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13 febbraio 2025
Bonus “prima casa”: la donazione con clausola di premorienza non lo blocca
È possibile acquistare un altro immobile con le agevolazioni “prima casa” se l'acquirente dona con clausola di riversibilità quello precedentemente acquistato, con lo stesso beneficio, alla madre. Tale donazione viene considerata un trasferimento di proprietà immediatamente efficacie e pertanto, al momento del nuovo acquisto, l'istante non risulta più proprietario di un immobile acquistato con l'agevolazione sopracitata.
di La Redazione

attenzione

Con la risposta a interpello n. 27 del 12 febbraio 2025, l'Agenzia delle Entrate interviene sulla possibilità di fruire nuovamente dell'agevolazione “prima casa” per l'acquisto di un nuovo immobile, dopo aver donato l'immobile precedentemente acquistato con la stessa agevolazione alla madre, con una clausola di premorienza.

Nello specifico, l'istante vuole acquistare un nuovo immobile con le agevolazioni “prima casa”, ma è già proprietario di un'abitazione comprata con lo stesso beneficio. Per poter ottenere di nuovo l'agevolazione, decide di donare l'attuale immobile alla madre, inserendo una clausola “si praemoriar”, che prevede che, se la madre muore prima di lui, l'immobile torni automaticamente nel suo patrimonio. 
L'Istante chiede quindi, all'Agenzia delle Entrate, di conoscere se la stipula del citato atto di donazione in favore della madre, con condizione di premorienza, soddisfi il requisito di non essere, al momento dell'acquisto, proprietario di altro immobile acquistato fruendo dell'agevolazione in esame.
 

ildiritto

L'Amministrazione finanziaria ritiene che l'istante possa usufruire nuovamente dell'agevolazione “prima casa”, a condizione che siano rispettati tutti gli altri requisiti previsti dalla legge. 
La donazione dell'immobile alla madre, pur essendo soggetta alla clausola di riversibilità in caso di premorienza del donatario, viene considerata un trasferimento di proprietà immediatamente efficacie
Questo significa che, al momento del nuovo acquisto, l'istante non risulta più proprietario  di un immobile acquistato con il bonus “prima casa”, soddisfacendo così il requisito richiesto dalla Nota II- bis. 
 
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