L'articolo 11, comma 5-
sexies, della Legge 25 febbraio 2022 n. 25, di conversione in legge, introdotto dalla Camera dei deputati con modificazioni, del
Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228 (c.d. Milleproroghe), precisa che
«non prima di un anno dalla data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 30, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001» (cosiddetta RED II),
non è conteggiata la quota di biocarburanti e bioliquidi, nonché di combustibili da biomassa, prodotti a partire da olio di palma, fasci di frutti di olio di palma vuoti e acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD), salvo che gli stessi siano certificati come biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni, nel rispetto dei criteri dettati dall'articolo 4 del Regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione europea. Attualmente, è previsto che tale regime operi a decorrere dal
2023.
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A tal fine il comma in esame novella la lettera c) del comma 1 dell'articolo 40 del D. Lgs. n. 199/2021, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. L'esclusione prevista dalla lettera c) qui novellata è prevista ai fini del raggiungimento dell'obiettivo nazionale in materia di fonti rinnovabili (articolo 3 del D. Lgs. n. 199/2021) e dell'obiettivo, posto dall'articolo 39, comma 1, dello stesso D. Lgs., per i singoli fornitori di benzina, diesel e metano di conseguire entro il 2030 una quota almeno pari al 16 per cento di fonti rinnovabili sul totale di carburanti immessi in consumo nell'anno di riferimento e calcolata sulla base del contenuto energetico.
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Oltre a ciò, il successivo art. 11, comma 5-
septies (
L. n. 25/2022), inserito dalla Camera dei deputati, dispone
l'ulteriore proroga, dal 2021 al 2022, degli incentivi previsti dalla
Legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza non superiore a 300 kW, realizzati da imprenditori agricoli a servizio dei processi aziendali e con specifici requisiti. A tal fine novella l'
articolo 40-ter del D.L. n. 162/2019 -
L. n. 8/2020 (cosiddetto Decreto proroghe).
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La finalità è quella di dare continuità agli investimenti per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas e di favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo.
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L'accesso agli incentivi è stato condizionato all'autoconsumo in sito dell'energia termica prodotta, a servizio dei processi aziendali. Le due modalità sopra indicate dipendono dalla potenza dell'impianto:
- accesso diretto: gli impianti fino a 100 kW possono presentare domanda a seguito dell'entrata in esercizio;
- fermo restando l'accesso diretto, l'ammissione agli incentivi è riconosciuta agli impianti tenuti all'iscrizionea registro: dunque, gli impianti di potenza superiore a 100 kW e fino 300 kW devono essere iscritti allo specifico Registro per l'assegnazione del contingente di potenza disponibile e, se rientrati in posizione utile, possono presentare domanda dopo aver realizzato l'impianto. Gli impianti fino a 100 kW possono optare per l'iscrizione al Registro invece dell'accesso diretto.
Al Gestore dei servizi energetici-GSE Spa è attribuito il compito di formare e pubblicare la graduatoria delle domande iscritte a registro nel suo sito internet, secondo i seguenti criteri di priorità, da applicare in ordine gerarchico fino a eventuale saturazione del contingente di potenza messo a bando:
a) impianti localizzati, in tutto o in parte, in aree agricole classificate vulnerabili ai nitrati;
b) impianti che richiedono una tariffa pari al 90 per cento;
c) anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.