In particolare, viene prorogato di un anno, dunque fino al 31 dicembre 2022:
- la facoltà, per i dirigenti di istituto penitenziario, di svolgere le funzioni di direttore degli istituti penali per i minorenni;
- la possibilità, per gli uffici giudiziari, di continuare ad avvalersi del personale comunale ivi comandato o distaccato;
- il divieto di assegnare il personale dell'amministrazione della giustizia ad altra amministrazione.
1. (comma 4-bis) riduzione della durata del tirocinio professionale (16 mesi) per l'accesso alla professione di avvocato per coloro che abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza nell'ultima sessione dell'anno accademico 2019/2020, ovvero, a seguito della proroga disposta dall'
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La disciplina del tirocinio professionale con riguardo alla professione forense è dettata dal Capo I del Titolo IV della |
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La disposizione interviene, infatti, sull'art. 22 della Legge forense (Legge n. 247 del 2012), consentendo l'iscrizione all'albo speciale che abilita gli avvocati al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione, al Consiglio di Stato, alla Corte dei Conti, alla Corte costituzionale e al Tribunale superiore delle acque pubbliche, agli avvocati che maturino i requisiti previsti prima della riforma, entro 10 anni (in luogo degli attuali 9 anni) dall'entrata in vigore della riforma stessa, e dunque entro il 2 febbraio 2023. |
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La disposizione, introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, interviene sull'articolo 49 della Legge professionale forense (Legge n. 247 del 2012), recante la disciplina transitoria per l'esame di Stato per l'iscrizione all'albo degli avvocati, prevedendo che per i primi dieci anni (in luogo degli attuali 9 anni) dalla data di entrata in vigore della riforma (2 febbraio 2013), l'esame continui a svolgersi secondo le norme previgenti. |
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Fino a tale data gli uffici giudiziari delle circoscrizioni de L'Aquila e Chieti, comprese le citate sezioni distaccate di tribunale, rimangono quindi in funzione nell'assetto pre-riforma. |
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I relativi oneri sono quantificati in 443.333 euro per l'anno 2022 e 1.520.000 euro per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024 nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Giustizia. |