Superbonus: agevolazioni per immobili di condominio minimo oggetto di accorpamento e fusione
Interventi effettuati su due unità abitative, costituenti un "condominio minimo", che al termine dei lavori di demolizione e ricostruzione saranno accorpate.
L'istante con un contratto preliminare si era obbligato all'acquisto di due unità immobiliari in categoria A/4 facenti parte di un unico edificio. I due immobili di cui uno di proprietà dell'istante e l'altro di proprietà del coniuge costituiscono il cd. "condominio minimo". Osserva l'istante che l'edificio sarà oggetto di interventi di demolizione e ricostruzione al termine dei quali le due unità immobiliari saranno accorpate con conseguente fusione catastale. Premesso quanto innanzi esposto, con il presente Interpello n. 40 del 21 gennaio 2022, l'istante ha chiesto al Fisco della possibilità di fruire del citato Superbonus per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022, atteso che l'intervento sarà effettuato da un condominio e che solo al termine dei lavori di demolizione e ricostruzione le due unità immobiliari saranno accorpate.
Inoltre, l'istante aveva posto l'interrogativo circa i pagamenti effettuati entro gli attuali termini di scadenza dell'agevolazione se, effettivamente, diano diritto al Superbonus anche qualora i lavori termineranno successivamente a tali termini.
|
La Legge di bilancio 2022 ha sostituito il comma 8-bis dell'art. 119 del Decreto Rilancio il quale prevede termini differenziati di scadenza del beneficio fiscale in funzione dei soggetti che sostengono le spese ammesse al Superbonus. In particolare, il citato comma 8-bis attualmente stabilisce, tra l'altro, che nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici in condominio il Superbonus spetta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione. La detrazione, infatti, è pari al 110 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, al 70 per cento di quelle sostenute entro il 31 dicembre 2024 e al 65 per cento di quelle sostenute nel 2025. Inoltre, osserva il Fisco, con la citata circolare n. 30/E del 2020 (cfr. quesito 4.4.6) è stato chiarito che - in analogia a quanto precisato per le spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico e per interventi di recupero del patrimonio edilizio, attualmente disciplinati dagli articoli 14 e 16 del D.L. n. 63 del 2013 - anche ai fini del Superbonus, va valorizzata la situazione esistente all'inizio dei lavori e non quella risultante dagli stessi. Tale criterio si applica non solo ai fini della determinazione dei limiti di spesa ammessi alla detrazione ma anche ai fini della individuazione del limite temporale di vigenza dell'agevolazione.
|
Secondo l'Agenzia dell'Entrate, considerato che all'inizio dei lavori l'edificio sarà costituito in condominio, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalle norme e che non costituisce oggetto della presente istanza di interpello, la detrazione spetta, sia pure con le diverse aliquote sopra indicate, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.
Con riferimento al secondo quesito, il Fisco evidenzia che come chiarito con la citata Circolare n. 24/E del 2020, il Superbonus si applica alle spese sostenute per gli interventi "trainanti" e "trainati" elencati nell'articolo 119 del decreto Rilancio, nel periodo di vigenza dell'agevolazione ivi indicato, indipendentemente dalla data di avvio e di ultimazione degli interventi cui le spese si riferiscono. In tal caso, va precisato che, ai fini dell'applicazione della detrazione in questione è necessario che gli interventi oggetto dell'agevolazione siano effettivamente completati. Tale condizione sarà verificata dall'Amministrazione finanziaria in sede di controllo.
|
In base ai chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, occorre considerare la situazione esistente all'inizio dei lavori e, pertanto, che i termini di scadenza dell'agevolazione siano quelli riferiti ai condomini.
|