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11 gennaio 2022
Legge di bilancio 2022: nuove aliquote IRPEF, abolizione dell’IRAP e sospensione dei termini per i professionisti in malattia
La Legge di bilancio riduce le aliquote IRPEF da 5 a 4. Diventata definitiva l'abolizione dell'IRAP per i lavoratori autonomi, le ditte individuali, e i professionisti a partire dal 2022. Infine, approvato l'emendamento sulla tutela del professionista in caso di malattia.
La Redazione
In merito alla tassazione IRPEF, l'articolo 1, commi 2-4 (Legge di bilancio 2022), il cui contenuto è stato integralmente sostituito al Senato, modifica al comma 2 il testo unico delle imposte sui redditi, riorganizzando le aliquote IRPEF (comma 1, lettera a)), rimodulando la detrazione spettante per tipologia di reddito (comma 1, lettera b)) e avvicinando le soglie di reddito per cui spettano tali detrazioni tra le varie tipologie di reddito (lavoro dipendente, lavoro autonomo, pensioni). Il comma 3 modifica la disciplina del cd. bonus 100 euro, di cui al Decreto-Legge n. 3 del 2020. Viene ridotta da 28.000 a 15.000 euro la soglia di reddito sopra la quale in linea generale esso non spetta, facendo tuttavia salva l'attribuzione dello stesso per redditi non superiori a 28.000 euro a specifiche condizioni individuate dalla norma e legate alla presenza di alcune detrazioni. Il comma 4 prevede un meccanismo di compensazione per il minor gettito della compartecipazione IRPEF per le regioni a statuto speciale e per le provincie autonome.

precisazione

In sintesi:

La lettera a) del comma 2 apporta modifiche sia agli scaglioni (che vengono rimodulati), sia alle aliquote Irpef (ridotte da cinque a quattro e rimodulate). Le modifiche in parola individuano le seguenti quattro aliquote per scaglioni di reddito:

  • fino a 15.000 euro, 23 per cento;
  • oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;
  • oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
  • oltre 50.000 euro, 43 per cento.

A seguito delle modifiche introdotte quindi: si dispone la soppressione dell'aliquota del 41%; la seconda aliquota viene abbassata dal 27% al 25%; la terza aliquota si abbassa dal 38 al 35% e vi vengono ricompresi i redditi fino a 50.000 euro (il limite dell'aliquota al 38% è ad oggi fissato a 55.000 euro); i redditi sopra i 50.000 euro vengono tassati al 43% (attualmente tale aliquota si applica oltre la soglia dei 75.000 euro).

Quanto alle detrazioni, con le modifiche in esame:

Detrazioni per redditi da lavoro dipendente e assimilati
  1. 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro, precisando che l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro e che, per i rapporti di lavoro a tempo determinato, non può essere inferiore a 1.380 euro;
  2. 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro;
  3. fino a 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro.
Le detrazioni per redditi da pensione
  1. 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;
  2. 700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 28.000 euro;
  3. fino a 700 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro
Le detrazioni per redditi da lavoro autonomo e altri redditi
  • 1.265 euro, se il reddito complessivo non supera 5.500 euro (nuova lettera a);
  • 500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro (nuova lettera b);
  • fino a 500 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro (nuova lettera c).

Tra le ulteriori novità, i commi 8 e 9 (art. 1 Legge di bilancio 2022), introdotti al Senato, dal 2022 esentano da IRAP i contribuenti persone fisiche che esercitano attività commerciali, nonché arti e professioni. Sono previste specifiche forme di copertura del mancato gettito Irap in favore delle Regioni e delle Province autonome, mediante l'istituzione di apposito Fondo. Gli importi spettanti possono essere modificati, previo accordo in sede di Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome, a decorrere dal 2025.

Infine, i commi da 927 a 944 (art. 1 Legge di bilancio 2022) - introdotti dal Senato - introducono una disciplina di sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico dei liberi professionisti, iscritti ad albi professionali, per i casi di malattia o di infortunio, anche non connessi al lavoro, nonché per i casi di parto prematuro e di interruzione della gravidanza della libera professionista e per i casi di decesso del libero professionista. La pubblica amministrazione può richiedere alle aziende sanitarie locali l'effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che richiedano l'applicazione delle fattispecie di sospensione summenzionate (comma 942); per l'attuazione di quest'ultima norma è posta una specifica clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica. 

precisazione

Per i soggetti che beneficino di queste ultime sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione sono previsti l'arresto da sei mesi a due anni ed una sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 7.750 euro (comma 943); si valuti l'opportunità di chiarire se tale sanzione pecuniaria consista in un'ammenda penale. Per ogni altra violazione delle norme di cui ai commi in esame è prevista una sanzione pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro.

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