Dopo avere ricostruito quanto affermato dalle Sezioni Unite sul tema, la Cassazione pone l'accento sulla disciplina del diritto di recesso dell'assicurato.
Il Tribunale di Vercelli confermava la decisione del Giudice di prime cure che aveva accolto la domanda proposta dall'assicurato di condanna della compagnia assicurativa alla restituzione in suo favore degli importi da lui corrisposti a titolo di premio riconducibili a una polizza dalla quale egli era receduto. A fondamento della decisione, il Tribunale aveva ritenuto applicabile l'
Contro tale decisione, la compagnia assicurativa propone ricorso per cassazione, lamentando il fatto che il Giudice avesse ricondotto la polizza in questione al “ramo vita”, anziché all'assicurazione contro i danni.
Con la sentenza n. 12264 del 14 aprile 2022, la Cassazione accoglie il ricorso, rilevando come la questione oggetto di lite riguardi la riconducibilità della polizza contro gli infortuni anche mortali al tipo di contratto di assicurazione contro i danni ovvero di contratto di assicurazione sulla vita.
Nell'inquadrare la distinzione tra i due, gli Ermellini ripercorrono quanto statuito in merito dalle Sezioni Unite, le quali hanno osservato quanto sia necessario, piuttosto che ricondurre interamente il contratto all'una o all'altra disciplina normativa, una ricerca analitica della compatibilità con l'assicurazione contro gli infortuni di norme che attengono ad entrambe le tipologie disciplinate a livello legislativo, poiché una totale assimilazione dell'assicurazione contro gli infortuni all'una o all'altra tipologia contrasterebbe con l'
Tale definizione consente di affermare che, mentre l'assicurazione contro i danni è suscettibile di ricomprendere anche i danni subiti dalla persona dell'assicurato a causa di infortunio, l'assicurazione sulla vita non esaurisce l'ambito delle assicurazioni di persone, racchiudendo anche l'assicurazione contro gli infortuni, tenendo conto che «la disgrazia accidentale (non produttiva di morte) non costituisce evento attinente alla vita umana, tale essendo solo la morte, bensì evento attinente alla persona». Se la morte si interpreta quale evento attinente alla vita umana, lo schema dell'assicurazione contro gli infortuni è infatti simile a quello previsto in caso di assicurazione sulla vita, dunque occorre trarre da tale ultima disciplina le norme applicabili in relazione alla fattispecie concreta.
Ciò posto, con riguardo al diritto di recesso dell'assicurato, la Cassazione ha precisato che sarà il giudice del merito di volta in volta a procedere alla verifica sulla compatibilità di tale istituto rispetto alla polizza assicurativa contro gli infortuni (anche) mortali, conducendo un'indagine del tutto svincolata dalla riconduzione del contratto all'uno o all'altro tipo di assicurazione.
Nel caso in oggetto, il Giudice aveva accolto la domanda originaria dell'assicurato riconducendo aprioristicamente la polizza contro gli infortuni (anche mortali) all'assicurazione sulla vita, dunque la pronuncia impugnata deve essere cassata, avendo il giudice del rinvio il compito di procedere in termini specifici all'esame della compatibilità della ratio del potere di recesso previsto dall'art. 177 cod. ass. con l'assetto di interessi propri delle parti nel processo che hanno concluso la polizza.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza resa in data 20/1/2020, il Tribunale di Vercelli ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha accolto la domanda proposta da M.M. per la condanna della C. Assicurazioni S.p.a. alla restituzione, in proprio favore, degli importi dallo stesso corrisposti alla compagnia assicurativa a titolo di premio in relazione a una polizza denominata "Proteggi Famiglia Status 2014 TC", dalla quale il M. era tempestivamente ed efficacemente receduto.
2. A fondamento della decisione assunta, il tribunale ha rilevato come alla polizza in esame dovesse ritenersi applicabile l'art. 177 d.lgs. n. 209/2005 (cod. ass.) che consente il recesso dell'assicurato dal contratto di assicurazione entro il termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvenuta conclusione dello stesso, trattandosi, con riguardo alla polizza in esame, di un contratto di assicurazione riconducibile al c.d. 'ramo vita', essendosi l'assicuratore impegnato alla corresponsione, in favore dell'assicurato, di una somma di danaro in caso di infortunio mortale e, dunque, in relazione a un evento comunque riconducibile alla vita dello stesso.
3. Avverso la sentenza d'appello, la C. Assicurazioni S.p.a. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d'impugnazione.
4. M.M. resiste con controricorso.
5. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per iscritto invocando la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
6. C. Assicurazioni S.p.a ha depositato memoria.
Motivi della decisione
1. Con l'unico motivo d'impugnazione proposto, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 177 d.lgs. n. 209/2005 (cod. ass.) e 1882 c.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere il giudice d'appello erroneamente riconosciuto, in capo all'assicurato, il diritto di recedere dal contratto di assicurazione, ai sensi dell'art. 177 cod. ass., sul presupposto della riconducibilità della polizza in esame al c.d. 'ramo vita', laddove detta polizza, in ragione dei propri contenuti e del profilo funzionale alla stessa attribuito dalle parti, doveva indiscutibilmente ritenersi riconducibile al tipo del contratto di 'assicurazione contro i danni', dovendo ritenersi qualificabile, l'evento 'morte' dedotto in contratto, non già alla stregua di un evento concernente la vita dell'assicurato, bensì quale conseguenza propria di un infortunio, ossia di un ben identificato 'sinistro' suscettibile di condizionare il pagamento dell'indennità eventualmente dovuta all'assicurato.
2. Il motivo è fondato.
3. Osserva il Collegio come la decisione dell'odierna controversia presuppone la chiarificazione del modo in cui chiede di essere impostata la questione concernente la riconducibilità, della polizza contro gli infortuni (anche) mortali, al tipo del contratto di assicurazione contro danni, ovvero a quello del contratto di assicurazione sulla vita.
4. Il tema, così prospettato, si riconduce ai termini di una tradizione di pensiero sulla quale si sono lungamente esercitate, tanto la riflessione dottrinaria (attraverso la proposizione di soluzioni le più varie, dalla riconducibilità della polizza contro gli infortuni mortali all'uno o all'altro modello, fino alla qualificazione di detta polizza alla stregua di un tertium genus contrattuale o come un contratto misto), quanto l'elaborazione della giurisprudenza pratica.
5. Nel considerare i diversi orientamenti manifestatisi nella giurisprudenza di legittimità, inclini a ricondurre l'assicurazione contro gli infortuni, ora al c.d. 'ramo danni', ora, al contrario, al contrapposto 'ramo vita', le Sezioni Unite della Corte di cassazione (Sez. U, Sentenza n. 5119 del 10/04/2002, Rv. 553633 - 01) hanno ragionevolmente osservato come, in realtà, "l'esame della motivazione delle singole pronunce consente di rilevare che, più che stabilire, in via di principio, per assimilazione teorica, l'inquadramento dell'assicurazione contro gli infortuni nell'ambito di uno dei due tipi di assicurazione legislativamente disciplinati, con conseguente integrale applicazione delle rispettive discipline, la S.C. si è di volta in volta impegnata a valutare se, in relazione alla fattispecie in esame, fosse o meno adattabile all'assicurazione contro gli infortuni, priva di organica disciplina, una determinata norma, dettata per l'assicurazione sulla vita ovvero per l'assicurazione contro i danni".
6. Conseguenza di tale premessa è che "nella giurisprudenza di questa S.C. non si rinviene una contrapposizione tra indirizzi che affermano, da un lato, l'integrale applicazione all'assicurazione contro gli infortuni delle norme sull'assicurazione sulla vita, e, da altro lato, la completa soggezione alla disciplina dell'assicurazione contro i danni, ma piuttosto una analitica ricerca, ad opera delle singole decisioni, della compatibilità con l'assicurazione contro gli infortuni di norme proprie di entrambi i tipi legalmente disciplinati"; e tanto, sul presupposto che "una eventuale piena assimilazione dell'assicurazione contro gli infortuni all'assicurazione sulla vita ovvero alla assicurazione contro i danni sarebbe in contrasto con la nozione di assicurazione dettata dall'art. 1882, secondo cui: l'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana".
7. La definizione normativa, che si ricollega alla tradizionale bipartizione delle assicurazioni, tra assicurazione contro i danni e assicurazione sulla vita, "consente di affermare che la prima, in quanto considera il danno prodotto all'assicurato ('ad esso prodotto'), senza ulteriori precisazioni, non è solo assicurazione di cose o di patrimoni, ma è suscettiva di ricomprendere anche i danni subiti dalla persona dell'assicurato per effetto di infortunio, così caratterizzandosi (anche) come assicurazione di persone, e, per altro verso, che l'assicurazione sulla vita non esaurisce l'ambito delle assicurazioni di persone, inglobando anche l'assicurazione contro gli infortuni, poiché la disgrazia accidentale (non produttiva di morte) non costituisce evento attinente alla vita umana, tale essendo solo la morte, bensì evento attinente alla persona" (Sez. U, Sentenza n. 5119 del 10/04/2002, cit.).
8. Poste tali premesse, le Sezioni Unite hanno quindi proceduto ad esaminare la particolare questione alle stesse sottoposta muovendo dal principio che impone la valutazione della compatibilità, allo specifico fatto negoziale oggetto d'esame, della singola norma di volta in volta considerata (in quel caso, dell'art. 1910 c.c.: "la questione dell'applicabilità o meno della disciplina dettata dall'art.1910 all'assicurazione contro gli infortuni va quindi esaminata muovendo dalla valutazione della compatibilità e coerenza con tale assicurazione della menzionata disciplina, della quale vanno indagate le ragioni giustificatrici").
9. Seguendo la medesima impostazione metodologica, le Sezioni Unite hanno dunque affrontato il tema dell'assicurazione contro gli infortuni in cui sia prevista la corresponsione di un indennizzo nel caso di infortunio mortale, precisando come, nella misura in cui la morte vale ad essere interpretata alla stregua di un evento attinente alla vita umana (e non alla persona, come l'infortunio invalidante), lo schema di detta assicurazione "è [...] simile a quello dell'assicurazione sulla vita", occorrendo trarre prevalentemente dalla disciplina di tale tipo di assicurazione le norme applicabili in relazione alle singole fattispecie"; risulteranno, viceversa, "incompatibili altre norme, dettate in materia di assicurazione contro i danni, non tanto per ragioni di inquadramento, ma per intrinseca inettitudine (come, ad esempio, quelle sull'obbligo di avviso di cui agli artt. 1913 e 1915, non essendone ipotizzabile l'adempimento da parte del soggetto deceduto per infortunio mortale)".
10. Le Sezioni Unite, infine, hanno evidenziato come la circostanza per cui nella "pratica corrente, le polizze di assicurazione contro gli infortuni non si limitano a coprire l'ipotesi dell'infortunio inabilitante o invalidante, ma anche quella dell'infortunio mortale", le "differenziazioni di disciplina sopra menzionate sono [...] destinate ad operare nell'ambito di un medesimo contratto". Una peculiarità del contratto di assicurazione privata contro gli infortuni è infatti "proprio quella dell'essere tale contratto caratterizzato dalla complessità del rischio coperto, in quanto comprensivo sia del rischio di infortunio produttivo di inabilità temporanea o invalidità permanente, sia del rischio di infortunio mortale. La duplicità del rischio implica diversificazione di disciplina del contratto, che deve quindi ritenersi soggetto ad una disciplina di tipo misto: da ricavare prevalentemente dalla disciplina dettata per l'assicurazione contro i danni, nel caso in cui il particolare aspetto del rapporto del quale deve essere individuata la disciplina si ricolleghi alla deduzione di un infortunio che abbia determinato inabilità o invalidità, ovvero prevalentemente dalla disciplina dettata per l'assicurazione sulla vita, nel caso in cui venga in considerazione un infortunio mortale" (Sez. U, Sentenza n. 5119 del 10/04/2002, cit.; all'indirizzo raccomandato dalle Sezioni Unite sembrano potersi ricondurre Sez. 3, Sentenza n. 5000 del 11/03/2004, Rv. 571002 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 9380 del 08/04/2021, Rv. 661073 - 01).
11. Applicando, al caso di specie, i principi così statuiti nella più alta sede della giurisdizione ordinaria, occorrerà dunque procedere alla verifica della specifica applicabilità dell'art. 177 cod. ass. al contratto attraverso il quale le parti previdero l'ipotesi del pagamento, da parte della compagnia assicuratrice, di un'indennità, in favore dell'assicurato, per il caso di infortunio, anche mortale.
12. In breve, al fine di riconoscere il potere dell'assicurato di sciogliersi dal contratto di assicurazione contro gli infortuni (anche mortali), secondo i tempi e le forme di cui all'art. 177 cod. ass., occorrerà svolgere un accurato esame sulla natura di detta prerogativa, sulle sue origini, le finalità, le funzioni e le ragioni della relativa previsione legislativa, al fine di misurarne la compatibilità con la specifica struttura causale della singola polizza considerata.
13. A riguardo, varrà considerare come il diritto di recesso previsto dall'art. 177 cod. ass. si ponga, storicamente, in continuità con il testo di cui all'art. 111 del previgente d.lgs. n 174/95, che, a sua volta, ebbe a recepirne il tenore dall'art. 16 d.lgs. n. 515/92.
14. Secondo la concorde (e comunque più condivisa) interpretazione della letteratura giuridica, il diritto di recesso del contraente, nell'assicurazione sulla vita, venne introdotto allo specifico fine di sanare le 'asimmetrie informative' fra assicuratore e contraente, particolarmente rilevanti nel 'ramo vita', in considerazione, da un lato, del normale carattere duraturo del vincolo imposto al contraente dalle polizze-vita, dall'altro, della circostanza costituita dalla frequente collocazione di dette polizze mediante tecniche 'aggressive', assimilabili a quelle seguite nella collocazione degli strumenti finanziari (sovente accostati alle finalità proprie delle polizze-vita) e dell'elevato tecnicismo di quelle polizze, tale da esporre l'assicurato al rischio di esprimere un consenso negoziale non sempre adeguatamente ponderato o consapevole.
15. Fatte proprie tali condivisibili ragioni sottese al riconoscimento del recesso sancito dall'art. 177 cit., spetterà al giudice del merito procedere alla verifica di compatibilità di tale istituto con riferimento alla polizza di assicurazione contro gli infortuni (anche) mortali: un contratto di per sé del tutto privo di contenuto finanziario e a cui rimane estranea la previsione di alcun piano di accumulo, di alcun diritto di riscatto (ai sensi dell'art. 1924 c.c.) e di alcuna funzione previdenziale.
16. Si tratterà di condurre un'indagine in modo del tutto indipendente da un'aprioristica e astratta riconduzione del contratto di assicurazione contro gli infortuni (anche mortali) all'uno all'altro tipo assicurativo (dell'assicurazione contro i danni o dell'assicurazione sulla vita), dovendosi piuttosto giungere alla più coerente e adeguata disciplina del singolo rapporto in ragione dello specifico assetto di interessi che le parti intesero realizzare attraverso la stipulazione della singola polizza considerata.
17. Nel caso di specie, avendo il giudice a quo accolto l'originaria domanda proposta dall'assicurato (e dunque riconosciuto il potere dello stesso di svincolarsi unilateralmente dalla polizza assicurativa) sulla base di un'aprioristica riconduzione della polizza contro gli infortuni (anche) mortali al tipo dell'assicurazione sulla vita (ossia attribuendo al 'rischio morte' la qualità di un fatto della vita necessariamente assimilabile al modo in cui tali fatti contribuiscono alla determinazione causale delle 'polizze-vita' in senso proprio), finendo con l'attribuire un valore decisivo alle declaratorie di cui all'art. 2 cod. ass. (le cui finalità trascendono il tema della qualificazione dei singoli rapporti negoziali), la sentenza impugnata dev'essere cassata, dovendo rimettersi al giudice del rinvio il compito di procedere in modo specifico all'esame di compatibilità della ratio del potere di recesso previsto dall'art. 177 cod. ass. (secondo le sue origini, finalità, funzioni e ragioni storico-politiche) con lo specifico assetto di interessi costruito dalle parti dell'odierno giudizio attraverso la stipulazione della polizza dagli stessi conclusa, senza attribuire alcun preliminare o decisivo rilievo, a tal fine, all'astratta riconduzione della polizza contro gli infortuni (anche) mortali, in sé considerata, all'ambito tipologico dell'assicurazione contro infortuni o a quello dell'assicurazione sulla vita.
18. Sulla base di tali premesse, in accoglimento del ricorso, dev'essere disposta la cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio al Tribunale di Vercelli, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Vercelli, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.