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24 febbraio 2022
Tribunale UE: la forma dei moon boot non è sufficiente a conferire l’adeguato livello di carattere distintivo richiesto per la registrazione di un marchio 3D
La forma del marchio Moon Boot corrisponde a quella di un comune dopo-sci ed è pertanto carente di carattere distintivo.
La Redazione
Nella presente vicenda (T-483/20 del 19 gennaio 2022), la ricorrente, Tecnica Group S.p.A., aveva depositato domanda di registrazione di marchio UE presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, Marchio dell'Unione europea (GU 2009 L 78, pag. 1), come modificato (sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea. La registrazione come marchio era stata richiesta per segno tridimensionale (stivali Moon Boot).

precisazione

I Moon Boot si ispirano agli scarponi indossati da Neil Amstrong al momento del suo sbarco sulla luna e rappresentano la prima tipologia di calzature interamente dedicate al settore “dopo-sci”. Negli anni i Moon Boot sono diventati un'icona di stile.

Il Tribunale ha ritenuto che la forma del marchio impugnato corrisponde alla forma comune dei doposci, che generalmente sono costituiti da un'asta alta, spesso in materiale sintetico leggero, con suole e lacci, e quindi, mentre gli stivali stessi possono essere iconici, la forma è priva del carattere distintivo necessario per fungere da marchio.Invero, nella pratica la percezione del consumatore medio non è necessariamente la stessa; in assenza di elementi grafici o verbali, i consumatori medi non hanno infatti l'abitudine di fare ipotesi sulla provenienza dei prodotti in base alla loro forma. Ciò rende il carattere distintivo di un marchio tridimensionale più difficile a stabilirsi rispetto ad un classico marchio denominativo o figurativo. Solo un marchio tridimensionale che si differenzia significativamente dalle abitudini e dagli usi del settore può ritenersi dotato di sufficiente carattere distintivo ed essere, di conseguenza, registrabile.

precisazione

L'impressione complessiva veicolata dalla forma dei Moon Boot non si discosta in modo significativo dalle norme e dai costumi del settore, ovvero il settore del dopo-sci.

Nel caso in oggetto, il Tribunale UE ha ritenuto che per i prodotti della classe 25 (articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria) il target di consumatori interessati è il grande pubblico di tutti gli Stati membri dell'UE con un livello medio di attenzione.Sebbene la registrazione del marchio sia stata considerata parzialmente nulla, giova ricordare che i Tribunali italiani, in diverse occasioni hanno ritenuto che l'iconica calzatura da doposci meriti la protezione del diritto d'autore. Questo è quanto ha ritenuto il Tribunale di primo grado di Milano in una causa di violazione dei diritti d'autore decisa quasi un anno fa, nel caso che Tecnica ha condotto con successo contro il produttore di doposci a marchio Chiara Ferragni.

precisazione

Il Tribunale di Milano (sentenza 25 gennaio 2021 n. 493) ha sottolineato che l'apprezzamento del valore artistico dell'opera non deve essere effettuato ex post, ma avuto riguardo al contesto storico e culturale in cui l'opera è stata creata. Alla luce di tali considerazioni, dunque, il Tribunale ha ritenuto di dover riconoscere ai Moon Boots la tutela autoriale, oltre che per l'evidente creatività e innovatività del disegno, per il diffuso apprezzamento che gli ambienti culturali ed artistici hanno riservato a tali calzature, nonché per il loro inserimento nell'ambito del Triennale Design Museum di Milano nel 2016 e nella collezione permanente del MOMA nel 2018.

In conclusione, nonostante le pronunce italiane, il Tribunale dell'Unione Europea ha confermato una precedente constatazione secondo cui il marchio tridimensionale manca del carattere distintivo necessario per evitarne l'invalidità.
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