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1 marzo 2022
La Cassazione sui limiti dell’esercizio della professione forense da parte dell’avvocato «stabilito»

Per l'esercizio della professione forense in Italia, l'avvocato «stabilito» dovrà ottenere l'iscrizione in una sezione speciale dell'albo e una volta trascorsi 3 anni, se soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente, potrà considerarsi «integrato» a tutti gli effetti.

La Redazione

Il Tribunale di Bergamo respingeva il riesame proposto contro l'ordinanza del GUP che aveva disposto il sequestro preventivo della documentazione relativa alle controversie giudiziali patrocinate dall'indagato, in ragione del fatto che egli aveva continuato ad esercitare abusivamente la professione di avvocato, pur essendo stato definitivamente cancellato dall'Albo speciale degli Avvocati Stabiliti del COA di Caltagirone.
Contro tale pronuncia, l'indagato propone ricorso per cassazione, asserendo di essere in possesso del titolo abilitativo rilasciato dall'Ordine Professionale Rumeno, titolo che gli consente di operare in tutti gli Stati membri dell'Unione europea in quanto avente validità ai fini dell'iscrizione presso la Sezione degli avvocati stabiliti.

Con la sentenza n. 7079 del 28 febbraio 2022, la Cassazione dichiara il ricorso inammissibile.
A tal proposito, la Corte chiarisce che l'avvocato comunitario, ai sensi della normativa vigente, può svolgere attività stragiudiziale in altro Stato membro liberamente, mentre può esercitare il patrocinio in giudizio solo in maniera occasionale e previa comunicazione al COA nel cui territorio ha operato, a patto che lo faccia di concerto con un avvocato regolarmente abilitato all'esercizio della professione forense dinanzi all'autorità adita.
In tal senso, l'avvocato «stabilito» può esercitare la professione in Italia, purché abbia conseguito un titolo professionale abilitante nel proprio ordinamento, titolo che non va comunque confuso con quello di avvocato in Italia. Per esercitare la professione in Italia, infatti, l'avvocato «stabilito» dovrà ottenere l'iscrizione in una sezione speciale dell'albo costituito presso la circoscrizione del Tribunale in cui i professionisti comunitari hanno fissato la residenza o il domicilio professionale. I requisiti per tale iscrizione, invece, consistono in un vero e proprio rinvio all'ordinamento di origine del professionista.
Alla luce di ciò, il professionista stabilito sarà iscritto in due albi: quello speciale in Italia e quello del Paese di provenienza. Una volta trascorsi 3 anni dall'iscrizione, poi, il professionista che abbia esercitato effettivamente e in via continuativa la professione in Italia diventa a tutti gli effetti «integrato» nel sistema.
Ora, tenendo conto che, come evidenziato dal GUP, il ricorrente non aveva ma conseguito idonea abilitazione e per questo era stato radiato dall'Albo, e che il medesimo ha proposto ricorso fuori dai casi consentiti dalla legge, la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

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