Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
8 aprile 2022
L’impresa può partecipare alla gara se sono passati tre anni dall’illecito che ha originato la condanna non definitiva

Secondo il TAR Campania il periodo di esclusione per gravi illeciti professionali non può essere superiore a tre anni dalla data del fatto contestato se la sentenza di condanna è stata emessa in via non definitiva.

La Redazione
Una società partecipava alla gara telematica indetta per l'affidamento dei lavori di completamento del campo sportivo comunale, ma il Comune appaltante la escludeva rilevando la sussistenza di un grave illecito professionale in capo legale rappresentante, condannato in via non definitiva per violazione colposa di norme antinfortunistiche.
 
Il TAR di Napoli investito, della questione a seguito di impugnazione da parte dell'impresa, ha affermato che l'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 non si pronuncia in ordine all'efficacia temporale della causa di esclusione qualora il fatto qualificato come illecito professionale derivi da una sentenza penale non definitiva. I commi 10 e 10-bis della stessa norma, infatti, regolamentano la durata dell'esclusione sole nei casi in cui essa derivi dalla sentenza penale di condanna definitiva, che non fissi la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la P.A. ovvero nel caso di adozione di un provvedimento amministrativo di esclusione.
 
Allorquando invece venga in rilievo un fatto che, come nel caso di specie, sia valutato quale illecito professionale in base a una sentenza non definitiva, occorre rifarsi alla norma di cui all'art. 57, par. 7, della Direttiva UE 2014/24, il quale ha generalmente previsto che «il periodo di esclusione per i motivi di cui al paragrafo 4 (all'interno del quale rientrano sia la causa di esclusione per gravi illeciti professionali [lett. c)], sia quella delle «false dichiarazioni […] richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione» [lett. h)]) non può essere superiore a «tre anni dalla data del fatto in questione»)».
 
Per questi motivi il giudice amministrativo, con sentenza n. 2149 del 31 marzo 2022, ha accolto il ricorso.
Documenti correlati