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5 gennaio 2022
Il Consiglio di Stato sull’aggiornamento delle condizioni che hanno portato all’adozione dell’interdittiva antimafia

Il Consiglio di Stato chiarisce quali sono i connotati specifici della valutazione prefettizia sul pericolo di infiltrazioni mafiose e cosa accade nel momento in cui sopravvengono fatti nuovi e ulteriori idonei a far venire meno la situazione di pericolo che ha portato all'adozione dell'interdittiva antimafia.

La Redazione

Con la sentenza n. 21 del 4 gennaio 2022, il Consiglio di Stato ha chiarito che la valutazione inerente al pericolo di infiltrazioni mafiose (di competenza del Prefetto) si connota per l'utilizzo di specifiche cognizioni di tecnica investigativa e poliziesca, le quali escludono che il giudice amministrativo possa sostituire una propria valutazione. Allo stesso tempo, però, ciò non impedisce al giudice stesso di rilevare se i fatti riferiti dal Prefetto configurino oppure no la fattispecie prevista dalla normativa e dunque di formulare in tal senso un giudizio di congruità e logicità sulle informazioni acquisite e sulla valutazione a loro riferita dal Prefetto.

A tal proposito, con la stessa pronuncia il Consiglio di Stato ha evidenziato che in materia di informativa antimafia, fino al momento in cui non intervenga un aggiornamento in virtù dell'evoluzione della situazione delle imprese e dei soggetti interessati, gli elementi indizianti posti alla base dell'interdittiva restano inalterati fino al sopravvenire di fatti nuovi e ulteriori rispetto alla valutazione precedente, elementi che devono comunque rivelarsi idonei a far venire meno la situazione di pericolo.
La legittimità della valutazione del Prefetto, infatti, deve esaminarsi alla luce della situazione di fatto esistente al momento dell'adozione dell'interdittiva stessa; dunque, i fatti sopravvenuti esulano dal giudizio di legittimità poiché saranno oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione competente in sede di aggiornamento del provvedimento. In tal senso, il Codice antimafia stabilisce il principio della temporaneità del provvedimento di interdizione antimafia, il quale è soggetto ad aggiornamento su istanza di parte ovvero d'ufficio da parte del Prefetto laddove siano cambiate le condizioni di fatto che avevano condotto alla sua adozione.
Ai fini dell'aggiornamento, il Consiglio di Stato precisa poi che l'istanza dell'impresa non delimita l'ambito di valutazione discrezionale spettante alla Prefettura, né vincola la medesima al solo spazio di indagine costituito dagli elementi nuovi indicati dall'impresa.

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