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26 ottobre 2022
Motivi di esclusione dalla gara: il dies a quo del termine triennale previsto dal Codice dei contratti pubblici coincide con l’accertamento del fatto
In assenza di un accertamento definitivo, il termine triennale ex art. 80, comma 10-bis, del Codice dei contratti pubblici decorre dall'accertamento del fatto, e non dalla commissione materiale dello stesso.
La Redazione
Due società impugnavano davanti al TAR di Salerno gli atti relativi alla procedura di gara indetta da un Comune per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani nel territorio dell'Ente locale. 
 
Nello specifico, l'aggiudicazione definitiva era stata annullata in via di autotutela dal Responsabile del procedimento poiché era stato accertato che, in sede di presentazione dell'offerta, l'affidataria alfa, locatrice a beneficio della beta del ramo di azienda comprendente l'appalto aggiudicato, aveva omesso di dichiarare la pendenza, a carico del socio unico, di procedimenti penali per reati comuni e ambientali aggravati in concorso, nonché per reati in materia di prevenzione incendi. Secondo gli istanti, le suddette vicende processuali, risalenti al periodo 2011-2013, non avevano rilevanza, sia ai fini della configurazione della causa estromissiva del grave illecito professionale, che del connesso obbligo informativo incombente sull'operatore economico
 
Rigettato il ricorso presentato, la questione giunge dinnanzi al Consiglio di Stato.
 
Con sentenza n. 8611 del 7 ottobre, l'Organo giurisdizionale afferma che in assenza di un accertamento definitivo, contenuto in una sentenza o in un provvedimento amministrativo non più impugnabile, il termine triennale, ex art. 80, comma 10 bis del Codice dei contratti pubblici, idoneo, perciò solo, ad elidere la rilevanza dei fatti determinanti l'impossibilità di contrattare con la PA, decorre, non dalla commissione materiale del fatto in sé, bensì dall'accertamento del fatto. Solo quest'ultimo, infatti, può dare alla situazione meramente fattuale una qualificazione giuridicamente rilevante ai fini dell'operatività delle regole espulsive, nei termini legalmente scanditi.
 
Inoltre, secondo lo stesso Giudice, la condotta penale rileva, nella sua dimensione fattuale ed extra-penale, ex art. 80, comma 5, lett. c), del Codice citato, entro il previsto limite temporale triennale ed, anche oltre tale limite, «se e in quanto abbia formato oggetto di contestazione in giudizio, ossia allorquando la correlativa azione penale abbia varcato la soglia processuale di instaurazione del giudizio dibattimentale o di una sua forma alternativa per l'emissione di una pronuncia di condanna o di una pronuncia ad essa equiparabile, suscettibile, come tale, di accertare fatti integranti i gravi illeciti professionali».
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