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13 gennaio 2022
Legge di bilancio 2022: istituzione del Fondo italiano per il clima
Tra le varie disposizioni contenute nella Legge di bilancio 2022, si segnalano di seguito quelle contenenti novità in materia ambientale.
La Redazione
L'articolo 1, commi da 488 a 497 (Legge di Bilancio 2022), modificati nel corso dell'esame presso il Senato, istituisce un Fondo italiano per il clima, con una dotazione pari a:
- 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026
- 40 milioni a partire dal 2027, passibile di incremento con l'apporto finanziario di soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali.
Dunque il fondo finanzierà interventi, anche a fondo perduto, a favore di soggetti privati e pubblici per contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti negli accordi internazionali in materia di clima e tutela ambientale ai quali l'Italia ha aderito.
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I principali accordi internazionali di cui l'Italia è parte sono i seguenti:
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Le condizioni, i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse del Fondo saranno stabiliti con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia delle finanze.
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In ogni caso, si specifica già che gli interventi del Fondo saranno realizzati:
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Ulteriori Paesi beneficiari potranno essere individuati con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale - in base a quanto aggiunto in sede referente - e dell'economia e delle finanze, sempre in maniera coerente con gli accordi internazionali in materia di clima e tutela ambientali sottoscritti dall'Italia.
Le possibili azioni che può intraprendere il Fondo sono elencate al comma 489 (Art. 1 Legge di bilancio 2022) e sono, in esito dell'esame in sede referente:
- assumere capitale di rischio mediante fondi di investimento o di debito o fondi di fondi, o altri organismi o schemi di investimento, anche in forma subordinata se l'iniziativa è promossa o partecipata da istituzioni finanziarie di sviluppo bilaterali e multilaterali o da istituti nazionali di promozione (lettera a);
- concedere finanziamenti, diretti o indiretti mediante istituzioni finanziarie, anche in forma subordinata se effettuati mediante istituzioni finanziarie europee, multilaterali o sovranazionali, istituzioni nazionali di promozione o fondi multilaterali di sviluppo (lettera b);
- rilasciare garanzie, anche di portafoglio, su esposizioni di istituzioni finanziarie (incluse istituzioni finanziarie europee, multilaterali e sovranazionali, nonché altri soggetti terzi autorizzati all'esercizio del credito), di fonti multilaterali di sviluppo e di fondi promossi o partecipati da istituzioni finanziarie di sviluppo bilaterali e multilaterali e da istituti nazionali di promozione (lettera c).
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Il medesimo comma 489 specifica, in termini generali, che l'intervento del Fondo deve avere luogo "in conformità alla normativa dell'Unione europea". Il riferimento sembra essere alla normativa sugli aiuti di Stato e, segnatamente, alla Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie.). |
Infine, il comma 490 - introdotto dal Senato riprendendo in parte la formulazione del testo originario del disegno di legge governativo - illustra le caratteristiche delle garanzie, specificando che esse saranno a prima richiesta, esplicite, irrevocabili e conformi ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale.
Il comma 491 stabilisce che una quota del fondo, pari a non più di 40 milioni di euro a partire dal 2022, è destinata: all'erogazione di misure a fondo perduto; agli oneri e alle spese di gestione in carico al Fondo. L'intervento in co-finanziamento con istituzioni finanziarie europee, multilaterali, sovranazionali e con fondi multilaterali di sviluppo è consentito dal comma 492, modificato dal Senato, per includervi la possibilità di co-finanziamento anche con istituti nazionali di promozione.
Il comma 493 disciplina la relazione con Cassa depositi e prestiti SpA (CDP), regolata da apposita Convenzione, da stipulare con il Ministero della transizione ecologica.
Il comma 494, come riformulato in sede referente, autorizza CDP a realizzare interventi di finanziamento sotto qualsiasi forma, inclusa l'assunzione di capitale di rischio e di debito ed il rilascio di garanzie, anche mediante il co-finanziamento di singole iniziative.
Il comma 496 delinea la governance del Fondo, istituendo: un Comitato di indirizzo, che definisce l'orientamento strategico e le priorità di investimento del Fondo; un Comitato direttivo, che delibera in merito ai finanziamenti e alle garanzie concessi a valere sulle risorse del Fondo, su proposta di Cassa Depositi e Prestiti.
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