Dopo il parere favorevole allo schema di regolamento che tutela i consumatori dalla ricezione di telefonate promozionali indesiderate in assenza del necessario consenso, scattano le prime sanzioni per il trattamento illecito dei dati personali degli utenti a fini di telemarketing.
Il Garante Privacy ha comminato a Enel Energia una multa di oltre 26 milioni e 500 mila euro per il trattamento illecito dei dati personali degli utenti a fini di telemarketing.
Il provvedimento viene emesso al termine dell'istruttoria avviata dal Garante a seguito di molteplici segnalazioni di utenti che lamentavano la ricezione di telefonate promozionali indesiderate, anche su disco pre-registrato, in nome e per conto di Enel Energia.
Nel corso di tale attività, il Garante ha verificato come il fenomeno del telemarketing nel settore energetico abbia registrato un netto e preoccupante incremento, soprattutto con l'approssimarsi della scadenza per il passaggio dal mercato tutelato dell'energia elettrica e del gas al mercato libero.
In particolare, era emerso un «invasivo fenomeno di telefonate promozionali indesiderate, in assenza del necessario consenso, verso utenze riservate o iscritte al Registro delle opposizioni, oltre al tardivo o mancato riscontro a istanze di esercizio dei diritti di accesso ai dati personali o di opposizione al trattamento per finalità di marketing».
Oltre al pagamento della multa, la società dovrà adottare una serie di misure stabilite dall'Autorità per conformarsi alla normativa nazionale ed europea sulla tutela dei dati. Nello specifico, Enel Energia:
- dovrà adeguare ogni trattamento di dati svolto dalla rete di vendita a modalità e misure idonee a provare che l'attivazione di offerte e servizi e l'attivazione di contratti avvenga solo a seguito di contatti promozionali su numerazioni telefoniche censite e iscritte al Registro degli operatori della comunicazione (ROC);
- dovrà implementare le misure tecniche e organizzative per la gestione delle istanze di esercizio dei diritti degli interessati, in particolare il diritto di opposizione alle finalità promozionali.