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12 gennaio 2022
Incostituzionale la disciplina sulla concessione del bonus bebè e dell’assegno di maternità ai cittadini di Paesi terzi

Sono incostituzionali le norme che escludono dalla concessione del bonus bebè e dell'assegno di maternità i cittadini di Paesi terzi ammessi a fini lavorativi e quelli ammessi a fini diversi ai quali è consentito lavorare e che si trovano in possesso di un permesso di soggiorno di durata superiore a 6 mesi.

La Redazione

La Corte di Cassazione sollevava questioni di legittimità costituzionale sulla disciplina vertente sul bonus bebèexart. 1, comma 125, L. n. 190/2014 e successive proroghe, e sull'assegno di maternitàex art. 74, D. Lgs. n. 151/2001, in quanto ritenuta lesiva del principio di uguaglianza e di tutela della maternità nella parte in cui subordina la concessione dei due assegni agli stranieri extracomunitari alla condizione che essi possiedano il permesso per soggiornanti UE di lungo periodo.

La questione era già stata oggetto di una sentenza della CGUE nella causa C-350/20, con la quale la Corte di Lussemburgo aveva affermato che la suddetta disciplina normativa non era compatibile con l'art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, il quale prevede il diritto alle prestazioni di sicurezza sociale, e nemmeno con l'art. 12, paragrafo 1, lett. e), della direttiva 2011/98/UE, in materia di parità di trattamento tra cittadini di Paesi terzi e cittadini degli Stati membri.

Sulla scorta di tale interpretazione, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionali le norme oggetto di censura poiché contrastano con gli artt. 3 e 31 Cost. e con l'art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

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