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6 dicembre 2021
Decreto frodi: il Fisco sui controlli delle comunicazioni della cessione del credito
Il documento stabilisce i criteri, le modalità e i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui all’art.122-bis, commi 1 e 2, del D.L. n. 34/2020, introdotto dall’art. 2 del D.L. n. 157/2021, al fine di contrastare le frodi in materia di cessione dei crediti.
La Redazione
Gli articoli 121 e 122 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 hanno previsto, per i soggetti e le fattispecie ivi indicati, la possibilità di optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante ovvero del credito d'imposta, per la cessione del credito d'imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari, ovvero per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto. Con successivi provvedimenti sono state definite le modalità con le quali comunicare all'Agenzia delle Entrate le cessioni dei crediti e le opzioni previste dagli articoli 121 e 122 del D.L. n. 34 del 2020 .
Ebbene, l'Agenzia dell'Entrate con il provvedimento del 1° dicembre 2021 (Prot. n. 340450/2021) stabilisce i criteri selettivi e la procedura di sospensione e di annullamento.
Quanto ai criteri selettivi, secondo il Fisco, le comunicazioni delle opzioni per lo sconto o per le cessioni dei crediti, anche successive alla prima, inviate all'Agenzia delle Entrate ai sensi degli articoli 121 e 122 del Decreto-Legge (di seguito comunicazioni), che presentano profili di rischio, sono selezionate per l'applicazione della procedura di sospensione di cui all'articolo 122-bis, comma 1, del Decreto-Legge.
Quanto ai criteri selettivi, secondo il Fisco, le comunicazioni delle opzioni per lo sconto o per le cessioni dei crediti, anche successive alla prima, inviate all'Agenzia delle Entrate ai sensi degli articoli 121 e 122 del Decreto-Legge (di seguito comunicazioni), che presentano profili di rischio, sono selezionate per l'applicazione della procedura di sospensione di cui all'articolo 122-bis, comma 1, del Decreto-Legge.
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Quindi, secondo le precisazioni indicate dall'Agenzia, la sospensione, ai fini del controllo preventivo delle comunicazioni, avviene sulla base dei criteri previsti dall'articolo 122-bis, comma 1, secondo periodo, del Decreto-Legge, riferiti:
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Per le comunicazioni di cui sopra, entro cinque giorni lavorativi dalla regolare ricezione, l'Agenzia delle Entrate rende noto al soggetto che ha trasmesso la comunicazione se la medesima è stata sospesa ai sensi dell'articolo 122-bis comma 1. Il periodo di sospensione non può essere maggiore di trenta giorni rispetto alla data nella quale l'Agenzia delle entrate rende nota la sospensione stessa.
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In particolare:
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Quanto alla procedura di sospensione, questa riguarda l'intero contenuto della comunicazione. Fermi restando i successivi ordinari controlli sulla correttezza delle operazioni inerenti alle comunicazioni, dunque:
- se, in esito alle verifiche effettuate, sono confermati gli elementi che hanno determinato la sospensione, l'Agenzia delle entrate rende noto l'annullamento degli effetti della comunicazione al soggetto che l'ha trasmessa, con la relativa motivazione. In tal caso, la comunicazione si considera non effettuata;
- se, in esito alle verifiche effettuate, non risultano confermati gli elementi di rischio che hanno determinato la sospensione, ovvero decorso il periodo massimo di sospensione di cinque giorni, le comunicazioni si considerano effettuate e producono gli effetti previsti dai provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 250739 del 1° luglio 2020 e prot. n. 283847 dell'8 agosto 2020.
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In sintesi:
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