Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
14 aprile 2022
La polizza contro gli infortuni anche mortali rientra nell’assicurazione sulla vita o contro i danni?

Dopo avere ricostruito quanto affermato dalle Sezioni Unite sul tema, la Cassazione pone l'accento sulla disciplina del diritto di recesso dell'assicurato.

La Redazione

Il Tribunale di Vercelli confermava la decisione del Giudice di prime cure che aveva accolto la domanda proposta dall'assicurato di condanna della compagnia assicurativa alla restituzione in suo favore degli importi da lui corrisposti a titolo di premio riconducibili a una polizza dalla quale egli era receduto. A fondamento della decisione, il Tribunale aveva ritenuto applicabile l'art. 177 D. Lgs. n. 209/2005, trattandosi di contratto di assicurazione connesso al cd. “ramo vita”.
Contro tale decisione, la compagnia assicurativa propone ricorso per cassazione, lamentando il fatto che il Giudice avesse ricondotto la polizza in questione al “ramo vita”, anziché all'assicurazione contro i danni.

Con la sentenza n. 12264 del 14 aprile 2022, la Cassazione accoglie il ricorso, rilevando come la questione oggetto di lite riguardi la riconducibilità della polizza contro gli infortuni anche mortali al tipo di contratto di assicurazione contro i danni ovvero di contratto di assicurazione sulla vita.
Nell'inquadrare la distinzione tra i due, gli Ermellini ripercorrono quanto statuito in merito dalle Sezioni Unite, le quali hanno osservato quanto sia necessario, piuttosto che ricondurre interamente il contratto all'una o all'altra disciplina normativa, una ricerca analitica della compatibilità con l'assicurazione contro gli infortuni di norme che attengono ad entrambe le tipologie disciplinate a livello legislativo, poiché una totale assimilazione dell'assicurazione contro gli infortuni all'una o all'altra tipologia contrasterebbe con l'art. 1882 c.c., che riporta la nozione di assicurazione.
Tale definizione consente di affermare che, mentre l'assicurazione contro i danni è suscettibile di ricomprendere anche i danni subiti dalla persona dell'assicurato a causa di infortunio, l'assicurazione sulla vita non esaurisce l'ambito delle assicurazioni di persone, racchiudendo anche l'assicurazione contro gli infortuni, tenendo conto che «la disgrazia accidentale (non produttiva di morte) non costituisce evento attinente alla vita umana, tale essendo solo la morte, bensì evento attinente alla persona». Se la morte si interpreta quale evento attinente alla vita umana, lo schema dell'assicurazione contro gli infortuni è infatti simile a quello previsto in caso di assicurazione sulla vita, dunque occorre trarre da tale ultima disciplina le norme applicabili in relazione alla fattispecie concreta.

Ciò posto, con riguardo al diritto di recesso dell'assicurato, la Cassazione ha precisato che sarà il giudice del merito di volta in volta a procedere alla verifica sulla compatibilità di tale istituto rispetto alla polizza assicurativa contro gli infortuni (anche) mortali, conducendo un'indagine del tutto svincolata dalla riconduzione del contratto all'uno o all'altro tipo di assicurazione.
Nel caso in oggetto, il Giudice aveva accolto la domanda originaria dell'assicurato riconducendo aprioristicamente la polizza contro gli infortuni (anche mortali) all'assicurazione sulla vita, dunque la pronuncia impugnata deve essere cassata, avendo il giudice del rinvio il compito di procedere in termini specifici all'esame della compatibilità della ratio del potere di recesso previsto dall'art. 177 cod. ass. con l'assetto di interessi propri delle parti nel processo che hanno concluso la polizza.

Documenti correlati
Il tuo sistema integrato di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?