Con il D.M. del 20 dicembre 2021 sono stati definiti criteri e modalità ai fini dell'erogazione del rimborso delle spese legali agli imputati assolti con sentenza divenuta irrevocabile a partire dal 1° gennaio 2021.
Il rimborso è riconosciuto nel limite massimo di 10.500euro ripartito in 3 quote annuali e la relativa domanda potrà essere presentata online sull'apposita piattaforma telematica predisposta sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia.
Con riguardo ai tempi di rimborso, si ricorda che:
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- per le sentenze divenute irrevocabili durante il 2022 e negli anni a seguire, l'istanza potrà essere presentata tra il 1° gennaio ed il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui la sentenza di assoluzione sia diventata irrevocabile;
- per quelle diventate irrevocabili nel corso del 2021, le domande potranno essere presentate dal 1° marzo al 30 giugno 2022.
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Con riferimento a ciò, il Ministero della Giustizia ha aggiornato la scheda pratica con alcune FAQ che riguardano nello specifico i seguenti punti:
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- la piattaforma Pinto Digitale sarà accessibile con qualsiasi browser;
- l'istanza di rimborso sarà accessibile mediante SPID di livello 2;
- la domanda NON può essere presentata dal difensore;
- le parti ammesse al gratuito patrocinio NON possono presentare l'istanza di rimborso;
- non c'è equipollenza tra bonifico, assegno e contanti per la voce riferita all'inserimento della ricevuta di pagamento tramite bonifico;
- NON è possibile effettuare la domanda se il pagamento delle spese è avvenuto in contanti;
- Per “spese legali” si intendono quelle sostenute dall'imputato esclusivamente per remunerare il professionista legale che lo ha assistito, dunque la presentazione della domanda è possibile anche qualora il pagamento delle stesse sia stato effettuato dal coniuge dell'imputato assolto.
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