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14 gennaio 2022
Agevolazione prima casa: il contribuente può richiedere l’agevolazione anche in caso di precedente rinuncia
Se il contribuente intende rinunciare all'agevolazione, con la revoca della dichiarazione d'intenti rilasciata all'atto del rogito, può riottenerla spostando la propria residenza entro 18 mesi dalla compravendita.
La Redazione
Con l'Interpello in esame (n. 4 del 7 gennaio 2022), l'istante aveva posto l'interrogativo di voler usufruire dell'agevolazione per la "prima casa" e, a tal fine, dichiarava di voler stabilire, entro 18 mesi dall'acquisto, la propria residenza nel comune predetto. A questo proposito, però, l'istante evidenziava che, dopo la stipula del rogito ed il trasferimento nell'alloggio in questione, la convivente, già con gravi problemi di salute e di disabilità fisica che ne condizionano totalmente la mobilità, subiva un notevole peggioramento, al punto tale che si rendeva indispensabile il trasferimento in un'altra abitazione maggiormente confacente alle necessità e cure della suddetta. Di conseguenza, l'istante si vedeva costretto a rinunciare alle agevolazioni di legge previste per la "prima casa" di cui aveva fatto richiesta e pertanto richiedeva all'ufficio dell'Agenzia delle entrate la riliquidazione delle imposte pagate. Successivamente, però, l'istante riteneva che l'abitazione in esame (oggetto di interpello) si presentava maggiormente confacente per la compagna. Per le ragioni esposte, l'istante aveva chiesto al Fisco se fosse possibile riottenere le agevolazioni "prima casa", richieste ed ottenute nel rogito del 2020.

precisazione

Quanto alla normativa sui benefici, l'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R 26 aprile 1986, n. 131, prevede l'applicazione dell'aliquota agevolata del 2%, ai fini dell'imposta di registro, per i trasferimenti che hanno per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, ove ricorrano le condizioni di cui alla Nota II-bis al citato articolo 1. Tra le condizioni prescritte per beneficiare dell'agevolazione "prima casa", la citata Nota, alla lettera a) stabilisce «che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza (...). La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto». Pertanto, per fruire dell'agevolazione "prima casa" occorre, tra l'altro, che l'acquirente abbia o si impegni ad ottenere la residenza nel comune in cui intende acquistare l'immobile abitativo. La dichiarazione dell'acquirente di volere stabilire la residenza nei diciotto mesi è prevista dalla legge a pena di decadenza dall'agevolazione.

Premesso quanto innanzi esposto, l'Agenzia dell'Entrate ha precisato che con la Risoluzione del 31 ottobre 2011, n. 105/E, è stato chiarito che in linea di principio deve escludersi che il soggetto acquirente, che abbia reso la dichiarazione in atto di possedere i requisiti prescritti dalla norma di cui alla Nota II-bis, possa in data successiva rinunciare alle agevolazioni "prima casa" fruite. Tuttavia, però, con il citato documento di prassi, è stata riconosciuta la possibilità per l'acquirente, in considerazione della peculiarità della condizione prevista dalla lettera a) della citata Nota II-bis, il cui verificarsi dipende da un comportamento che il contribuente dovrà porre in essere in un momento successivo all'atto, di revocare la dichiarazione di intento, formulata nell'atto di acquisto medesimo, laddove lo stesso si trovi nelle condizioni di non poter rispettare l'impegno assunto, anche per motivi personali. 
 
Nel caso di specie, l'istante aveva provveduto a trasferire la propria residenza nel Comune in cui si trovava l'immobile, successivamente alla revoca della dichiarazione d'intenti, ma comunque prima del decorso del termine di 18 mesi dalla data di acquisto.  Resta fermo, in ogni caso, il rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla Nota II-bis oggetto di apposita dichiarazione in atto (v. di impossidenza di una abitazione sita nel medesimo comune dell'immobile che si intende acquistare e di novità nella fruizione dell'agevolazione).

precisazione

Secondo il Fisco è possibile la presentazione di una "revoca" della precedente istanza di riliquidazione, purché risulti in ogni caso integrata la condizione di cui alla lettera a) della Nota II-bis, avuto riguardo all'atto originario di compravendita.

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