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7 febbraio 2022
Criptovalute e Antiriciclaggio: quasi pronto il monitoraggio degli operatori nazionali ed esteri
Pubblicato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze riguardante “le modalità e la tempistica” dei prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e dei prestatori di servizi di portafoglio digitale tenuti a comunicare la propria attività operativa all'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM).
di Giuseppe Sciarretta, Arturo Belculfinè*
In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si può certamente tracciare un primo bilancio sul provvedimento, e appaiono chiari gli obiettivi: censire gli operatori di criptovalute e rendere trasparenti le registrazioni delle operazioni.
*Il presente contributo è svolto a titolo personale e non vincola il Corpo di appartenenza.
Direttive e normativa nazionale
Con il decreto emanato nei giorni scorsi dal MEF si compie un ulteriore passo verso il totale recepimento della IV e la V Direttiva europea antiriciclaggio, ancora monca del registro dei titolari effettivi.
Le citate direttive europee, recepite dai Decreti Legislativi n. 90/2017 e n. 125/2019 , hanno modificato e integrato il Decreto Legislativo n. 231/2007 (c.d. Decreto Antiriciclaggio), prevedendo all'art. 1 comma 2 lett. f) una definizione prestatori di servizio relativi all'utilizzo di valuta virtuale, differenziandoli dai prestatori di servizi di portafoglio digitale, previsti all'art. 1 comma 2 lett. ff bis).
Rientrano tra i primi «ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all'acquisizione, alla negoziazione o all'intermediazione nello scambio delle medesime valute»; sono invece prestatori di servizi di portafoglio digitale «ogni persona fisica o giuridica che fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali».
Rilevante inoltre è l'onere, previsto proprio nel decreto antiriciclaggio e “sanato” con il decreto a firma del Ministro delle Economia e delle Finanze, di iscriversi in un'apposita sezione speciale del registro di cambiavalute tenuto presso l'OAM (Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi).
Il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze
Quattro semplici articoli (artt. 3, 4, 5 e 6) che cambieranno radicalmente l'approccio di ogni singolo utente all'acquisto delle criptovalute, sapendo che le operazioni di ogni titolare di cripto saranno comunicate dagli operatori all'OAM.
Il nuovo registro delle valute virtuali, infatti, oltre a censire gli operatori, raccoglierà i dati identificativi dei clienti e i dati sintetici relativi all'operatività complessiva di ciascun prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali e prestatore di servizi di portafoglio digitale per singolo cliente.
Lato operatori invece, l'obbligo di iscrizione varrà sia per quelli italiani che per quelli esteri, ovvero coloro che svolgono la propria attività online, vale a dire «a distanza secondo modalità telematiche, nel territorio della Repubblica, eventualmente ricorrendo anche a siti web, applicazioni che offrono i predetti servizi in lingua italiana».
Certamente ben ponderata la scelta di obbligare all'iscrizione anche gli operatori esteri o online, poiché la maggior parte delle attività nel settore delle criptovalute si svolge su piattaforme estere. Dura, e non potrebbe essere altrimenti, la sanzione per chi non procederà nei tempi previsti all'scrizione. Coloro che sceglieranno di non iscriversi non potranno infatti più operare in Italia, rischiando la chiusura forzata e quindi l'oscuramento del sito.
Sul punto il decreto prevede che l'OAM trasmetterà proprio al MEF una relazione semestrale contenente i dati aggregati relativi al numero di prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di servizi di portafoglio digitale che hanno effettuato la comunicazione ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del registro, ivi compresi quelli relativi ai soggetti la cui comunicazione non sia stata integrata con le modalità e nei termini, alla tipologia di servizi svolti dai predetti prestatori e alle ipotesi riscontrate di esercizio abusivo dell'attività, nonché i dati aggregati relativi alle operazioni effettuate trasmessi all'OAM ai sensi dell'articolo 5 del decreto.
È infatti proprio l'articolo 5 il fulcro del nuovo registro, il quale va a disciplinare il contenuto, le modalità e la periodicità di trasmissione delle informazioni relative alle operazioni effettuate. I due commi del citato articolo prescrivono in capo ai prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale l'obbligo di trasmettere all'OAM i dati relativi alle operazioni effettuate (comma 1) e individuano la tempistica della trasmissione di dati, e per le modalità tecniche di trasmissione rinvia all'OAM. Il comma 3 indica, poi, il termine e i presidi da adottare per la conservazione dei dati così trasmessi.
L'OAM dovrà poi conservare i dati ricevuti dagli operatori per un periodo di dieci anni, assicurando il salvataggio con sistemi idonei a non perderne il contenuto, rendendoli immediatamente accessibili alla Guardia di Finanza e alle Autorità di vigilanza per i controlli e gli accertamenti.
Guardia di Finanza e poteri di accesso ai dati
È l'art. 6 ad occuparsi dei controlli e della cooperazione tra OAM e le forze di polizia, prevedendo, al comma 1, che il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e le forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121 , nell'esercizio delle proprie funzioni nell'ambito dei rispettivi comparti di specialità, possono richiedere tutti i dati e le informazioni in possesso dell'OAM riguardanti i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale e la loro operatività, che l'OAM sarà tenuto a trasmettere tempestivamente.
L'accertamento e la contestazioni degli illeciti eventualmente accertati dalle fiamme gialle o dalle altre forze di polizia, avverranno con le modalità e i termini di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 .
Singolare la scelta di menzionare il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, considerato che gli operatori in questione, così come i money transfer, possono essere controllati senza i poteri di polizia valutaria, bensì con i “soli” poteri previsti dal D. Lgs. n. 68 del 19 marzo 2001 , e quindi da parte di qualunque reparto della Guardia di Finanza.
Una cosa appare certa. Sarà più semplice per le fiamme gialle poter incrociare i dati acquisiti all'OAM nel registro in questione, con i dati relativi alle dichiarazioni dei redditi dei possessori di cripto, verificando quindi la presenza o meno della compilazione del quadro RW.
*Il presente contributo è svolto a titolo personale e non vincola il Corpo di appartenenza.
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