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7 gennaio 2022
Legge di bilancio 2022: gli interventi del Governo per l’ampliamento della magistratura
Tra le novità contenute nella nuova Legge di bilancio 2022 - Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 310/2021 - è ricompreso l'incremento del ruolo organico della magistratura, l'assunzione di magistrati ordinari vincitori di concorso e i fondi per interventi in materia di magistratura onoraria.
La Redazione
In merito all'incremento del ruolo organico della magistratura, con la Legge di bilancio 2022, il Ministero della Giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2022 le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2023, di 82 magistrati ordinari.

precisazione

I commi 614 e 615 (art. 1 della L. n. 234/2021) dispongono un incremento del ruolo organico della magistratura, autorizzando nel contempo il Ministero a bandire nel 2022 le necessarie procedure concorsuali per l'assunzione di magistrati ordinari. In particolare:

  • tale incremento è finalizzato ad adeguare l'organico della magistratura ordinaria alle sempre più gravose attività connesse alla protezione internazionale, alla sorveglianza per l'esecuzione delle pene nonché alle funzioni di legittimità in ragione delle competenze relative alla Procura europea. Il Ministero della Giustizia è quindi autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2022 le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2023, di 82 magistrati ordinari;
  • per l'attuazione dell'aumento del ruolo organico dei magistrati ordinari, il comma 615 autorizza la spesa nel limite di: euro 5.777.557 per l'anno 2023, di euro 6.908.200 per l'anno 2024, di euro 7.555.182 per l'anno 2025, di euro 7.703.931 per l'anno 2026, di euro 9.625.139 per l'anno 2027, di euro 9.831.582 per l'anno 2028, di euro 10.008.533 per l'anno 2029, di euro 10.214.976 per l'anno 2030, di euro 10.391.927 per l'anno 2031 e di euro 10.598.370 a decorrere dall'anno 2032.
Quanto all'assunzione di magistrati ordinari vincitori di concorso, il comma 616 (art. 1 della L. n. 234/2021) prevede la possibilità per il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, di assumere nel 2022, i magistrati ordinari vincitori del concorso già bandito alla data di entrata in vigore della legge di bilancio in esame.

precisazione

La disposizione prevede la possibilità di assumere nel 2022 i magistrati ordinari vincitori del concorso già bandito alla data del 1° gennaio 2022 (data di entrata in vigore della legge di bilancio). Si tratta dei vincitori del concorso per 310 posti, bandito con D.M. 29 ottobre 2019, le cui prove scritte si sono svolte dal 12 al 16 luglio 2021 e del quale si prevede la conclusione entro il 2022.

Infine, il Legislatore (articolo 1, commi 629-633, L. n. 234/2021) ha disposto il fondo per interventi in materia di magistratura onoraria.  In particolare, il comma 629 reca una serie di modifiche al Decreto Legislativo n. 116 del 2017. Tali disposizioni sono volte a dare attuazione agli "interventi tesi alla riforma della disciplina della magistratura onoraria in funzione dell'efficienza del sistema giustizia, attraverso misure coerenti con le sollecitazioni sovrannazionali e nel rispetto dei limiti imposti dall'ordinamento interno".

precisazione

La lettera a) del comma 629, riscrive l'articolo 29 del Decreto Legislativo n. 116. Tale disposizione, nella sua formulazione vigente, prevede che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della riforma possono essere confermati, alla scadenza del primo quadriennio, per ciascuno dei tre successivi quadrienni (fermo restando il limite di età, fissato a 68 anni). La conferma ha luogo a domanda e secondo il procedimento delineato dalla riforma.

In particolare, il nuovo comma 1 dell'articolo 29 stabilisce che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della legge Orlando (la disposizione si applica pertanto ai soli magistrati onorari in servizio al 15 agosto 2017) possano essere confermati a domanda sino al compimento del settantesimo anno di età (attualmente 68 anni).
Come osservato anche dal Dossier del Senato (A.C. 3424), ai fini della conferma, il comma 3 dell'articolo 29 stabilisce che con delibera del CSM siano indette tre distinte procedure valutative da tenersi con cadenza annuale nel triennio 2022/2024, riguardanti i magistrati onorari in servizio che rispettivamente, alla data del 15 agosto 2017, abbiano maturato:
  • oltre 16 anni di servizio;
  • tra i 12 e i 16 anni di servizio;
  • meno di 12 anni di servizio.
 
Le procedure valutative, precisa il comma 4 dell'articolo 29, consistono in:
  • un colloquio orale, della durata massima di 30 minuti, relativo ad un caso pratico vertente sul diritto civile sostanziale e processuale ovvero sul diritto penale sostanziale e processuale, in base al settore in cui i candidati hanno esercitato, in via esclusiva o comunque prevalente, le funzioni giurisdizionali onorarie. Le procedure valutative devono svolgersi su base circondariale. Sempre il comma 4 disciplina la composizione della commissione di valutazione.

precisazione

La commissione di valutazione è composta:

  • dal Presidente del tribunale o da un suo delegato,
  • da un magistrato che abbia conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità designato dal Consiglio giudiziario e 
  • da un avvocato iscritto all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio dell'Ordine.
Si prevede, inoltre, che la domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comporti la rinuncia a ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso, salvo il diritto ad una indennità in caso mancata conferma. I magistrati confermati potranno optare o meno per il regime di esclusività delle funzioni onorarie. I giudici onorari in servizio che non intendano accedere alla conferma non avendo presentato la relativa domanda o che non superino la procedura valutativa indicata, hanno comunque diritto, salva la facoltà di rifiuto, ad un'indennità forfettaria, nel limite complessivo pro-capite di 50mila euro, al lordo delle ritenute fiscali.
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