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4 marzo 2022
Milleproroghe 2022: l'impatto su giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare
L'articolo 16 della Legge 25 febbraio 2022, numero 15, di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 30 dicembre 2021, numero 228 prevede:
- la proroga al 31 marzo 2022 dell'efficacia delle disposizioni speciali che disciplinano l'esercizio dell'attività giurisdizionale amministrativa e contabile durante l'emergenza sanitaria;
- la proroga al 30 aprile 2022 dell'applicazione delle disposizioni speciali previste per la giurisdizione tributaria;
- la proroga al 31 dicembre 2022 dell'efficacia di alcune disposizioni concernenti lo svolgimento dei processi civili e penali.
La Redazione
L'art. 16 L. n. 15/2022, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 228/2021 (c.d. Milleproroghe), prevede una serie di proroghe dell'efficacia di alcune disposizioni concernenti lo svolgimento dei processi in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare.

precisazione

CIVILE

proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022, l’efficacia delle disposizioni previste dall’art. 221 del D.L. n. 34/2020. A titolo esemplificativo:

  • l’obbligo del deposito telematico da parte del difensore di ogni atto e dei documenti che si offrono in comunicazione, con riguardo ai procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione e procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione e conseguentemente di assolvere all’obbligo di pagamento del contributo unificato con modalità telematiche;
  • partecipazione da remoto alle udienze civili dei difensori e delle parti su loro richiesta e giuramento in forma scritta del CTU con deposito telematico, in alternativa al giuramento in udienza pubblica;
  • le udienze civili in materia di separazione consensuale dei coniugi e di revisione delle condizioni di divorzio possono essere sostituite dal deposito telematico di note scritte;
  • possibilità per il giudice di partecipare alle udienze da remoto collegandosi da un luogo diverso dall’ufficio giudiziario;
  • collegamenti da remoto delle deliberazioni collegiali in camera di consiglio, considerando il luogo dal quale si collega il giudice, qualunque esso sia, camera di consiglio a tutti gli effetti di legge;
  • il cancelliere può rilasciare in forma di documento informatico la formula esecutiva dei titoli giudiziali (art. 475 c.p.c.), previa istanza da depositarsi sempre con modalità telematica.

precisazione

PENALE

Proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022, l'efficacia delle seguenti disposizioni previste dall' art. 23 del D.L. n. 137 del 2020. A titolo esemplificativo: 

  • alcuni atti delle indagini preliminari possono essere compiuti tramite collegamenti da remoto;
  • trattazione in camera di consiglio, con modalità da remoto, dei procedimenti penali in Cassazione, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che il ricorrente richieda espressamente la discussione orale (primo periodo);
  • assunzione mediante collegamenti da remoto delle deliberazioni collegiali in camera di consiglio, considerando il luogo dal quale si collega il giudice, qualunque esso sia, camera di consiglio a tutti gli effetti di legge confermando il divieto di svolgimento da remoto delle udienze di discussione finale;
  • nel giudizio penale di appello la decisione può essere assunta sulla base di un giudizio cartolare, che si svolge in camera di consiglio, con modalità da remoto e senza la partecipazione di PM e difensori delle parti. Si applica anche ai procedimenti di impugnazione dei provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali;
  • misure di semplificazione per le attività di deposito di atti, documenti e istanze nella fase del processo penale inerente alla chiusura delle indagini preliminari (art. 415-bis c.p.p.), stabilendo che lo stesso avvenga esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico.

precisazione

ARBITRATO

Le disposizioni prorogate, tanto in relazione al processo civile quanto in relazione al processo penale, si applicano anche - in quanto compatibili - ai procedimenti relativi agli arbitrati rituali e alla magistratura militare. Viene infatti prorogato dal comma 1, fino al 31 dicembre 2022, anche l'art. 23, comma 10, del D.L. n. 137/2020, che dispone in tal senso. 

precisazione

DETENUTI

Sono inoltre prorogate le seguenti disposizioni relative ai detenuti. A titolo esemplificativo:

  • i colloqui dei detenuti, internati e imputati con i congiunti o con altre persone sono svolti a distanza, ove possibile, mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile, o mediante corrispondenza telefonica; l'efficacia di tale disposizione è prorogata fino al 31 dicembre 2022;
  • la partecipazione a tutte le udienze di detenuti, internati, persone in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate avviene – ove possibile - mediante videoconferenza o collegamenti da remoto e sono applicate, in quanto compatibili le disposizioni sulla partecipazione del procedimento a distanza;
  • disciplina transitoria volta ad escludere l'applicazione di alcune disposizioni emergenziali ai procedimenti civili e penali per i quali l'udienza di trattazione sia stata già fissata tra il 1° gennaio 2022 e il 31 gennaio 2022. In tali casi non troveranno applicazione le previsioni relative a:
    • trattazione in camera di consiglio, con modalità da remoto, dei procedimenti in Cassazione tanto penali quanto;
    • trattazione in camera di consiglio, con modalità da remoto, dei giudizi penali di appello;
    • trattazione in camera di consiglio, con modalità da remoto, dei procedimenti di impugnazione dei provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali.

precisazione

PROCESSO TRIBUTARIO

Proroga sino al 31 marzo 2022 della disciplina di cui all'articolo 27, comma 1, primo periodo del D.L. n. 137/2020, che consente nel processo tributario lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto, previa autorizzazione, con decreto motivato, del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale. Su questa disposizione è intervenuta la Camera dei deputati, per prorogare di un ulteriore mese, fino al 30 aprile 2022, la vigenza della disciplina speciale sulle udienze da remoto e contestualmente prevedere che, entro tale data, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria debba:

  • censire le scoperture nelle commissioni tributarie;
  • bandire una procedura di interpello per il trasferimento dei componenti delle commissioni tributarie nei posti vacanti.

Inoltre, con l'inserimento di un nuovo comma 3-bis, presso la Camera, attraverso la modifica della disciplina delle procedure di interpello, contenuta nell'art. 4, comma 40, della Legge n. 183 del 2011 (Legge di stabilità 2012), si prevede che tali procedure debbano essere bandite almeno una volta l'anno e con priorità rispetto alle procedure concorsuali.

precisazione

PROCEDIMENTI PENALI MILITARI

Proroga fino al 31 dicembre 2022 la disciplina di cui all’articolo 75, comma 1, del D.L. n. 73/2021, in base alla quale è estesa ai procedimenti penali militari, in quanto compatibili, l’efficacia di alcune disposizioni per l’esercizio dell’attività giurisdizionale e per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze introdotte nell’ambito della giurisdizione penale ordinaria e finalizzate a garantire, nel perdurare della emergenza sanitaria da Covid-19, la tutela della salute e la conduzione dell’attività giudiziaria.

precisazione

PROCESSO AMMINISTRATIVO

Proroga fino al 31 marzo 2022 la disciplina di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del D.L. n. 105/2021 concernente il processo amministrativo. La disposizione oggetto di proroga consente la trattazione da remoto delle cause per cui non è possibile la presenza fisica in udienza di singoli difensori o, in casi eccezionali, di singoli magistrati, limitatamente a situazioni eccezionali correlate a provvedimenti assunti dalla pubblica autorità per contrastare la pandemia da Covid-19. In tali casi i presidenti delle sezioni del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei TAR e delle relative sezioni distaccate, possono autorizzare con decreto motivato, in alternativa al rinvio, la trattazione da remoto applicando le modalità di cui all'articolo 13-quater delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 al Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

precisazione

PROCESSO CONTABILE

Proroga fino al 31 marzo 2022 la disciplina di cui all'articolo 26, comma 1, del D.L. n. 137/2020 concernente il processo contabile. La disposizione oggetto di proroga prevede che si svolgano obbligatoriamente a porte chiuse le adunanze ed udienze della Corte dei conti cui sia ammesso il pubblico, al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento e sui tempi delle attività istituzionali della Corte dei conti stessa. Inoltre viene prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022, alcune disposizioni contenute nell'art. 85 del D.L. n. 18/2020, volte a contrastare l'emergenza epidemiologica e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile. Sono, in particolare, prorogate le misure organizzative adottate dai capi degli uffici giudiziari al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone, nonché:

  • la disciplina derogatoria in materia pensionistica relativa al procedimento monocratico presso la giustizia contabile;
  • l'applicazione della disposizione per la quale in caso di deferimento alla sede collegiale di atti delle amministrazioni centrali dello Stato, il collegio deliberante è composto dal presidente della sezione centrale del controllo di legittimità e dai sei consiglieri delegati preposti ai relativi uffici di controllo, integrato dal magistrato istruttore nell'ipotesi di dissenso, e delibera con un numero minimo di cinque magistrati in adunanze in grado di riunirsi tempestivamente anche in via telematica. Analoga proroga è prevista con riguardo alla previsione relativa al collegio delle Sezioni riunite in sede di controllo;
  • la possibilità di svolgere le udienze, le adunanze e le camere di consiglio mediante collegamento da remoto.

precisazione

ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Proroga al 31 dicembre 2022 l'efficacia delle disposizioni speciali dettate dal Decreto-Legge n. 137 del 2020, nel contesto dell'emergenza sanitaria, in materia di ordinamento penitenziario.

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