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3 marzo 2022
Milleproroghe 2022: le novità in materia di giustizia
Tra le novità in materia di giustizia abbiamo la riduzione del tirocinio professionale e la proroga dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.
La Redazione
L'articolo 8 della Legge 25 febbraio 2022 n. 15, di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228 (c.d. Milleproroghe), prevede una serie di proroghe di termini in materia di giustizia.
In particolare, viene prorogato di un anno, dunque fino al 31 dicembre 2022:
  • la facoltà, per i dirigenti di istituto penitenziario, di svolgere le funzioni di direttore degli istituti penali per i minorenni;
  • la possibilità, per gli uffici giudiziari, di continuare ad avvalersi del personale comunale ivi comandato o distaccato;
  • il divieto di assegnare il personale dell'amministrazione della giustizia ad altra amministrazione.
Inoltre, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, sono stati inseriti nell'articolo 8 cinque ulteriori commi:
1. (comma 4-bis) riduzione della durata del tirocinio professionale (16 mesi) per l'accesso alla professione di avvocato per coloro che abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza nell'ultima sessione dell'anno accademico 2019/2020, ovvero, a seguito della proroga disposta dall'articolo 6, comma 7-bis, del Decreto-Legge n. 183/2020, entro il 15 giugno 2021;

precisazione

La disciplina del tirocinio professionale con riguardo alla professione forense è dettata dal Capo I del Titolo IV della Legge n. 247 del 2012 («Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense») e dal D.M. 17 marzo 2016 n. 70.

2. (comma 4-ter) proroga di un ulteriore anno la disciplina transitoria che consente l'iscrizione all'albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori a coloro che siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente prima della riforma forense del 2012;

precisazione

La disposizione interviene, infatti, sull'art. 22 della Legge forense (Legge n. 247 del 2012), consentendo l'iscrizione all'albo speciale che abilita gli avvocati al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione, al Consiglio di Stato, alla Corte dei Conti, alla Corte costituzionale e al Tribunale superiore delle acque pubbliche, agli avvocati che maturino i requisiti previsti prima della riforma, entro 10 anni (in luogo degli attuali 9 anni) dall'entrata in vigore della riforma stessa, e dunque entro il 2 febbraio 2023.

3. (comma 4-quater) differisce di un ulteriore anno l'entrata in vigore della nuova disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato. Le nuove modalità di svolgimento delle prove entreranno quindi in vigore a partire dalla sessione d'esame 2023 anziché dalla sessione 2022;

precisazione

La disposizione, introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, interviene sull'articolo 49 della Legge professionale forense (Legge n. 247 del 2012), recante la disciplina transitoria per l'esame di Stato per l'iscrizione all'albo degli avvocati, prevedendo che per i primi  dieci anni (in luogo degli attuali 9 anni) dalla data di entrata in vigore della riforma (2 febbraio 2013), l'esame continui a svolgersi secondo le norme previgenti.

4. (comma 4-quinquies), differisce al 1° gennaio 2024 l'acquisizione di efficacia delle modifiche relative alle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, ivi compresa la soppressione delle relative sedi distaccate;

precisazione

Fino a tale data gli uffici giudiziari delle circoscrizioni de L'Aquila e Chieti, comprese le citate sezioni distaccate di tribunale, rimangono quindi in funzione nell'assetto pre-riforma.

5. (comma 4-sexies) proroga della copertura finanziaria.

precisazione

I relativi oneri sono quantificati in 443.333 euro per l'anno 2022 e 1.520.000 euro per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024 nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Giustizia.

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