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2 marzo 2022
Responsabilità civile dei magistrati, omicidio del consenziente e sostanze stupefacenti: bocciati i quesiti referendari

Questi i temi oggetto di referendum su cui la Corte Costituzionale si è espressa con le sentenze depositate il 2 marzo 2022.

La Redazione

Il 2 marzo 2022 la Corte Costituzionale si è pronunciata in merito a tre distinti referendum, quali la responsabilità civile dei magistrati, l'omicidio del consenziente e le sostanze stupefacenti.

  • Responsabilità civile dei magistrati:

Con la sentenza n. 49 del 2 marzo 2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'inammissibilità del referendum sulla responsabilità civile diretta dei magistrati, con cui 9 Consigli regionali proponevano l'abrogazione di diverse disposizioni della L. n. 117/1988 (cd. Legge Vassalli), come modificata dalla riforma Orlando (L. n. 18/2015), che disciplina il regime della responsabilità civile dei magistrati per danni arrecati dagli stessi nell'esercizio delle loro funzioni.
Mediante la tecnica del ritaglio abrogativo, l'intento del quesito referendario era quello di ricavare dalla normativa di risulta un'autonoma azione risarcitoria nei confronti del magistrato, al fine di consentire al soggetto danneggiato di chiamarlo direttamente in giudizio. Infatti, le norme vigenti indirizzano l'azione risarcitoria nei confronti dello Stato e, solo all'esito di un'eventuale soccombenza, quest'ultimo può rivalersi sul magistrato.
La Consulta ha dichiarato l'inammissibilità di tale referendum «per il suo carattere manipolativo e creativo, non ammesso dalla costante giurisprudenza costituzionale: esso, infatti, attraverso l'abrogazione parziale della legislazione vigente, avrebbe introdotto una disciplina giuridica nuova, non voluta dal legislatore, e perciò frutto di una manipolazione non consentita».
Il quesito è stato inoltre dichiarato inammissibile per mancanza di chiarezza, in quanto la normativa di risulta non avrebbe consentito di configurare i termini e le condizioni di procedibilità di un'autonoma azione risarcitoria esperibile direttamente verso il magistrato.

  • Omicidio del consenziente:

Con il comunicato stampa del 15 febbraio 2022, la Corte Costituzionale aveva fatto sapere di aver dichiarato inammissibile la richiesta di referendum sull'abrogazione parziale dell'art. 579 c.p. (omicidio del consenziente).
In data odierna è stata depositata la sentenza n. 50 in cui vengono spiegate le motivazioni di tale decisione. In primo luogo, l'abrogazione di frammenti lessicali dell'art. 579 c.p. avrebbe reso penalmente lecita l'uccisione di una persona con il consenso della stessa al di fuori dei tre casi di “consenso invalido” previsti dal terzo comma della disposizione citata. In altre parole, «avrebbe reso lecito l'omicidio di chi vi abbia validamente consentito, a prescindere dai motivi per i quali il consenso è prestato, dalle forme in cui è espresso, dalla qualità dell'autore del fatto e dai modi in cui la morte è provocata».
Prosegue la Corte precisando che l'incriminazione dell'omicidio del consenziente ha lo scopo di proteggere il diritto alla vita, soprattutto delle persone più vulnerabili di fronte a scelte estreme, collegate a situazioni, magari solo momentanee, di difficoltà e sofferenza.
Quando viene in rilievo il bene “apicale” della vita umana, ha spiegato la Corte, «la libertà di autodeterminazione non può mai prevalere incondizionatamente sulle ragioni di tutela del medesimo bene, risultando, al contrario, sempre costituzionalmente necessario un bilanciamento che assicuri una sua tutela minima». Pertanto, una normativa come quella dell'art. 579 c.p. «può essere modificata e sostituita dal legislatore, ma non puramente e semplicemente abrogata, senza che ne risulti compromesso il livello minimo di tutela della vita umana richiesto dalla Costituzione».

  • Sostanze stupefacenti:

Con la sentenza n. 51, la Consulta ha dichiarato l'inammissibilità del requisito referendario sull'«abrogazione di disposizioni penali e di sanzioni amministrative in materia di coltivazione, produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope» perché in contrasto con le Convenzioni internazionali e la disciplina europea in materia.
Nello specifico, la richiesta di eliminare la parola “coltiva” dall'art. 73, c. 1, Testo unico sugli stupefacenti, si poneva in contrasto con gli obblighi internazionali poiché avrebbe determinato il venir meno della rilevanza penale anche della coltivazione delle piante da cui si estraggono le droghe pesanti. Inoltre, la Consulta ha osservato che il risultato perseguito dal referendum non sarebbe stato raggiunto, poichè sarebbero rimaste nell'ordinamento altre norme, non toccate dalla richiesta referendaria, che sanzionano la coltivazione di cannabis.

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