La Cassazione ribadisce che il mutamento di destinazione d'uso del fabbricato acquistato più di 5 anni prima con agevolazione prima casa nello stesso comune di residenza non preclude la possibilità di fruire di un secondo bonus fiscale su un nuovo immobile acquistato.
Nell'ambito di una controversia vertente sul ricorso contro l'avviso con il quale si liquidavano le imposte relative a un atto di compravendita per via della revoca delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, la CTR della Sicilia confermava la pronuncia emessa dalla CTP e rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate. Nello specifico, la CTR...
Svolgimento del processo
L'agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia n. 5666/2019, che in controversia su ricorso di TP avverso l'avviso di liquidazione - con il quale venivano liquidate le imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione all'atto di compravendita stipulato in data 15/01/2010, in conseguenza della revoca delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, rigettava l'appello dell'Ufficio. La CTP, accoglieva il ricorso proposto dalla contribuente e annullava) l'avviso di liquidazione, perché notificato oltre il termine di decadenza triennale previsto dall'art.76 del DPR 131/1986 per l'esercizio del potere di accertamento dell'Ufficio, compensando interamente le spese di giudizio. La CTR, ha confermato la decisione di primo grado, statuendo che "il caso oggetto di trattazione va, pertanto, ricondotto nell'ipotesi del c.d. "mendacio successivo" per un'esecuzione, nel triennio dalla registrazione, del proposito, enunciato nell'atto dall'acquirente, di destinare l'immobile a propria abitazione, con la conseguente decorrenza del termine triennale previsto per l'iniziativa dell'Ufficio dalla scadenza di tale termine. Ed, invero, attesa la registrazione del contratto risalente all'1/02/2010 e, maturata (dopo tre anni) all'1/02/2013 la (decadenza) ... in esecuzione del proposito di destinazione dell'immobile ad abitazione, l'Ufficio avrebbe potuto riliquidare l'imposta solo entro il triennio successivo, cioè entro la data dell'01/02/2016. Intempestiva, pertanto, si rileva la notifica dell'avviso effettuata solo l'11/07/2016, sicché effettuata oltre il termine di decadenza triennale". T P si è costituita con controricorso e ricorso incidentale.
Motivi della decisione
1. Con l'unico motivo del ricorso l'Ufficio deduce violazione e falsa applicazione, ex art. 360, n.3 c.p.c., dell’art. l, comma 6, L. 168/1982, e della nota II-bis dell'art.1 della Parte I del DPR 131/1986, in relazione all'art.76 del cit. DPR 131/1986.
2. Il motivo è Infondato.
2.1. Va premesso che ai sensi dell'art. l, comma 6, L. 168/1982, e della nota II-bis dell'art.1 della Parte I del DPR 131/1986, costituiscono causa di decadenza dall'agevolazione prima casa: l'aver reso una dichiarazione mendace fin dall'origine - o che si rivela tale successivamente - circa la sussistenza dei presupposti per fruire dell'agevolazione, fra cui, per quanto rileva in questa sede, la tipologia dell'immobile trasferito, che deve essere una casa di abitazione avente caratteristiche non di lusso e la novità nel godimento dell'agevolazione); il trasferimento per atto a titolo oneroso o X gratuito degli immobili acquistati con i benefici "prima casa" prima del decorso di cinque anni dal loro acquisto, salvo il caso di riacquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale entro un anno dall'alienazione.
2.2. Va ancora premesso, in relazione alla decadenza dal potere accertativo, che, secondo orientamento costante di questa Corte, "l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro con aliquota ordinaria e connessa soprattassa, a carico del compratore di un immobile abitativo che abbia indebitamente goduto, in sede di registrazione del contratto, del trattamento agevolato di cui all'art. I comma sesto della legge 22 aprile 1982, n. 168, è soggetto a termine triennale di decadenza, ai sensi e nel vigore dell'art. 74 comma secondo del d.P.R 26 ottobre 1972 n. 634 (corrispondente all'art. 76 comma secondo de/successivo d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131), a partire dalla data in cui l'avviso può essere emesso, e cioè dal giorno della registrazione, quando i benefici non spettino per la falsa dichiarazione, nel contratto, dell'indisponibilità di altro alloggio o della mancata fruizione in altra occasione de/l'agevolazione, o per l'enunciazione, nel contratto stesso, di un proposito di utilizzare direttamente il bene a fini abitativi già smentito da circostanze in atto, oppure, quando detto enunciato proposito, inizialmente attuabile, sia successivamente rimasto ineseguito o ineseguibile, dal giorno nel quale si sia verificata quest'ultima situazione." (Cass., Sez. U, Sent. n. 1196/2000; cfr. anche Sez. 6- 5, n. 15960 del 28/07/2015; cfr. Anche Sez. 6-5 n. 2275 del 30/01/2017).
2.3. Nella fattispecie va esclusa la conoscibilità della concreta situazione dell'immobile al momento della stipula dell'atto da parte della contribuente di non poterlo adibire ad abitazione principale, solo successivamente determinatasi, con conseguente non imputabilità (anche a titolo di colpa), inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento (Cass. n. 6076/2017; cfr. Cass. n. 13148/16; n. 14399/13; n. 864/16 e n. 25/16; v. 39788/2021 in motivazione).
2.4. Con particolare riguardo al caso di specie, dunque, nel quale le condizioni per la concessione dell'agevolazione erano presenti alla data di stipulazione dell'atto (anno 2010), ma sono venute meno nel momento in cui si è adibito l'immobile ad uso diverso, a distanza di oltre sei anni dall'acquisto (27.7.2016), è evidente la decadenza in cui è incorso l'Ufficio, posto che dovendo individuarsi un termine di decadenza per la notifica dell'avviso di rettifica - non potendo il contribuente essere sine die sottoposto all'azione accertativa- questo è stato individuato dalla CTR nella successiva scadenza dell'ulteriore termine triennale dalla registrazione dell'atto.
2.5. Né può essere individuato il diverso successivo termine di decadenza per la notifica dell'avviso di liquidazione dalla denuncia di variazione catastale, come preteso dall'Agenzia, non essendo tale situazione prevista dalla legge e costituendo la decadenza un principio posto a tutela dell'interesse generale alla certezza dei rapporti giuridici. In altre ipotesi, peraltro, in materia tributaria, la decadenza (ad es. per la notifica degli atti successivi al primo) segue le regole del tributo, dovendosi anch'essi notificarsi entro il termine previsto per le diverse imposte cui è riferito. A ciò si aggiunga che l'agevolazione si perde se l'immobile viene trasferito prima di cinque anni, così ancorando l'agevolazione a vincolo quinquennale, oltre il quale l'azione accertativa è preclusa.
2.6. Questa Corte, (con Ordinanza n. 22560 del 10 agosto 2021) ha peraltro statuito, con decisione qui condivisa, che in tema di agevolazione sull'acquisto della prima casa il mutamento di destinazione d'uso dell'abitazione acquistata anni prima con agevolazione prima casa nello stesso comune di residenza, non compromette la possibilità di fruire di un secondo bonus fiscale su un nuovo immobile acquistato (come nella specie avvenuto, dandone atto la CTR nella sentenza impugnata). Il motivo va conclusivamente respinto.
3. Il ricorso incidentale proposto dalla contribuente, col quale si lamenta violazione e falsa applicazione ex art. 360 n.3 c.p.c. dell'art.15, comma I, Dlgs 546/1992; art.92, comma II, c.p.c., siccome emendato dall'art,13, comma 1, DL 132/2014; art.91 c.p.c. per avere la CTR compensato interamente tra le parti le spese di giudizio di secondo grado è fondato. 3.1.La motivazione della compensazione delle spese del giudizio in ipotesi di conferma della sentenza di conferma dell'accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente, consistente unicamente in "giustificati motivi", non è idonea a giustificare la compensazione secondo i principi di questa Corte, che in tema di spese giudiziali, ha affermato che il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n.157 del 2014), in una verifica "in negativo" in ragione della "elasticità" costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, "non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese" in favore della parte vittoriosa.
4. Conclusivamente va respinto il ricorso principale e accolto il ricorso incidentale con rinvio, per la quantificazione delle spese, alla CTR della Sicilia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla CTR della Sicilia.