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14 gennaio 2022
Annullato il provvedimento di nomina del Primo Presidente della Cassazione Curzio
Con la sentenza n. 268 del 14 gennaio 2022, il Consiglio di Stato ha annullato la nomina del Presidente della Corte di Cassazione Pietro Curzio e della Presidente aggiunta Margherita Cassano.
La Redazione
Con la sentenza n. 268 del 14 gennaio 2022, il Consiglio di Stato ha annullato la nomina delPresidente della Corte di Cassazione Pietro Curzio e quella della Presidente aggiunta Margherita Cassano, su ricorso del collega Angelo Spirito.

Il Consiglio Superiore della Magistratura aveva deliberato le suddette nomine il 20 luglio 2020, entrambe confermate dal TAR Lazio, ma Palazzo Spada ha accolto il ricorso dell'appellante, il quale lamentava la contraddittorietà e la carenza di motivazione a fondamento delle nomine, ponendo l'accento sulla mancata considerazione di fatti rilevanti in sede di valutazione delle sue esperienze professionali e sulla sopravvalutazione delle esperienze di Pietro Curzio.
Nello specifico, l'appellante lamenta la sottovalutazione degli anni di esercizio delle funzioni di Giudice di legittimità, i quali erano complessivamente di più rispetto a quelli svolti del collega.

In risposta, il Consiglio di Stato ha chiarito in via preliminare che il Testo unico sulla dirigenza giudiziaria costituisce un atto amministrativo contenente un elenco di criteri sulla base dei quali il CSM deve valutare i diversi candidati. Ciò non toglie, però, che il Giudice amministrativo debba verificare se i presupposti per derogare alle previsioni siano state specificate e provate in maniera adeguata.

In sostanza, il CSM ha preferito la nomina di Pietro Curzio in luogo di quella dell'appellante per via delle esperienze organizzative maturate, ma secondo il Consiglio di Stato la motivazione sulla quale si basa il provvedimento di nomina non può resistere alle doglianze dell'appellante in quanto irragionevole e gravemente carente.
Ciò soprattutto perchè, come evidenzia il Consiglio di Stato, il criterio di preferenza addotto dal CSM risiede nel fatto che Curzio avesse operato nella Sesta sezione della Corte di Cassazione (che funge da sezione "filtro), considerando tale esperienza maggiormente rilevante rispetto alle altre.

Tale motivazione eccede i limiti di discrezionalità del CSM, risolvendosi in una sorta di "preferenza precostituita" per l'esperienza maturata da Curzio presso la sezione specifica della Cassazione, senza che a ciò sia dato alcun rilievo dal suddetto Testo unico.
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