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28 novembre 2022
Fatturazione elettronica: maggiore riservatezza sui dati inerenti alle prestazioni del settore legale

Il provvedimento n. 433608 dell'Agenzia delle Entrate costituisce un ulteriore tassello per avviare lo svolgimento delle attività di analisi del rischio, di promozione dell'adempimento spontaneo e di controllo ai fini fiscali in un'ottica di compliance.

La Redazione

Con il provvedimento n. 433608 del 24 novembre 2022, l'Agenzia delle Entrate ha specificato le regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio italiano, nonché per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio. Con lo stesso provvedimento, poi, vengono disciplinate anche le regole tecniche ai fini della trasmissione telematica dei dati delle operazioni a carattere transfrontaliero e per l'attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all'art. 1, D. Lgs. n. 127/2015.

Di rilevante interesse è il fatto che i dati contenuti nelle fatture elettroniche dei professionisti, compresi gli avvocati, saranno utilizzati solo parzialmente dal Fisco, uniformandosi alle prescrizioni del Garante Privacy contenute nella valutazione d'impatto del 30 luglio 2022 e del parere n. 454/2021. I dati contenuti nella parte descrittiva delle fatture elettroniche, infatti, saranno memorizzati in modalità cifrata, tutelando la riservatezza delle informazioni contenute.
Come precisa il provvedimento, l'effetto delle novità introdotte in tema di memorizzazione e di utilizzo delle fatture elettroniche è volto alle attività di analisi e selezione dei contribuenti, andando a memorizzare e ad utilizzare i file in formato XML delle fatture elettroniche solo per le attività istruttorie di competenza del Fisco e della Guardia di Finanza ovvero in caso di indagini penali richieste dall'Autorità giudiziaria.
Come previsto al punto 12.2 del provvedimento:

precisazione

«Relativamente alle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali persone fisiche e alle fatture emesse da cedenti/prestatori che operano nell'ambito del settore legale, queste ultime individuate sulla base del codice ATECO dell'emittente, non sono memorizzati i dati di natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell'operazione di cui al comma 2, lettera g), dell'articolo 21 del d.P.R. n. 633 del 1972».

mentre al punto 12.4:

precisazione

«Con riferimento, infine, ai file delle fatture emesse da cedenti/prestatori che operano nell'ambito del settore legale, gli stessi sono cifrati individualmente e memorizzati in una distinta area di storage. La chiave di cifratura, gestita automaticamente dal sistema, è conservata e protetta in un repository separato dai dati. L'accesso puntuale ai predetti file è consentito solo previa richiesta o autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria, o nell'ambito di un procedimento contenzioso di tipo civile, penale, tributario, di cui è parte l'Agenzia, previa richiesta del Giudice».

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