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12 gennaio 2022
Le precisazioni del fisco sulla fatturazione elettronica e dell’imposta di bollo
Non si deve corrispondere l'imposta di bollo se l'intera operazione è imponibile ai fini IVA.
La Redazione
Con Interpello n. 7 del 10 gennaio 2022, l'utente aveva chiesto al Fisco in quali casi vada applicata, dall'Amministrazione che effettua il pagamento, l'imposta di bollo tramite la decurtazione di Euro 2,00 dall'importo totale da fatturare. Inoltre, l'utente aveva posto l'interrogativo circa i pagamenti eseguiti in favore del professionista che nel procedimento assume contemporaneamente la veste di ricorrente e distrattario delle spese processuali; dunque, se in quest'ultimo caso, è sempre prevista l'emissione di fattura elettronica intestata all'Amministrazione che ha effettuato la liquidazione.
 
Ebbene, secondo il Fisco, l'imposta di bollo che è disciplinata dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che all'articolo 1 prevede che ne «Sono soggetti (...) gli atti, i documenti e i registri indicati nell'annessa tariffa». Detta imposta si applica ai documenti emessi a fronte del pagamento di spese escluse dalla base imponibile IVA, in riferimento all'art. 13 dell'Allegato A, Tariffa, Parte I, al D.P.R. n. 642 del 1972. Detto articolo prevede l'assolvimento dell'imposta di bollo in misura fissa di 2,00 euro, per le "fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti (...), ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria" quando la somma indicata supera 77,47 euro. L'art. 6 dell'Allegato B, al citato D.P.R. n. 642 del 1972, denominato Tabella e recante l'elencazione degli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, prevede che sono esenti dall'imposta di bollo "le fatture ed altri documenti (...) della tariffa riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto".

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Premesso quanto esposto, al primo quesito, l'Agenzia dell'Entrate ha osservato che:

  • le fatture che indicano il pagamento di corrispettivi relativi ad operazioni assoggettate ad Iva sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi del richiamato art. 6;
  • mentre sono soggette all'imposta di bollo, nella misura di 2,00 euro, solo se, oltre ad indicare i corrispettivi che si riferiscono alle operazioni assoggettate ad Iva, attestano pagamenti esclusi dalla base imponibile Iva per un ammontare superiore a 77,47 euro.
Quanto al secondo quesito, il Fisco ha precisato che ogniqualvolta viene emessa una fattura nei confronti della Pubblica Amministrazione, o per obbligo di legge o perché richiesta dalla stessa per documentare gli importi corrisposti, ancorché non assoggettati ad IVA, la stessa deve avvenire esclusivamente in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, come stabilito dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'art. 1, commi da 209 a 214 , come modificata dalla lettera a) del comma 13-duodecies dell'art. 10, Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, nel testo integrato dalla Legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214.

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Peraltro, come noto, a partire dal 1° gennaio 2019 - per effetto di quanto disposto dalla legge di bilancio 2018 - tutti gli operatori economici, residenti o stabiliti in Italia, hanno l'obbligo di emettere la fattura elettronica (fatte poche eccezioni), sia nei rapporti "B2B" ("business to business") che "B2C" ("business to consumer").

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