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14 gennaio 2022
Bonus locazioni: l’agevolazione non spetta con riferimento ai contratti di locazione rinegoziati prima del 25 dicembre 2020
L'Agenzia ha chiarito che il contributo a fondo perduto per la riduzione del canone di locazione spetta se il rapporto locatizio sussiste alla data del 29 ottobre 2020 e per i soli locatori che, dal 25 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, hanno ridotto il canone per tutto o per parte dell'anno 2021.
La Redazione
L'istante, non residente in Italia, rappresenta di aver sottoscritto un contratto di locazione come locatore di un immobile ad uso abitativo. Detto contratto era in essere alla data del 29 ottobre 2020, è stato oggetto di due rinegoziazioni
  • la prima, relativa al periodo dal 23/06/2020 al 22/06/2021, con la quale è stato ridotto l'importo del canone annuo a 1.800 euro; 
  • la seconda, riguardante il periodo dal 23/06/2021 al 22/07/2022, con la quale veniva confermato la riduzione prevista con la prima rinegoziazione. 
 
Premesso ciò, l'interpellante riteneva di aver diritto al "riconoscimento del contributo a fondo perduto per la riduzione dell'importo del canone di locazione". Tuttavia, la procedura per la presentazione dell'istanza di ottenimento del contributo non gli riconosceva la diminuzione del canone, poiché già effettuata con la prima rinegoziazione, e pertanto, era sta respinta l'istanza. Ciò posto, l'istante con l'interpello n. 13 del 7 gennaio 2022, ha chiesto al Fisco di poter essere ammesso al beneficio sebbene il software per la presentazione dell'istanza ad oggi non consenta l'inoltro della relativa istanza di ammissione.

precisazione

L'articolo 9-quater del D.L. n. 137 del 2020 (cd. Decreto Ristori), rubricato "Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali", è in vigore dal 25 dicembre 2020 (giorno successivo alla pubblicazione in G.U.), in quanto introdotto dalla legge di conversione n. 176 del 2020. Tale articolo stabilisce che "Per l'anno 2021, al locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario, che riduce il canone del contratto di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020, è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di cui al comma 4, un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore".

Il comma 2 dello stesso articolo prevede che «Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 1, il locatore comunica, in via telematica, all'Agenzia delle entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo».

Al riguardo, con provvedimento prot. n. 180139/2021 del 6 luglio 2021 del Direttore dell'Agenzia delle entrate è stato chiarito, tra l'altro, che «Il contributo spetta a condizione che: la locazione abbia una decorrenza non successiva al 29 ottobre 2020 e risulti in essere alla predetta data" sia oggetto di rinegoziazione in diminuzione del canone previsto per tutto l'anno 2021 o per parte di esso».
 
Premesso ciò, secondo l'Agenzia dell'Entrate, il contributo in esame non spetta con riferimento ai contratti di locazione che, seppur in essere al 29 ottobre 2020, sono stati rinegoziati" prima del 25 dicembre 2020, data di entrata in vigore dell'articolo 9-quater in commento. Ciò in quanto, in assenza di una diversa indicazione, l'articolo 9-quater non può che trovare applicazione a decorrere dalla sua entrata in vigore, sulla base del principio generale secondo cui la norma non dispone che per l'avvenire, e quindi per le rinegoziazioni effettuate a decorrere dal 25 dicembre 2020 relative a contratti di locazione in essere al 29 ottobre 2020 e solo con riferimento ai canoni del 2021 "rinegoziati".
 
Diversamente, la "seconda" rinegoziazione relativa al periodo dal 23/06/2021 al 22/07/2022, soddisfava il requisito temporale per l'ammissione alla richiesta del contributo. Invero, la seconda rinegoziazione, relativa al periodo dal 23/06/2021 al 22/07/2022, è avvenuta in data successiva al 25 dicembre 2020 e, pertanto, veniva rispettato il requisito temporale per l'ammissione alla richiesta del contributo.

precisazione

Il locatore, al fine di essere ammesso al contributo, deve presentare all'Agenzia delle Entrate un'istanza di revisione, in autotutela, dell'esito del rigetto sulla base di quella già trasmessa in pendenza dei termini, allegando la documentazione probatoria relativa alla rinegoziazione del canone di locazione, nonché una nota nella quale specifica in modo puntuale i motivi dell'errore.

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