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I Moon Boot si ispirano agli scarponi indossati da Neil Amstrong al momento del suo sbarco sulla luna e rappresentano la prima tipologia di calzature interamente dedicate al settore “dopo-sci”. Negli anni i Moon Boot sono diventati un'icona di stile. |
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L'impressione complessiva veicolata dalla forma dei Moon Boot non si discosta in modo significativo dalle norme e dai costumi del settore, ovvero il settore del dopo-sci. |
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Il Tribunale di Milano (sentenza 25 gennaio 2021 n. 493) ha sottolineato che l'apprezzamento del valore artistico dell'opera non deve essere effettuato ex post, ma avuto riguardo al contesto storico e culturale in cui l'opera è stata creata. Alla luce di tali considerazioni, dunque, il Tribunale ha ritenuto di dover riconoscere ai Moon Boots la tutela autoriale, oltre che per l'evidente creatività e innovatività del disegno, per il diffuso apprezzamento che gli ambienti culturali ed artistici hanno riservato a tali calzature, nonché per il loro inserimento nell'ambito del Triennale Design Museum di Milano nel 2016 e nella collezione permanente del MOMA nel 2018. |
Tribunale UE, Seconda Sezione, sentenza 19 gennaio 2022, causa T-483/20
(Marchio UE – Procedimento di nullità – Marchio tridimensionale UE – Forma di uno stivale –Dichiarazione di nullità parziale – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di caratteredistintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 (ora articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001) – Decisioni dei tribunali dei marchi dell'Unione che si pronunciano su un ricorso per non contraffazione – Res judicata)
Giudizio
Contesto della controversia
1 Il 2 agosto 2011, la ricorrente, Tecnica Group SpA, ha depositato domanda di registrazione di marchio UE presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, Marchio dell'Unione europea (GU 2009 L 78, pag. 1), come modificato (sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017 L 154 , pag. 1)).
2 La registrazione come marchio è stata richiesta per il seguente segno tridimensionale:
3 Nel ricorso, la ricorrente ha descritto il marchio richiesto come segue:
«Marchio tridimensionale costituito da una calzatura, le cui caratteristiche salienti sono rappresentate nella forma complessiva che emerge dalle sei viste della stessa allegate alla domanda di registrazione.
La suddetta forma complessiva, a seguito di queste diverse visioni, comprende la combinazione dei seguenti elementi distintivi: una suola esterna sottile di forma approssimativamente ellittica, una suola intermedia di spessore maggiore rispetto alla suola esterna, una tomaia che sul suo lato laterale presenta due fasce che corrono per tutta la sua lunghezza e che sono attaccate esternamente alla tomaia e collegate tra loro all'incirca all'altezza dei malleoli, con la fascia posizionata in modo da corrispondere al contrafforte più alta di quella posizionata in modo da corrispondere al puntale, un'asta dello stivale che raggiunge un'altezza approssimativamente doppia rispetto a quella della tomaia sopra la caviglia, e che ha, a circa metà della sua lunghezza - quindi a circa due terzi dell'intero stivale – una fascia parallela al piano del terreno attaccata a lo stivale stesso e che a sua volta è caratterizzato da una fascia centrale più ampia e da due fasce esterne più strette, contrapposte e simmetriche rispetto alla suddetta fascia centrale, allacciatura fissata in passanti ad anello che risalgono la tomaia, incrocio sul retro dello stivale, finendo nella parte superiore dell'asta dello stivale. La scarpa è simmetrica su un piano perpendicolare alla tomaia, intersecando quanto sopra in corrispondenza della parte mediana del puntale e del controtacco. I colori non sono rivendicati.' circa a metà della sua lunghezza - quindi a circa due terzi dell'intero stivale - una fascia parallela al piano del terreno fissata al gambale stesso e che è a sua volta caratterizzata da una fascia centrale più ampia e due fasce esterne più strette, contrapposte tra loro e simmetriche rispetto alla suddetta fascia centrale, allacciatura fissata in passanti ad anello che risalgono la tomaia, si incrociano nella parte posteriore dello stivale, terminando nella parte superiore del gambale dello stivale. La scarpa è simmetrica su un piano perpendicolare alla tomaia, intersecando quanto sopra in corrispondenza della parte mediana del puntale e del controtacco.
I colori non sono rivendicati.' circa a metà della sua lunghezza - quindi a circa due terzi dell'intero stivale - una fascia parallela al piano del terreno fissata al gambale stesso e che è a sua volta caratterizzata da una fascia centrale più ampia e due fasce esterne più strette, contrapposte tra loro e simmetriche rispetto alla suddetta fascia centrale, allacciatura fissata in passanti ad anello che risalgono la tomaia, si incrociano nella parte posteriore dello stivale, terminando nella parte superiore del gambale dello stivale. La scarpa è simmetrica su un piano perpendicolare alla tomaia, intersecando quanto sopra in corrispondenza della parte mediana del puntale e del controtacco. I colori non sono rivendicati.' finendo nella parte superiore dell'asta dello stivale. La scarpa è simmetrica su un piano perpendicolare alla tomaia, intersecando quanto sopra in corrispondenza della parte mediana del puntale e del controtacco. I colori non sono rivendicati.' finendo nella parte superiore dell'asta dello stivale. La scarpa è simmetrica su un piano perpendicolare alla tomaia, intersecando quanto sopra in corrispondenza della parte mediana del puntale e del controtacco. I colori non sono rivendicati.'
4 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione di tale marchio rientrano nelle classi 18, 20 e 25 dell'Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato , e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:
– Classe 18: «Cuoio e sue imitazioni e articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali, pellami; bauli e borse da viaggio; ombrelloni, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste, finimenti e selleria; borse casual, borsette, bagagli da viaggio, borse per alpinisti, zaini per la scuola, borse per camper, borse per lo sport, zaini, valigie, portamonete, sacche';
– Classe 20: «Mobili, specchi, cornici; prodotti (non compresi in altre classi) in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, conchiglia, ambra, madreperla, spuma di mare e succedanei di tutte queste materie o in plastica; poltrone e divani';
– Classe 25: «Abbigliamento, calzature, cappelleria; suole per calzature; solette; talloni per calzature; tomaie per calzature'.
5 Il marchio impugnato è stato registrato il 20 marzo 2012 con il numero 10 168 441 per i prodotti di cui al punto 4 supra.
6 Il 28 luglio 2014 l'interveniente, Zeitneu GmbH, ha proposto ricorso contro la ricorrente dinanzi al Tribunale di Venezia (in prosieguo: il «Tribunale distrettuale di Venezia»), nella sua qualità di tribunale dei marchi dell'Unione , al fine di ottenere la dichiarazione di non violazione, ai sensi dell'articolo 96 del regolamento n. 207/2009 (ora articolo 124 del regolamento 2017/1001). Con sentenza del 22 novembre 2016, il Tribunale di primo grado di Venezia ha respinto il ricorso ritenendo sussistere un rischio di confusione tra il marchio impugnato e le collezioni di calzature realizzate dall'interveniente.
7 La sentenza del Tribunale distrettuale di Venezia è stata confermata dalla Corte d'appello di Venezia (in prosieguo: la «Corte d'appello di Venezia») con sentenza da essa pronunciata il 7 marzo 2019 in la sua qualità di tribunale dei marchi dell'UE di secondo grado.
8 Il 17 maggio 2017 l'interveniente ha depositato dinanzi all'EUIPO domanda di nullità del marchio impugnato per tutti i prodotti di cui al precedente punto 4, sulla base dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 (ora articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001), letto in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), del medesimo regolamento (divenuto articolo 7(1)(b), (c), (d) ed (e) del Regolamento 2017/1001).
9 Con decisione del 28 marzo 2019, la Divisione Annullamento ha accolto parzialmente la domanda di nullità, dichiarando nullo il marchio impugnato per i prodotti «Calzature; suole per calzature; solette; talloni per calzature; tomaie per calzature» nella classe 25 («la decisione della divisione di annullamento»).
10 Il 15 maggio 2019 la ricorrente ha proposto ricorso, ai sensi degli articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001, avverso la decisione della Divisione di annullamento.
11 Con decisione del 18 maggio 2020 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell'EUIPO ha confermato la decisione della divisione di annullamento respingendo il ricorso.
12 La commissione di ricorso ha ritenuto che la portata della controversia fosse limitata ai prodotti per i quali era stata accolta la domanda di nullità, vale a dire i prodotti della classe 25, e che fosse quindi necessario accertare se l'annullamento La divisione aveva giustamente accolto la domanda di nullità fondata sull'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento. Inoltre, la commissione di ricorso ha ritenuto ammissibili le ulteriori prove presentate dalla ricorrente e dall'interveniente nella fase del ricorso.
13 La commissione di ricorso ha ritenuto, in sostanza, che, per il pubblico di riferimento, che era quello di tutti gli Stati membri e che manifestava un livello di attenzione medio, essendo le calzature un bene comune, il segno tridimensionale non si discostava in modo molto significativo da la massa dei doposci e ha concluso che il marchio impugnato era privo di carattere distintivo. In primo luogo, la commissione di ricorso ha esaminato l'argomento della ricorrente relativo alle imitazioni del suo prodotto e ha corroborato la constatazione secondo cui la copia diffusa del marchio impugnato si opponeva al carattere distintivo acquisito. Successivamente, ha ritenuto che gli elementi costitutivi del marchio impugnato, presi singolarmente, e la forma creata nel suo insieme sarebbero stati percepiti dai consumatori interessati come possibili, o addirittura comuni, varianti della presentazione e della decorazione dei prodotti controversi e che il marchio controverso era simile ad altre forme comuni che potevano essere utilizzate con riferimento ai prodotti controversi. Infine, per quanto riguarda le decisioni del Tribunale di Venezia e della Corte d'Appello di Venezia, la Commissione di ricorso ha ritenuto di doverla esaminare ma che, in primo luogo, il regime del marchio UE si applicava indipendentemente da qualsiasi sistema nazionale e, in secondo luogo, quelle decisioni relative esclusivamente ad un'azione di non contraffazione e non alla validità del marchio impugnato.
Forme d'ordine ricercate
14 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione impugnata;
– condannare l'EUIPO e l'interveniente alle spese.
15 L'EUIPO e l'interveniente concludono che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese.
Legge
16 La ricorrente deduce cinque motivi, i primi tre dei quali riguardano la violazione degli articoli 123 e 124 del regolamento 2017/1001 e la violazione dei principi di cosa giudicata , di legittimità, di parità di trattamento, di buona amministrazione e di tutela del legittimo affidamento, il quarto dei quali deduce la violazione dell'articolo 127 del regolamento 2017/1001 e il quinto dei quali deduce la violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 e dell'articolo 7, paragrafo 3, del medesimo regolamento.
La legge applicabile
17 Si deve preliminarmente rilevare che, considerata la data di deposito della domanda di registrazione di cui trattasi, ossia il 2 agosto 2011, determinante ai fini dell'individuazione del diritto sostanziale applicabile, i fatti di causa sono disciplinati dalle disposizioni sostanziali del regolamento n. 207/2009 (v., in tal senso, ordinanza del 5 ottobre 2004, Alcon / UAMI , C-192/03 P, EU:C:2004:587, punti 39 e 40, e sentenza del 23 aprile 2020, Gugler France / Gugler e EUIPO , C-736/18 P, non pubblicata, EU:C:2020:308, punto 3 e giurisprudenza ivi citata).
18 Poiché le disposizioni sostanziali rilevanti applicabili nel caso di specie sono identiche nelle versioni risultanti rispettivamente dal regolamento n. 207/2009 e dal regolamento n. 2017/1001, il fatto che le parti abbiano richiamato le disposizioni di quest'ultimo regolamento non ha alcuna rilevanza per 207/2009 (sentenza del 5 ottobre 2020, nanoPET Pharma v EUIPO – Miltenyi Biotec (viscover) , T-264/19, non pubblicato, EU:T:2020:470, paragrafo 23). In particolare, si deve ritenere che il quinto motivo dedotto dalla ricorrente verte sulla violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009.
19 Inoltre, poiché, secondo costante giurisprudenza, le norme procedurali sono generalmente ritenute applicabili alla data della loro entrata in vigore (v. sentenza dell'11 dicembre 2012, Commissione / Spagna, C-610/10, EU:C:2012:781, punto 45 e giurisprudenza ivi citata), la fattispecie è disciplinata, secondo le date dei fatti di cui trattasi, dalle disposizioni procedurali del regolamento n. 207/2009 e Regolamento 2017/1001. In particolare, al procedimento seguito dinanzi alla commissione di ricorso erano applicabili l'articolo 63, paragrafo 3, e gli articoli 123, 124 e 127 del regolamento 2017/1001, invocati nell'ambito dei primi quattro motivi. Tali disposizioni sono, rispettivamente, sostanzialmente identiche all'articolo 56, paragrafo 3, e agli articoli 95, 96 e 99 del regolamento n. 207/2009, che erano applicabili al procedimento seguito nell'ambito del ricorso per non violazione proposto dinanzi Tribunale distrettuale di Venezia.
La questione se la seconda parte del quinto motivo sia ricevibile
20 L'EUIPO e l'interveniente contestano la ricevibilità della seconda parte del quinto motivo, relativa al carattere distintivo acquisito con l'uso del marchio impugnato, in quanto tale questione non è stata sollevata dinanzi alla divisione di annullamento né dinanzi alla commissione di ricorso e che non era quindi oggetto di giudizio dinanzi alla commissione di ricorso.
21 In primo luogo, si deve rilevare che, ai sensi dell'articolo 188 del regolamento di procedura del Tribunale, gli atti depositati dalle parti nel procedimento dinanzi al Tribunale non possono modificare l'oggetto del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso . Le parti in giudizio non hanno, quindi, il potere di modificare dinanzi a tale Tribunale i termini della controversia, così come delimitati dalle rispettive domande e allegazioni avanzate dalle parti nel giudizio dinanzi alla Commissione di ricorso.
Ogni argomentazione che imporrebbe alla Corte un controllo di legittimità sulla decisione della commissione di ricorso che esuli dall'ambito di fatto e di diritto della controversia così come è stata prospettata dinanzi a tale commissione di ricorso deve essere dichiarata irricevibile (vedi sentenza del 29 maggio 2018,Sata / EUIPO – Zhejiang Rongpeng Air Tools (4000) , T-303/17, non pubblicata, EU:T:2018:308, punto 17 e giurisprudenza ivi citata).
22 In secondo luogo, risulta dall'articolo 95, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento 2017/1001, che consolida la precedente giurisprudenza della Corte (sentenza del 13 settembre 2013, Fürstlich Castell'sches Domänenamt v UAMI – Castel Frères (CASTEL) , T-320/10, EU:T:2013:424, punto 28), che, nell'ambito di un procedimento di nullità ai sensi dell'articolo 59 di tale regolamento, l'EUIPO limita il suo esame ai motivi e agli argomenti addotti dalle parti (v. sentenza del 10 giugno 2020, Louis Vuitton Malletier v EUIPO – Wisniewski (Rappresentazione di un motivo a scacchiera), T-105/19, non pubblicata, EU:T:2020:258, punto 23 e giurisprudenza ivi citata). Risulta altresì dall'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 che spetta alle parti fornire i fatti e le prove a sostegno del provvedimento richiesto (sentenza dell'11 aprile 2019, Inditex / EUIPO – Ansell (ZARA TANZANIA ADVENTURES) , T-655/17, non pubblicata, EU:T:2019:241, punto 37).
23 Inoltre, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, un marchio UE deve essere dichiarato nullo, inter alia, domanda all'EUIPO, qualora sia stato registrato in violazione delle disposizioni dell'articolo 7 del detto regolamento e, in particolare, dell'art. 7, n. 1, lett. b), relativo all'assenza di carattere distintivo. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, gli impedimenti assoluti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d), di tale regolamento non ostano alla registrazione di un marchio se tale marchio è diventino distintivi in relazione ai beni per i quali è stata chiesta la registrazione in conseguenza dell'uso che ne è stato fatto.
Parimenti, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, qualora un marchio UE sia stato registrato in violazione delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) o d), di tale regolamento,
24 L'applicazione di tali disposizioni presuppone che, nell'ambito del procedimento di nullità, il titolare del marchio impugnato possa far valere, a titolo di difesa, che il carattere distintivo è stato acquisito mediante l'uso (v., in tal senso, sentenza 28 giugno 2019, Gibson Brands v EUIPO – Wilfer (Shape of a guitar body), T-340/18, non pubblicata, EU:T:2019:455, punto 78). Risulta dallo schema dell'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 che spetta al titolare del marchio per il quale si chiede una dichiarazione di nullità far valere che il marchio impugnato possiede un carattere distintivo dovuto all'uso se tale marchio è privo di carattere distintivo intrinseco e di produrre prove adeguate e sufficienti per provare che tale marchio ha acquisito carattere distintivo in seguito all'uso (v., in tal senso, sentenza del 29 marzo 2019, All Star / EUIPO – Carrefour Hypermarchés (Shape of a shoe sole), T-611/17, non pubblicata, EU:T:2019:210, punto 157 e giurisprudenza ivi citata).
25 Nella specie, come ha ammesso la ricorrente nelle risposte ai quesiti postile in udienza, essa non ha fatto espressamente valere, dinanzi alla commissione di ricorso, che il marchio controverso avesse, ai sensi dell'art. 7, n. 3, ) del regolamento n. 207/2009 o dell'articolo 52, paragrafo 2, di tale regolamento, hanno acquisito carattere distintivo con l'uso.
26 Vero è che, come ha affermato nelle risposte ai quesiti posti in udienza, la ricorrente ha più volte affermato nella motivazione del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso che il marchio impugnato godeva di un ampio riconoscimento e di un notorietà sostanziale e ha fornito a tal fine numerosi elementi di prova, tra cui, principalmente, le decisioni del Tribunale distrettuale di Venezia e della Corte d'Appello di Venezia, ma anche numerosi contratti di licenza e documenti relativi all'uso del prodotto da parte di celebrità.
27 Tuttavia, i soli elementi di prova, volti unicamente a provare la notorietà del marchio controverso, non consentono di dedurre che la ricorrente abbia validamente invocato l'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 o 52, n. 2, di tale regolamento nell'ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.
28 Come ha peraltro affermato la ricorrente nelle sue memorie e in udienza, l'esame di notorietà, svolto dal Tribunale distrettuale di Venezia, e dalla Corte d'appello di Venezia, rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 8 (5) o dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 e quindi nell'ambito della valutazione dei relativi impedimenti alla registrazione e si discosta dall'esame relativo al carattere distintivo acquisito ai fini dell'articolo 7, paragrafo 3 ) e dell'articolo 52, paragrafo 2, di tale regolamento, che rientra nell'ambito della valutazione degli impedimenti assoluti alla registrazione. In particolare, i requisiti in materia di prova della notorietà e del carattere distintivo acquisito con l'uso non sono i medesimi, in particolare dal punto di vista territoriale. Per quanto riguarda la reputazione,PAGO International , C-301/07, EU:C:2009:611, punto 27).
29 Per contro, alla luce del carattere unitario del marchio UE, in assenza di carattere distintivo intrinseco, carattere distintivo acquisito mediante l'uso, il che significa che almeno una parte significativa del pubblico di riferimento identifica i prodotti o servizi interessati come provenienti da una determinata impresa in ragione del marchio, devono essere provati in tutto il territorio dell'Unione Europea e non solo in una parte sostanziale o nella maggioranza del territorio dell'Unione Europea (v., in tal senso, sentenza del 25 luglio 2018, Société des produits Nestlé e altri contro Mondelez UK Holdings & Services, C-84/17 P, C-85/17 P e C-95/17 P, EU:C:2018:596, punti 76 e 78 e giurisprudenza ivi citata).
Di conseguenza, sebbene tale prova possa essere prodotta globalmente per tutti gli Stati membri interessati o separatamente per diversi Stati membri o gruppi di Stati membri, non è tuttavia sufficiente che la parte su cui grava l'onere della prova si limiti a produrre prove di tale carattere distintivo acquisito che non copre parte dell'Unione europea, anche se costituita da un solo Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 25 luglio 2018, Société des produits Nestlé e a. c . Mondelez UK Holdings & Services , C -84/17 P, C-85/17 P e C-95/17 P, EU:C:2018:596, punti 83 e 87).
30 Dal fascicolo non risulta che la ricorrente abbia voluto accertare dinanzi alla commissione di ricorso, mediante la produzione delle decisioni del Tribunale distrettuale di Venezia, e della Corte di appello di Venezia, né mediante altri elementi di prova fatto valere a sostegno della notorietà del marchio in questione, o, in altro modo, che la forma dello stivale fosse idonea a identificare il prodotto in esame come proveniente dalla ricorrente rispetto al territorio in cui un difetto di carattere distintivo intrinseco è stata contestata, segnatamente con riguardo all'intero territorio dell'Unione europea.
31 Inoltre, è importante rilevare, in tale contesto, che la divisione di annullamento ha espressamente affermato nella sua decisione che la ricorrente non aveva affermato che il marchio impugnato avesse acquisito carattere distintivo in seguito all'uso, affermazione che la ricorrente non ha espressamente contestato prima Commissione di ricorso, come da quest'ultima confermato in udienza.
32 Peraltro, dal punto 14 della decisione impugnata risulta che l'oggetto del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso si limitava alla questione se la domanda di nullità del marchio impugnato potesse essere accolta in tale nella parte in cui si basava sull'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e nella parte relativa ai prodotti «calzature, suole per calzature; solette; talloni per calzature; tomaie per calzature' nella classe 25.
33 Di conseguenza, la commissione di ricorso non ha esaminato, nella decisione impugnata, se il marchio impugnato avesse acquisito, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, o dell'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, un carattere distintivo mediante l'uso. Il fatto che essa abbia affermato, al punto 68 della decisione impugnata, che «la copia diffusa del marchio (...) è contraria al carattere distintivo acquisito» non rimette in discussione tale conclusione. Tale affermazione non fa parte di un esame del carattere distintivo acquisito con l'uso, ma è intesa solo come risposta, nell'ambito dell'esame del carattere distintivo intrinseco del marchio impugnato, all'argomento della ricorrente secondo cui il fatto che il marchio impugnato fosse stato ampiamente imitato non metteva in discussione l'insolito carattere di tale segno tridimensionale.
34 Di conseguenza, poiché la ricorrente non ha espressamente fatto valere, a difesa, che il marchio impugnato, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 o dell'articolo 52, paragrafo 2, di tale regolamento, aveva acquisito carattere distintivo attraverso l'uso, tale questione non faceva parte dell'oggetto del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.
35 Alla luce della giurisprudenza richiamata al punto 21 supra, la seconda parte del quinto motivo dev'essere pertanto dichiarata irricevibile.
I primi tre motivi, vertenti sulla violazione degli articoli 123 e 124 del regolamento 2017/1001 e sulla violazione dei principi di cosa giudicata, di legittimità, di parità di trattamento, di buona amministrazione e di tutela del legittimo affidamento
36 Con i suoi primi tre motivi, la ricorrente fa valere, in sostanza, che la commissione di ricorso non ha tenuto conto delle decisioni del Tribunale distrettuale di Venezia e della Corte di appello di Venezia (v. supra, punti 6 e 7) e ha pertanto ritenuto che il marchio impugnato fosse privo di carattere distintivo, in contraddizione con la valutazione contenuta in dette decisioni secondo cui tale marchio era dotato di carattere distintivo e di notorietà sostanziale.
37 In primo luogo, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata è stata adottata in violazione degli articoli 123 e 124 del regolamento 2017/1001 e in violazione del principio di cosa giudicata rispetto alle decisioni del Tribunale di Venezia e della Corte di appello , Venezia. Essa fa valere al riguardo che la commissione di ricorso ha commesso un errore nel ritenere che tali decisioni provenissero da entità che non appartengono all'ordinamento giuridico dei marchi dell'Unione. Inoltre, la ricorrente rileva che la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che la sentenza della Corte di Appello di Venezia fosse limitata alla situazione del mercato italiano.
38 In secondo luogo, la ricorrente fa valere che, prescindendo dalla valutazione del Tribunale distrettuale di Venezia e della Court of Appeal di Venezia, secondo cui il marchio impugnato godeva di ampio riconoscimento e notorietà, la commissione di ricorso ha violato i principi di legittimità , della parità di trattamento e di buona amministrazione nonché dell'obbligo di motivazione delle proprie decisioni.
Essa sostiene che la commissione di ricorso ha violato l'obbligo di prendere in considerazione le decisioni già adottate in relazione a ricorsi simili.
39 In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata è stata adottata in violazione del principio della tutela del legittimo affidamento, poiché le decisioni del Tribunale distrettuale di Venezia e della Corte di appello di Venezia le avevano fornito precise assicurazioni in merito l'accresciuto carattere distintivo e la notorietà del marchio anteriore.
40 L'EUIPO e l'interveniente contestano tali argomenti.
41 In primo luogo, nella parte in cui la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha ignorato l'autorità di cosa giudicata inerente alle decisioni del Tribunale distrettuale di Venezia e della Corte di ricorso di Venezia, è importante sottolineare che L'articolo 63, comma 3, del regolamento 2017/1001 prevede che un'istanza di decadenza o di nullità è irricevibile qualora sia stata pronunciata una domanda avente ad oggetto lo stesso oggetto e motivo e che coinvolga le stesse parti nel merito, dall'EUIPO o da un tribunale dei marchi dell'Unione di cui all'articolo 123 di tale regolamento, e la decisione dell'EUIPO o di tale tribunale su tale domanda ha acquisito autorità di decisione definitiva.
42 Risulta inoltre dalla giurisprudenza che, affinché le decisioni di un giudice di uno Stato membro che agisca in qualità di tribunale dei marchi dell'Unione possano essere vincolanti per l'EUIPO, esse devono essere cosa giudicata , che richiede che i procedimenti paralleli dinanzi a tale Corte e all'EUIPO debbano riguardare le stesse parti e avere lo stesso oggetto e lo stesso motivo (v., in tal senso, sentenza del 21 luglio 2016, Apple and Pear Australia e Star Fruits Diffusion / EUIPO , C-226/15 P, EU:C:2016:582, punto 52).
43 Nella specie, è pacifico che una domanda riconvenzionale di nullità diretta a contestare la validità del marchio impugnato non è stata proposta dinanzi al Tribunale di primo grado di Venezia e alla Corte di appello di Venezia, ma solo una domanda di dichiarazione di non violazione. Inoltre, è importante sottolineare che, ai sensi dell'articolo 99, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 127, paragrafi 1 e 2, del regolamento 2017/1001) e dell'articolo 52, paragrafo 1, del Regolamento n. 207/2009 (ora articolo 59, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001), la validità di un marchio UE non può essere contestata nell'ambito di un'azione di non contraffazione, in quanto tale marchio gode di una presunzione di validità, a meno che non sia stata avanzata una domanda riconvenzionale. Inoltre, la Corte d'Appello di Venezia,
44 Le decisioni del Tribunale distrettuale di Venezia e della Corte d'Appello di Venezia non hanno quindi lo stesso oggetto del procedimento di nullità dinanzi all'EUIPO e non erano vincolanti per la Commissione di ricorso. Di conseguenza, giustamente la commissione di ricorso ha ritenuto di poter esaminare il carattere distintivo del marchio impugnato senza essere vincolata dalle valutazioni dei giudici di Venezia.
45 Inoltre, nella parte in cui la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che le decisioni del Tribunale distrettuale di Venezia e della Corte di appello di Venezia provenissero da entità non appartenenti all'ordinamento del marchio dell'Unione , si deve rilevare che essa non cita i punti della decisione impugnata nei quali la commissione di ricorso ha esposto una siffatta constatazione. Al contrario, la commissione di ricorso ha precisato, al punto 79 della decisione impugnata, che tali cause trattavano di una domanda di non contraffazione.
46 Inoltre, nella parte in cui la ricorrente fa valere che la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che le valutazioni del Tribunale distrettuale di Venezia e della Corte di appello di Venezia relative al carattere distintivo del marchio impugnato si limitavano al territorio italiano, si deve rilevare che tale argomento deve essere respinto in quanto inconferente, in quanto la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto che le valutazioni di detti giudici non fossero, in ogni caso, pertinenti ai fini dell'esame della validità del marchio impugnato .
47 In secondo luogo, per quanto riguarda il motivo relativo alla violazione dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione nonché dell'obbligo di motivazione che ne deriva, occorre rilevare che, alla luce di tali principi, L'EUIPO deve tenere conto delle decisioni già prese in relazione a domande simili e valutare con particolare attenzione se decidere allo stesso modo o meno. Inoltre, l'applicazione dei principi di certezza del diritto e di buona amministrazione implica che l'esame di ogni domanda deve essere rigoroso e completo ed essere intrapreso in ogni singolo caso (v., in tal senso, sentenza del 10 marzo 2011, Agencja Wydawnicza Technopol c UAMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, punti 74, 75 e 77).
48 In primo luogo, la commissione di ricorso ha giustamente ritenuto di non essere vincolata, nell'ambito del procedimento di nullità, dalle constatazioni relative alla notorietà e al carattere distintivo del marchio impugnato, contenute nelle decisioni del tribunale distrettuale di Venezia, e la Corte d'Appello di Venezia, dinanzi alla quale, in qualità di Tribunali dei marchi dell'Unione, era stata proposta solo istanza di non contraffazione.
49 Da un lato, la questione se il marchio impugnato godesse di notorietà non era rilevante ai fini dell'esame del carattere distintivo, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. alle caratteristiche intrinseche di tale marchio (v., in tal senso, sentenza del 14 luglio 2021, Guerlain / EUIPO (Forma di rossetto oblungo, affusolato e cilindrico), T-488/20, EU:T:2021:443, punto 39 (non pubblicato)). Per contro, come risulta dal punto 25 supra, la ricorrente non ha fatto valere, nell'ambito del procedimento di nullità, il carattere distintivo acquisito con l'uso del marchio impugnato. In ogni caso, come si è detto supra al punto 43, la Corte d'Appello di Venezia ha espressamente sottolineato che la validità del marchio impugnato non poteva essere esaminata nel giudizio ad essa adito. Peraltro, come ha rilevato la stessa ricorrente nel ricorso e in udienza, le valutazioni di detti giudici sono state effettuate nell'ambito dell'analisi del rischio di confusione tra il marchio impugnato e il prodotto oggetto della domanda di dichiarazione di non violazione e alla luce dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009. Tali valutazioni si inseriscono quindi in un esame del tutto diverso da quello sulla validità del marchio impugnato. Come risulta dai precedenti punti 28 e 29, una notorietà ai sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 deve essere distinta dal carattere distintivo acquisito con l'uso, ai fini dell'articolo 7, comma 3) o dell'articolo 52, comma 2, del medesimo regolamento. Di conseguenza, le censure di presunta violazione dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione devono essere respinte. una notorietà ai sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. regolamento. Di conseguenza, le censure di presunta violazione dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione devono essere respinte. una notorietà ai sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. regolamento. Di conseguenza, le censure di presunta violazione dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione devono essere respinte.
50 In secondo luogo, si deve rilevare che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, dai punti 78 e 79 della decisione impugnata risulta che la commissione di ricorso ha tenuto conto delle decisioni del Tribunale di Venezia e della Corte di Appeal, Venice, e ha spiegato i motivi per cui le risultanze di tali decisioni non erano pertinenti nel contesto della presente causa. In particolare, la Commissione di ricorso ha precisato, al punto 79 della decisione impugnata, che le sentenze del Tribunale di Venezia e della Corte di appello di Venezia riguardavano esclusivamente una pretesa di non violazione e non la validità della marchio impugnato, con la conseguenza che non vi era stata conclusione in merito alla validità di tale marchio. Di conseguenza, l'asserita carenza di motivazione è priva di fondamento di fatto.
51 In terzo luogo, nella parte in cui la ricorrente fa valere la tutela del legittimo affidamento, è importante rilevare che, secondo costante giurisprudenza, il diritto di avvalersi di tale tutela si estende a qualsiasi soggetto che si trovi in una situazione situazione in cui è evidente che le autorità dell'Unione, dandogli precise assicurazioni, gli hanno indotto a nutrire un legittimo affidamento. Costituiscono tali assicurazioni, indipendentemente dalla forma in cui vengono comunicate, informazioni precise, incondizionate e coerenti provenienti da una fonte autorizzata e affidabile (v., in tal senso, sentenza del 27 marzo 2019, Biernacka-Hoba / EUIPO – Formata Boguslaw Hoba (Formata) , T-265/18, non pubblicata, EU:T:2019:197, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).
52 Nella specie, la circostanza che il Tribunale distrettuale di Venezia e la Corte d'Appello di Venezia, nell'ambito di un procedimento di non contraffazione, abbiano ritenuto che il marchio impugnato godesse di notorietà e di accresciuto carattere distintivo non può costituire una precisa , assicurazioni incondizionate e coerenti che tale marchio non poteva essere annullato sulla base dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 nell'ambito di un procedimento di nullità. Come risulta dal punto 43 supra, una domanda riconvenzionale di nullità non è stata proposta dinanzi al Tribunale distrettuale di Venezia e alla Corte d'Appello di Venezia, con la conseguenza che essi sono stati tenuti a presumere la validità del marchio anteriore impugnato e ritenere che tale marchio avesse un carattere distintivo intrinseco.
53 Alla luce dell'insieme delle valutazioni che precedono, i primi tre motivi devono essere respinti.
Il quarto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 127 del regolamento 2017/1001
54 In sostanza, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha violato l'articolo 127 del regolamento 2017/1001 e la disciplina dell'onere della prova, effettuando, d'ufficio, un nuovo esame del carattere distintivo intrinseco del marchio impugnato e basando la propria decisione su elementi diversi dagli elementi di prova presentati dall'interveniente e, in particolare, su fatti che erano stati analizzati nell'ambito del procedimento istruttorio. In tale contesto, la ricorrente fa valere che la commissione di ricorso non ha tenuto conto degli ulteriori elementi di prova presentati nel procedimento di nullità. Inoltre, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha applicato erroneamente le norme relative all'onere della prova ritenendo che il marchio impugnato dovesse essere annullato, sebbene avesse affermato che gli elementi di prova prodotti dall'interveniente a sostegno della domanda di nullità erano irrilevanti, privi di data o non conclusivi. Inoltre, la ricorrente fa valere che la commissione di ricorso ha violato il principio della parità delle armi, il diritto a un equo processo ei suoi diritti della difesa.
55 L'EUIPO e l'interveniente contestano tali argomenti.
56 In primo luogo, nella parte in cui la ricorrente fa valere la violazione dell'articolo 127 del regolamento 2017/1001, dal tenore letterale di tale articolo risulta che esso si applica esclusivamente ai procedimenti proposti dinanzi ai giudici nazionali che agiscono in qualità di tribunali dei marchi dell'Unione. L'articolo 127 di tale regolamento, pertanto, non si applica nell'ambito di un procedimento di nullità avviato dinanzi all'EUIPO né può essere interpretato nel senso che osta a che l'EUIPO possa riesaminare la validità di un marchio.
57 In secondo luogo, nella parte in cui la ricorrente sostiene che l'EUIPO ha svolto, d'ufficio, un nuovo esame del carattere distintivo intrinseco del marchio impugnato e ha tenuto conto di elementi di prova diversi da quelli forniti dall'interveniente a sostegno della sua domanda di nullità, è importante ricordare che, secondo costante giurisprudenza, dalle disposizioni degli articoli 52 e 55 del regolamento n. 207/2009 emerge che un marchio UE è considerato valido fino a quando non sia stato dichiarato nullo a seguito di un procedimento di nullità. Gode quindi di una presunzione di validità, che è la logica conseguenza della verifica effettuata dall'EUIPO nell'esame di una domanda di registrazione (cfr. sentenza 29 novembre 2018,Khadi and Village Industries Commission / EUIPO – BNP Best Natural Products (Khadi Ayurveda) , T-683/17, non pubblicata, EU:T:2018:860, punto 12 e giurisprudenza ivi citata).
58 Di conseguenza, nell'ambito di una domanda di nullità, spetta al richiedente invocare dinanzi all'EUIPO i fatti concreti che mettono in discussione la validità di tale marchio (sentenza del 13 settembre 2013, CASTEL , T-320/10, EU:T:2013:424, punto 28, e ordinanza del 23 novembre 2015, Actega Terra / UAMI – Heidelberger Druckmaschinen (FoodSafe) , T-766/14, non pubblicata, EU:T:2015 :913, paragrafo 33). Inoltre, l'articolo 95, paragrafo 1, ultima frase, del regolamento 2017/1001 prevede che, in tale procedimento, l'EUIPO limiti il suo esame ai motivi e agli argomenti addotti dalle parti.
59 Inoltre, come risulta dall'articolo 71, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, nell'impugnazione proposta avverso una decisione della divisione di annullamento, la commissione di ricorso è competente a valutare tutti gli elementi di prova presentati dinanzi alla divisione di annullamento. Inoltre, dall'articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 risulta che la commissione di ricorso è in grado di prendere in considerazione le prove che le sono state presentate per la prima volta.
60 Nella specie, in primo luogo, la commissione di ricorso ha espressamente tenuto conto, al punto 53 della decisione impugnata, del fatto che, nel procedimento di nullità, l'esame è limitato ai motivi e agli argomenti addotti dalle parti.
61 In secondo luogo, nella sua domanda di nullità e nelle sue osservazioni dinanzi alla divisione di annullamento, l'interveniente ha sostenuto che il marchio impugnato era costituito da una forma di stivale che non si discostava in modo significativo dalla norma o dagli usi del settore di riferimento e che numerosi stivali di forma simile erano stati commercializzati, anche prima del 2011. Oltre alle prove e ai precedenti giurisprudenziali forniti a sostegno delle sue argomentazioni, l'interveniente ha affermato che era noto che la forma protetta dal marchio impugnato era sostanzialmente lo stesso di quello dei doposci disponibili sul mercato.
62 Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la commissione di ricorso ha analizzato il carattere distintivo intrinseco del marchio impugnato, ed in particolare le caratteristiche di tale marchio rispetto alle norme o consuetudini comuni del settore, alla luce degli elementi di prova che l'interveniente e la ricorrente si erano presentate dinanzi alla divisione di annullamento, nonché alla luce delle prove che erano state presentate per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso.
63 Benché dai punti 35 e 37 della decisione impugnata risulti che la commissione di ricorso ha ritenuto irrilevanti alcuni degli elementi di prova presentati dall'interveniente, resta il fatto che essa non ha respinto tutti gli elementi di prova presentati dall'interveniente interveniente e di averne tenuto conto nella sua analisi. Si deve in particolare rilevare che, al punto 55 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha ritenuto che l'interveniente avesse individuato una serie di prodotti somiglianti al marchio impugnato. Essa ha richiamato, in particolare, i documenti A 13, A 14 e A 15 prodotti dall'interveniente e, più in generale, la sua analisi ai punti 35 e 37 della decisione impugnata.
Parimenti, ai punti 64 e 74 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha richiamato alcuni esempi,
64 In terzo luogo, se, come sostiene la ricorrente, la commissione di ricorso ha effettivamente tenuto conto di indicazioni diverse da quelle fornite dall'interveniente, tali indicazioni consistono in risultati di ricerche su Internet, ottenute tramite link forniti dalle parti del procedimento di nullità, di elementi di prova forniti dal ricorrente nell'ambito del procedimento di nullità e di fatti noti.
65 La presunzione di validità dei marchi registrati non osta a che l'EUIPO, in particolare per quanto riguarda gli argomenti dedotti dalla parte che contesta la validità del marchio impugnato, possa basarsi, oltre che su tali argomenti e su qualsiasi prova prodotta da tale parte nel suo domanda di nullità, ma anche su fatti noti osservati dall'EUIPO nell'ambito del procedimento di nullità (v. sentenza del 29 marzo 2019, Shape of a shoe sole , T-611/17, non pubblicata, EU:T :2019:210, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).
66 In primo luogo, i fatti richiamati al punto 64 supra sono stati esaminati dalla commissione di ricorso al fine di accertare se il marchio impugnato si discostasse significativamente dalla norma o dagli usi del settore e sono stati quindi analizzati alla luce degli argomenti e delle prove avanzate dall'interveniente, come individuato ai punti 61 e 63 supra.
67 Inoltre, per quanto riguarda le valutazioni relative al settore delle calzature da doposci, contenute nei punti 65 e 72 della decisione impugnata, occorre ricordare che i fatti notori sono fatti che possono essere conosciuti da chiunque o che può essere appreso da fonti generalmente accessibili (sentenza del 22 giugno 2004, Ruiz-Picasso e a./UAMI – DaimlerChrysler (PICARO) , T-185/02, EU:T:2004:189, punto 29). Pertanto, poiché le affermazioni relative alla forma complessiva ad "L" dei doposci e all'utilizzo di materiali sintetici leggeri sono fatti che possono essere conosciuti da chiunque, non si può criticare la commissione di ricorso per aver preso in esame tali valutazioni conto al fine di rafforzare le prove presentate dall'interveniente.
68 Per quanto riguarda, infine, le indicazioni fornite dalla ricorrente, si deve rilevare che esse consistono in link a siti web e risultati di ricerche in internet. In primo luogo, occorre rilevare che, poiché tali collegamenti a siti Web e risultati di ricerche su Internet sono stati presentati nell'ambito del procedimento di nullità e facevano parte del fascicolo dinanzi all'EUIPO, non si può addebitare alla commissione di ricorso di averli presi in considerazione considerazione per concludere che il marchio impugnato non aveva carattere distintivo, a prescindere dal fatto che essa abbia utilizzato tali documenti per trarre una conclusione diversa da quella a sostegno della quale erano stati forniti. In secondo luogo e comunque, secondo la giurisprudenza della Corte, i siti web possono essere qualificati come fonti generalmente accessibili,Shape of a shoe sole , T-611/17, non pubblicata, EU:T:2019:210, punto 52 e giurisprudenza ivi citata). Ne consegue che, in ogni caso, la commissione di ricorso potrebbe correttamente fondare la sua valutazione sui link ai siti web di cui al punto 54 della decisione impugnata, che costituivano semplici ricerche su un motore di ricerca e non costituivano informazioni altamente tecniche.
69 Alla luce di quanto precede, si deve ritenere che la commissione di ricorso non ha proceduto ad un riesame d'ufficio ed ex novo , ma ha ritenuto che le pretese dell'interveniente fossero rafforzate alla luce dei fatti disponibili al fascicolo relativi al procedimento di nullità, compresi i fatti forniti dal ricorrente e fatti noti.
70 In quarto luogo, nella parte in cui la ricorrente addebita alla commissione di ricorso di aver compensato la mancanza di elementi di prova adeguati basando la sua decisione sui fatti che erano stati analizzati in sede di registrazione, si deve rilevare che essa non indica quali fatti non sono stati invocati dalle parti nell'ambito del procedimento di nullità e sarebbero quindi stati esaminati d'ufficio dalla commissione di ricorso.
71 Tutt'al più, al punto 23 del suo ricorso, la ricorrente rinvia, senza ulteriori spiegazioni, al punto 68 della decisione impugnata, in cui la commissione di ricorso ha richiamato informazioni che erano state comunicate dalla ricorrente nell'ambito della procedura d'esame, vale a dire il fatto che il 10% degli stivali rappresentati nelle prove prese in considerazione dall'esaminatore erano imitazioni. In primo luogo, si deve rilevare che la commissione di ricorso non ha proceduto ad alcuna constatazione sulla base di tali informazioni specifiche e, in secondo luogo, che la successiva motivazione contenuta al punto 68 della decisione impugnata era volta a rispondere all'argomento secondo cui la ricorrente aveva fatto valere nell'ambito del procedimento di nullità, vale a dire che il marchio impugnato era stato oggetto di imitazioni. Di conseguenza,
72 Alla luce delle osservazioni contenute ai punti 57-71 supra, occorre respingere gli argomenti della ricorrente secondo cui la commissione di ricorso avrebbe esaminato d'ufficio ed ex novo la validità del marchio impugnato .
73 In terzo luogo, nella parte in cui la ricorrente sostiene che l'EUIPO ha violato il principio di uguaglianza delle armi, il diritto a un equo processo e i suoi diritti della difesa, si deve rilevare che il ricorso non contiene elementi a sostegno dell'art. quelle affermazioni. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, il ricorso deve contenere una sintesi dei motivi dedotti. Tale sintesi deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire al convenuto di preparare la propria difesa e al Tribunale di statuire sul ricorso, se del caso senza alcun altro elemento di supporto. Il ricorso deve, pertanto, precisare la natura dei motivi sui quali si fonda il ricorso, con la conseguenza che una mera motivazione astratta non soddisfa i requisiti del regolamento di procedura.Pethke / EUIPO , T-169/17, non pubblicata, EU:T:2019:135, punto 112 e giurisprudenza ivi citata). Di conseguenza, tali domande devono essere dichiarate irricevibili.
74 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il quarto motivo dev'essere respinto.
Sul quinto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 7 , paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 7 , paragrafo 3, del regolamento n. 2 07/2009
75 In sostanza, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha violato l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. distintività intrinseca e distintività acquisita.
Tale motivo è suddiviso in due parti, relative rispettivamente al carattere distintivo intrinseco e al carattere distintivo acquisito del marchio impugnato. Poiché la seconda parte è irricevibile, come rilevato al punto 35 supra, è solo la prima parte, relativa alla violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, che deve essere esaminata.
76 In primo luogo, la ricorrente contesta la definizione del pubblico di riferimento e il suo livello di attenzione. Essa sostiene che, poiché una parte del pubblico di riferimento è composta da consumatori che praticano regolarmente sci ed escursionismo e che si preoccupano delle qualità tecniche dei prodotti, la commissione di ricorso avrebbe dovuto ritenere che il livello di attenzione del pubblico fosse elevato e non media.
77 In secondo luogo, per quanto riguarda l'assenza di carattere distintivo del marchio controverso, la ricorrente fa valere che la commissione di ricorso non ha tenuto sufficientemente conto degli elementi di prova da essa prodotti e, in particolare, dell'allegato App 3, benché elementi di prova hanno dimostrato che non esistevano, al momento della registrazione, altri modelli che includessero tutti i tratti distintivi manifestati dal marchio impugnato.
78 In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha erroneamente fondato la constatazione relativa all'assenza di carattere distintivo sul fatto che la ricorrente non aveva agito contro tutte le infrazioni commesse sul mercato.
79 In quarto luogo, la ricorrente fa valere che gli elementi di prova prodotti dall'interveniente non dimostrerebbero che i consumatori si fossero abituati alla forma di cui trattasi, con la conseguenza che essa era priva di carattere distintivo. In particolare, essa sostiene che l'interveniente non è riuscita a provare che la circolazione di modelli che presentavano tutte le caratteristiche manifestate dal marchio impugnato fosse significativa.
80 L'EUIPO e l'interveniente contestano tali argomenti.
81 L'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 prevede che i marchi privi di carattere distintivo non devono essere registrati. Secondo costante giurisprudenza, i segni privi di carattere distintivo sono quelli ritenuti incapaci di svolgere la funzione essenziale di un marchio, ossia quella di identificare l'origine commerciale dei prodotti o servizi in questione, consentendo così il consumatore che ha acquistato i prodotti o servizi designati dal marchio di scegliere di riacquistarli se è stata un'esperienza positiva, o di evitarlo, se è stata negativa (sentenze del 3 luglio 2003, Best Buy Concepts / UAMI (BEST BUY ) , T-122/01, EU:T:2003:183, punto 20, e del 21 gennaio 2011, BSH c.UAMI (edizione esecutiva) , T-310/08, non pubblicata, EU:T:2011:16, punto 23).
82 Da costante giurisprudenza emerge che il carattere distintivo di un marchio, ai sensi di tale disposizione, implica che il marchio in questione consente di identificare i prodotti per i quali si chiede la registrazione come provenienti da un particolare impresa, e quindi di distinguere tali prodotti da quelli di altre imprese (sentenze del 29 aprile 2004, Procter & Gamble / UAMI , C-473/01 P e C-474/01 P, EU:C:2004:260, punto 32, e del 25 ottobre 2007, Develey / UAMI , C-238/06 P, EU:C:2007:635, punto 79).
83 Non è necessario, a tal fine, che il marchio trasmetta informazioni esatte sull'identità del fabbricante del prodotto o del prestatore dei servizi. È sufficiente che il marchio consenta ai membri del pubblico interessato di distinguere i prodotti o servizi che designa da quelli che hanno un'origine commerciale diversa e di concludere che tutti i prodotti o servizi che designa sono stati fabbricati, commercializzati o forniti ai sensi del controllo del titolare del marchio e che il titolare è responsabile della loro qualità (v. sentenza del 25 aprile 2018, Romantik Hotels & Restaurants / EUIPO – Hotel Preidlhof (ROMANTIK) , T-213/17, non pubblicata, EU:T: 2018:225, comma 17 e giurisprudenza ivi citata).
84 Risulta da giurisprudenza consolidata che il carattere distintivo di un marchio deve essere valutato, in primo luogo, con riferimento ai prodotti o servizi per i quali è stata chiesta la registrazione e, in secondo luogo, con riferimento al pubblico di riferimento percezione del marchio (v. sentenza del 21 gennaio 2010, Audi / UAMI , C-398/08 P, EU:C:2010:29, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).
85 Secondo una giurisprudenza altrettanto costante, i criteri per valutare il carattere distintivo dei marchi tridimensionali consistenti nell'aspetto del prodotto stesso non sono diversi da quelli applicabili ad altre categorie di marchi (sentenze 7 ottobre 2004, Mag Strumento / UAMI , C-136/02 P, EU:C:2004:592, punto 30, e del 22 giugno 2006, Storck / UAMI , C-25/05 P, EU:C:2006:422, punto 26) .
86 Tuttavia, ai fini dell'applicazione di tali criteri, si deve tener conto del fatto che la percezione del consumatore medio non è necessariamente la stessa nel caso di un marchio tridimensionale, che consiste nell'aspetto del prodotto stesso, in quanto è nel caso di un marchio denominativo o figurativo, che consiste in un segno estraneo all'apparenza dei prodotti che esso denota (v. sentenze del 22 giugno 2006, Storck / UAMI , C-25/05 P, EU:C:2006 :422, punto 27 e giurisprudenza ivi citata, e del 19 settembre 2012, Fraas / UAMI (motivo tartan in grigio scuro, grigio chiaro, nero, beige, rosso scuro e rosso chiaro) , T-50/11, non pubblicata , EU:T:2012:442, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
87 I consumatori medi non hanno l'abitudine di fare ipotesi sull'origine dei beni in base alla loro forma o alla forma della loro confezione in assenza di qualsiasi elemento grafico o verbale, e potrebbe rivelarsi più difficile stabilire il carattere distintivo in relazione a un tale marchio tridimensionale rispetto a un marchio denominativo o figurativo (v. sentenze del 22 giugno 2006, Storck / UAMI , C-25/05 P, EU:C:2006:422, punto 27 e giurisprudenza citata, e del 19 settembre 2012, motivo scozzese in grigio scuro, grigio chiaro, nero, beige, rosso scuro e rosso chiaro , T-50/11, non pubblicata, EU:T:2012:442, punto 40 e la causa- legge citata).
88 Risulta da tali considerazioni che solo un marchio tridimensionale, costituito dall'apparenza del prodotto stesso, che si discosta in modo significativo dalla norma o dagli usi del settore e svolge così la sua funzione essenziale di indicazione dell'origine non è privo di carattere distintivo carattere ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 (sentenze del 12 gennaio 2006, Deutsche SiSi-Werke / UAMI , C-173/04 P, EU:C:2006:20, punto 31 , e del 22 giugno 2006, Storck / UAMI , C-25/05 P, EU:C:2006:422, punto 28).
89 È alla luce di tali considerazioni che devono essere esaminate le censure della ricorrente relative ad un errore di valutazione circa il carattere distintivo del marchio controverso.
I beni in questione e il pubblico di riferimento
90 Nella specie, i prodotti oggetto del marchio impugnato oggetto della decisione impugnata, ai sensi del punto 13 di tale decisione, sono «calzature; suole per calzature; solette; talloni per calzature; tomaie per calzature'.
91 Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, i prodotti in questione non sono quindi soltanto scarponi da sci, ma più in generale calzature invernali o scarponi invernali. I prodotti in questione coperti dal marchio sono «calzature; suole per calzature; solette; talloni per calzature; tomaie per calzature'.
92 Come rilevato dalla commissione di ricorso al punto 44 della decisione impugnata, le calzature, compresi gli scarponi invernali e le calzature da doposci, sono beni comuni la cui durata è limitata e il cui prezzo non è esorbitante. Di conseguenza, la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto che il pubblico di riferimento fosse il pubblico in generale in tutti gli Stati membri, che avevano un livello di attenzione medio.
93 Tale conclusione non è rimessa in discussione dalla sentenza del 15 novembre 2011, Hrbek / UAMI – Outdoor Group (ALPINE PRO SPORTSWEAR & EQUIPMENT) (T-434/10, non pubblicata, EU:T:2011:663), sulla quale il ricorrente fa valere. Tale sentenza, che riguardava un marchio registrato per i prodotti «calzature e copricapi da sci» e quindi per prodotti tecnici e molto specifici, non è pertinente nel caso di specie.
La valutazione del marchio impugnato in relazione alle norme e consuetudini del settore
94 Si deve rilevare, in primo luogo, che la ricorrente non contesta che il marchio impugnato, che rappresenta la forma di uno stivale, corrisponda alla forma di uno dei prodotti controversi. Di conseguenza, alla luce della giurisprudenza richiamata ai precedenti punti da 84 a 88, giustamente la commissione di ricorso ha esaminato se il marchio controverso si discostasse in modo significativo dalle consuetudini o dalle norme del settore calzaturiero e, in particolare, del settore della calzatura doposci.
95 Al riguardo, è importante sottolineare che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, per accertare se il marchio tridimensionale si discosti in modo significativo dagli usi o dalle norme del settore, non è necessario dimostrare che esistono altri prodotti in commercio che riproducono tutte le caratteristiche del marchio impugnato. Come giustamente rilevato dalla commissione di ricorso, per concludere per l'assenza di carattere distintivo non è necessario che il marchio impugnato sia identico alle forme esistenti, ma che l'impressione complessiva che esso trasmette non si discosti significativamente dalle norme o dogane del settore. In altre parole, il fatto che un marchio abbia una forma complessiva simile a varianti del prodotto normalmente disponibili sul mercato non consente di ritenere che il marchio, nel suo insieme,Erdinger Weißbräu Werner Brombach / EUIPO (Shape of a large glass) , T-857/16, non pubblicata, EU:T:2017:754, punti 37 e 38).
96 Parimenti, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, non risulta dalla giurisprudenza che, ai fini della conclusione che un marchio tridimensionale costituito dalla forma del prodotto sia privo di carattere distintivo, sia necessario che la Commissione di ricorso per dimostrare "con forza e inequivocabile ... che i consumatori sono stati esposti a un uso diffuso di ... segni che includono tutti gli elementi" o che si sono "abituati" a tali segni. In primo luogo, dal punto precedente risulta che non è necessario dimostrare che il marchio impugnato è identico alla forma dei prodotti presenti sul mercato, ma semplicemente che si discosta in modo significativo dalle forme consuete nel settore. In secondo luogo, le sentenze del 13 aprile 2011, Sociedad Agricola Requingua cUAMI – Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro (TORO DE PIEDRA) (T-358/09, non pubblicato, EU:T:2011:174), e dell'8 marzo 2013, Mayer Naman v UAMI – Daniel e Mayer (David Mayer) (T-498/10, non pubblicata, EU:T:2013:117), su cui la ricorrente ha fatto valere a sostegno della sua argomentazione, non sono pertinenti in quanto si riferiscono a marchi denominativi o figurativi e non a tre segni dimensionali costituiti dalla forma del prodotto. Come risulta dai punti 86-88 supra, l'applicazione dei criteri di valutazione del carattere distintivo non è la stessa in queste due situazioni.
97 In secondo luogo, per quanto riguarda la valutazione stessa del carattere distintivo del marchio impugnato, va rilevato, in primo luogo, che la commissione di ricorso ha ritenuto, ai punti 54-56 e 64 della decisione impugnata, sulla base di collegamenti Internet forniti dalla ricorrente e alcuni degli elementi di prova ed esempi forniti dall'interveniente nell'ambito del procedimento amministrativo, in particolare i documenti A 13, A 14 e A 15, che una serie di prodotti simili, e perfino identici , al segno impugnato e che aveva un'origine commerciale diversa esisteva sul mercato. In particolare, ai punti 54 e 55 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha riprodotto una quindicina di stivali la cui forma generale (in particolare lo spessore dell'asta, il sistema di allacciatura esterno o lo spessore della suola) è simile a quello del marchio impugnato. Fatte salve le risultanze relative al pittogramma, riprodotto al punto 56 della decisione impugnata, la ricorrente non contesta, in quanto tale, gli elementi di prova presi in considerazione ai punti da 54 a 56 e 64 della decisione impugnata né il fatto che gli esempi richiamati in detti punti hanno un'origine commerciale diversa da quella del marchio impugnato.
98 In secondo luogo, come risulta dai punti 65 e da 72 a 74 della decisione impugnata, è risaputo che, nel complesso, la forma del marchio impugnato corrisponde alla forma comune dei doposci, che generalmente sono costituiti da uno stelo alto, spesso in materiale sintetico leggero, con suole e lacci.
Come è stato rilevato supra al punto 65, era lecito che la commissione di ricorso prendesse in considerazione fatti notori ai fini della valutazione degli argomenti addotti nell'ambito del procedimento di nullità.
99 In terzo luogo, come rilevato dalla commissione di ricorso, le varie caratteristiche individuate dalla ricorrente (v. supra, punto 3) costituivano dettagli decorativi o tecnici che non incidevano sull'aspetto generale del prodotto e costituivano semplicemente varianti dell'aspetto di un scarpone da sci.
100 In particolare, la commissione di ricorso ha correttamente rilevato, al punto 73 della decisione impugnata, che la forma e lo spessore delle suole non costituivano un tratto distintivo del marchio impugnato che indicasse l'origine commerciale del prodotto, ma erano solo un'indicazione delle caratteristiche del prodotto e, in particolare, delle sue capacità di aderenza (sentenza del 29 marzo 2019, Forma di una suola di calzatura, T-611/17, non pubblicata, EU:T:2019:210, punto 123).
Parimenti, giustamente la commissione di ricorso ha ritenuto, al punto 74 della decisione impugnata, che la posizione dei lacci e delle strisce parallele sul gambale dello stivale e anche l'altezza del gambale dello stivale non erano insolite e erano solo una variante delle forme comunemente utilizzate nel settore del doposci.
101 Da quanto precede risulta quindi che la commissione di ricorso ha giustamente ritenuto che gli elementi costitutivi del marchio impugnato, presi singolarmente, e la forma dello stivale nel suo insieme, saranno percepiti dal pubblico di riferimento come possibile, oppure anche comuni, varianti della presentazione e della decorazione di scarponi invernali e doposci, che fanno parte dei prodotti in questione in quanto incorporati nelle «calzature» e che possono comprendere anche «suole per calzature; solette; talloni per calzature; tomaie per calzature'.
102 Nessuno degli altri argomenti della ricorrente è idoneo a rimettere in discussione tale conclusione.
103 In primo luogo, nella parte in cui la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso non ha correttamente esaminato l'allegato, app. 3, si deve rilevare, da un lato, che dai punti 54-56 della decisione impugnata risulta che la commissione di Appello ha esaminato i collegamenti al sito Web forniti dal richiedente. Per contro, il fatto che l'allegato App 3 dimostrasse che non esistevano modelli che contenessero contemporaneamente tutte le caratteristiche del marchio impugnato non è pertinente (v. punto 96 supra), con la conseguenza che la commissione di ricorso potrebbe infatti limitarsi a ritenere , sulla base di alcuni dei link forniti dalla ricorrente, che esistevano modelli simili al marchio impugnato.
104 In secondo luogo, la ricorrente addebita alla commissione di ricorso di aver ritenuto che il pittogramma riprodotto al punto 56 della decisione impugnata e rappresentativo di un prodotto fittizio dimostrava che la forma del marchio impugnato era comune. Quel pittogramma è il seguente:
105 Al riguardo, occorre rilevare, da un lato, che nulla osta a che l'immagine di un prodotto fittizio venga presa in considerazione per esaminare la percezione del pubblico delle consuetudini o delle norme di un determinato settore . Al contrario, un tale documento è in grado di riflettere l'immaginario collettivo per quanto riguarda la rappresentazione di un determinato prodotto. Per contro, e comunque, la commissione di ricorso non ha basato le sue valutazioni solo su tale documento, ma su un consistente corpus di prove e su fatti notori, con la conseguenza che le argomentazioni della ricorrente relative a tale specifico punto prove non sono idonee a rimettere in discussione le conclusioni della commissione di ricorso.
106 In terzo luogo, nella parte in cui la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso non poteva concludere che il marchio impugnato fosse privo di carattere distintivo quando aveva rilevato che le prove presentate dall'interveniente erano irrilevanti, prive di data e non conclusive, è importante sottolineare fuori che, sebbene la commissione di ricorso abbia effettivamente ritenuto che alcune delle prove fornite dall'interveniente non fossero pertinenti, non ha respinto tutte le prove fornite dall'interveniente. Al contrario, la commissione di ricorso ha tenuto conto dei reperti A 13, A 14 e A 15, che l'interveniente aveva fornito nell'ambito della sua domanda di nullità. Inoltre, come affermato ai punti 97-100 supra, la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto, sulla base degli elementi forniti dall'interveniente,
107 In quarto luogo, nella parte in cui la ricorrente addebita alla commissione di ricorso di basare le proprie valutazioni su alcuni modelli senza che sia stata fornita alcuna chiara indicazione della data o dell'entità della circolazione sul mercato degli esempi di doposci, è sufficiente rilevare, in primo luogo, che la commissione di ricorso ha individuato, ai punti 54 e 55 della decisione impugnata, una quindicina di modelli simili al marchio impugnato, e che tali esempi costituiscono solo alcuni degli elementi di prova di cui si è tenuto conto dalla commissione di ricorso, tra cui l'esistenza di fatti noti. In secondo luogo,
108 In quinto luogo, occorre respingere gli argomenti della ricorrente diretti a contestare le valutazioni contenute nei punti da 66 a 68 della decisione impugnata, che riguardano la questione delle imitazioni del marchio impugnato.
109 In primo luogo, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la commissione di ricorso non ha basato le sue constatazioni relative all'assenza di carattere distintivo intrinseco sul fatto che la ricorrente non avesse agito contro tutte le infrazioni commesse sul mercato. L'unico scopo delle considerazioni svolte ai punti da 66 a 69 della decisione impugnata è quello di rispondere agli argomenti della ricorrente secondo cui essa avrebbe proposto azioni per contraffazione a seguito dei tentativi dei suoi concorrenti di imitare il suo prodotto e non mirano a dimostrare che il marchio impugnato non ha carattere distintivo intrinseco. Inoltre, l'argomento della ricorrente secondo cui la commissione di ricorso avrebbe errato nel rilevare che, secondo la sentenza del 21 maggio 2014, Bateaux mouches / UAMI (BATEAUX-MOUCHES)(T-553/12, non pubblicata, EU:T:2014:264), la riproduzione diffusa del marchio in questione argomenta contro il carattere distintivo, deve essere respinta in quanto inefficace. La commissione di ricorso non ha basato la sua valutazione del carattere distintivo del marchio controverso su tale giurisprudenza, in particolare perché non ha esaminato alcun carattere distintivo che avrebbe potuto essere acquisito con l'uso, ma solo il carattere distintivo intrinseco del marchio controverso.
110 In secondo luogo, e in ogni caso, si deve rilevare che la presenza sul mercato di forme che potrebbero essere copie contraffatte è irrilevante ai fini della valutazione del carattere distintivo intrinseco del marchio impugnato rispetto alla sua percezione da parte del pubblico di riferimento (v. sentenza del 28 giugno 2019, Shape of a guitar body , T-340/18, non pubblicata, EU:T:2019:455, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
111 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il quinto motivo dev'essere respinto e il ricorso dev'essere pertanto integralmente respinto.
Costi
Sulle spese 112 Ai sensi dell'art. 134, n. 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
113 La ricorrente, rimasta soccombente, va condannata alle spese, secondo le conclusioni dell'EUIPO e dell'interveniente.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
con la presente:
1. respinge il ricorso;
2 ) La Tecnica Group SpA sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla Zeitneu GmbH.