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17 gennaio 2022
Superbonus: possibilità di deliberare gli interventi da realizzare solo su alcuni dei fabbricati che compongono il condominio
Ai fini dell'applicazione del Superbonus è necessario che i lavori astrattamente rientranti nel perimetro dell'agevolazione siano validamente deliberati dall'assemblea. In caso di “sconto in fattura” possono essere trasmesse tante comunicazioni quanti sono i fabbricati oggetto degli interventi.
La Redazione
L'istante condominio, formato da vari fabbricati indipendenti, intende effettuare degli interventi edilizi rientranti nell'ambito del cd. Superbonus. Detto ciò, con l'interpello n. 23 del 13 gennaio 2022, il condominio chiede se nel caso di specie, ovvero di un condominio costituito da più fabbricati, l'articolo 119 del Decreto Legge n. 34 del 2020 osti a che i lavori astrattamente rientranti nel perimetro di applicazione del Superbonus siano deliberati non già dall'assemblea condominiale nel suo complesso, bensì da separate assemblee dei proprietari (o detentori ad altro titolo) delle unità immobiliari dei singoli fabbricati interessati dagli interventi. Inoltre, con l'interpello in oggetto, l'istante aveva chiesto se ai fini degli adempimenti previsti per l'esercizio dello sconto in fattura ai sensi dell'articolo 121 del Decreto Legge n. 34 del 2020, è  possibile presentare comunicazioni distinte per gli interventi relativi ai singoli fabbricati su cui interverranno i lavori, esponendo sempre il medesimo e unico codice fiscale del condominio e, come beneficiari, i soli proprietari/detentori delle unità immobiliari afferenti il singolo fabbricato.

precisazione

Con riferimento agli interventi effettuati da un condominio composto da più edifici, con la Circolare n.30/E del 2020 è stato precisato che nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio di cui al comma 1, lett. a), dell'articolo 119 del decreto Rilancio, le relative spese rientrano nel Superbonus anche se tale intervento è realizzato solo su uno (o alcuni) degli edifici che compongono il condominio medesimo, a condizione, tuttavia, che - per l'edificio oggetto di intervento – siano rispettati i requisiti dell'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda e del miglioramento di due classi energetiche, anche congiuntamente agli altri interventi di efficientamento energetico. Il doppio passaggio di classe è da verificare, mediante gli appositi A.P.E. convenzionali, ante e post intervento, redatti per i singoli edifici oggetto degli interventi. Resta fermo che la possibilità di fruire del Superbonus per eventuali interventi "trainati" sulle abitazioni, è riservata ai soli condomini dell'edificio oggetto dell'intervento trainante, nel rispetto delle condizioni previste per tali interventi.

L'Agenzia dell'Entrate, in merito al primo quesito, ha precisato che la possibilità di deliberare gli interventi da realizzare solo su alcuni dei fabbricati che compongono il condominio con separate assemblee dei condòmini dei singoli fabbricati oggetto dei lavori non investe profili di natura fiscale riguardando, invece, aspetti di natura civilistica. Ai fini dell'applicazione del Superbonus è, infatti, necessario che i lavori astrattamente rientranti nel perimetro dell'agevolazione siano validamente deliberati dall'assemblea condominiale, nel suo complesso ovvero, laddove consentito, dalle assemblee dei proprietari (o detentori ad altro titolo) delle unità immobiliari dei singoli fabbricati su cui insisteranno gli interventi.

Quanto al secondo quesito (adempimenti per lo sconto in fattura), invece, secondo il Fisco, nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, non vi è obbligo di nominare l'amministratore del condominio e i condòmini non vi abbiano provveduto, la Comunicazione è inviata da uno dei condòmini a tal fine incaricato, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario. Ciò considerato, il Fisco ritiene che potranno essere inviate tante comunicazioni, per i lavori trainanti sulle parti comuni condominiali, quanti sono i fabbricati interessati dagli interventi.

precisazione

In sintesi:

  • l'approvazione dei lavori tramite delibere separate delle assemblee dei proprietari dei singoli fabbricati interessati dagli interventi non riveste carattere fiscale ma civilistico. Ai fini del Superbonus, è necessario che i lavori siano validamente deliberati dall'assemblea condominiale;
  • possano essere inviate tante comunicazioni per lavori “trainanti” sulle parti comuni condominiali, quanti sono gli edifici interessati dagli interventi.
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