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7 dicembre 2021
Bonus locazioni commerciali: i chiarimenti sulla cessione del credito d'imposta
La quota dei crediti d'imposta ceduti che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata la cessione non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta. In alternativa all'utilizzo diretto, entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata la prima cessione, i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d'imposta ad altri soggetti.
La Redazione
L'articolo 28 del D.L. n. 34/2020 (Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda), come modificato dal D.L. n. 73/2021 riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione un credito d'imposta commisurato all'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

precisazione

Detto credito è:

  • utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni;
  • soggetto al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.
Premesso quanto innanzi esposto, un utente aveva posto interpello all'Agenzia dell'Entrate, precisando di aver acquistato da una società il credito di imposta. A questo proposito, l'utente osserva che con la modifica del 28 gennaio 2021 è stata aumentata la soglia di aiuti compatibili con il mercato interno da 800.000 euro a 1.800.000 euro per ciascuna impresa, da intendersi come insieme delle società appartenenti al medesimo gruppo, identificato nella sua accezione di singola unità economica dalla circolare del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri datata 18 giugno 2020 e resa pubblica solo il 27 ottobre 2020. Con il D.L. n. 41/2021, la predetta modifica del Quadro è stata recepita al livello interno con riferimento ad una serie di misure, tra le quale vi è il credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto di azienda di cui all'art. 28 del D.L. n. 34/2020. Ebbene, l'interpellante a seguito dei citati chiarimenti si è limitato a compensare solo una parte del credito acquistato, ritenendo, in caso contrario, di eccedere la soglia di 800.000, a seguito dell'innalzamento della soglia; sicché, ha ritenuto di poter compensare nell'anno 2021 l'ammontare del credito non fruito. Dunque, alla luce dell'argomentazione innanzi esposta, l'istante con l'interpello in esame, ritiene possibile presentare un modello F24 con saldo zero, (con indicazione dell'ammontare del credito e delle somme compensate), versando la sanzione per la sua tardiva presentazione con il pagamento delle sanzioni amministrative di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 471/1997.

In risposta al quesito in esame (Risposta n. 797/2021) l’Agenzia dell’Entrate ha precisato che l'aiuto di cui si discute risulta concesso «prima del 28 gennaio 2021», con la conseguenza che lo stesso soggiace al limite pregresso di 800.000 euro.

precisazione

Anzi, evidenzia il Fisco che quando il credito di cui all'art. 28 del D.L. n. 34 del 2020, viene ceduto, ai sensi dell'art. 122 del D.L. n. 34 del 2020, si applica quanto disposto dal comma 3 del medesimo articolo, secondo cui, «I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso».

Con altri provvedimenti (prot. n. 250739 del 1° luglio 2020 e circolare n. 14/E del 6 giugno 2020) è stato chiarito che ai sensi dell'art. 122, comma 3, del D.L. n. 34 del 2020, la quota dei crediti d'imposta ceduti che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata la cessione non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta. In alternativa all'utilizzo diretto, entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata la prima cessione i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d'imposta ad altri soggetti.
 
In conclusione, alla luce di ciò, secondo l'Agenzia dell'Entrate, l'istante, appresa l'impossibilità di fruire interamente del credito acquistato avrebbe potuto ulteriormente cedere la parte di credito non compensata entro il 31 dicembre 2020, in ragione dell'impossibilità di fruirne direttamente o di cedere il credito negli anni successivi. Di conseguenza, non è condivisibile la soluzione prospettata dall'utente.
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