Pubblicate in Gazzetta le modalità e le tempistiche con le quali i prestatori di servizi relativi all'uso di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale saranno tenuti a comunicare la propria operatività sul territorio nazionale.
In Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2022 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 gennaio 2022, recante «Modalità e tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti a comunicare la propria operatività sul territorio nazionale nonché forme di cooperazione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le forze di polizia».
Come anticipato nella recente news «Criptovalute e Antiriciclaggio: quasi pronto il monitoraggio degli operatori nazionali ed esteri» a firma di Giuseppe Sciarretta e di Arturo Belculfinè, il decreto vuole operare un censimento degli operatori di criptovalute e rendere trasparente la registrazione delle loro operazioni.
Sono 8 gli articoli che compongono il decreto, il quale stabilisce che ai fini dello svolgimento delle attività, i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti alla comunicazione di cui all'art. 17-bis, comma 8-ter,
Una volta verificata la regolarità e la completezza della comunicazione e della documentazione allegata, entro 15 giorni l'OAM dispone o nega l'iscrizione nella sezione speciale del registro, la cui gestione inizierà entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
Fondamentale è l'art. 5 del decreto che prevede contenuto, modalità e periodicità di trasmissione delle informazioni concernenti le operazioni effettuate. Quanto al contenuto, in particolare, esso comprenderà:
- Dati identificativi del cliente;
- Dati sintetici dell'operatività complessiva di ciascun prestatore.
La trasmissione dei dati avrà cadenza trimestrale, utilizzando le modalità tecniche definite dall'OAM, sentito il Garante Privacy.
Infine, l'art. 6 prevede le forme di cooperazione tra il MEF e le Forze di polizia.