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13 giugno 2024
La polizza infortuni non copre anche la morte dovuta all’infezione da Covid-19

L'infezione da Covid-19 non può qualificarsi come “infortunio”, ma come “malattia”.
Ai fini dell'indennizzo, infatti, la polizza infortuni rimanda ad un evento traumatico e violento riconducibile a una causa esterna tale da produrre lesioni fisiche obiettivamente constatabili, elementi che non caratterizzano l'infezione da Covid-19.

di La Redazione

Le attrici sono rispettivamente la moglie e la figlia di un uomo che, dopo aver scoperto di essere positivo al Covid-19 ed essere stato trasportato d'urgenza in ospedale, era deceduto in conseguenza di polmonite bilaterale e sindrome da distress respiratorio acuto causate dall'infezione.
Le attrici chiamano in giudizio la compagnia assicurativa con la quale l'uomo aveva contratto una polizza infortuni per vedersi riconoscere l'indennizzo contrattualmente convenuto pari a 500mila euro.
Costituitasi in giudizio, la compagnia assicurativa eccepiva la non operatività della polizza poiché l'infezione da Covid-19 per la quale era morto il contraente non poteva qualificarsi come infortunio, bensì come malattia. Si trattava, nello specifico, di una assicurazione dal rischio infortunio, anche extralavorativo, che prevedeva che qualora si fosse verificata la morte dell'assicurato, agli eredi legittimi sarebbe stato liquidato un importo pari a 500mila euro, da ripartirsi con la società contraente.

attenzione

Ciò che conta ai fini del giudizio è accertare se l'evento morte verificatosi nel caso in esame possa rientrare o meno nella copertura assicurativa dedotta in lite e quindi se l'infezione da Covid-19 possa o meno qualificarsi come infortunio.

Ora, il Tribunale di Reggio Emilia evidenzia anzitutto che, trattandosi di polizza infortuni privata, occorre partire dall'interpretazione del contenuto del contratto e, dunque, dal senso letterale delle parole ed espressioni adoperate.
In tal senso, si osserva come ai sensi del contratto, siano compresi nell'ambito di operatività dell'assicurazione tutti gli eventi non espressamente esclusi aventi le caratteristiche della definizione di “infortunio”.

esempio

Imprescindibile, allora, esaminare la definizione di “infortunio” contenuta nel glossario:
«evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che provoca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza una Invalidità permanente o il decesso dell'Assicurato».

Ebbene, il Tribunale afferma che l'infezione da Covid-19 non possa qualificarsi come “infortunio” come sopra definito, poiché la polizza rimanda ad un evento traumatico e violento riconducibile a una causa esterna tale da produrre lesioni fisiche obiettivamente constatabili, elementi che non si riscontrano nel caso di infezione virale da SARS-CoV-2 perché manca la traumaticità esterna.

ildiritto

Come evidenzia il Tribunale, se si facesse rientrare nel concetto di infortunio la malattia infettiva contratta casualmente o in assenza di causa fortuita, violenta ed esterna, si giungerebbe alla conclusione per cui qualsiasi malattia virale possa costituire un infortunio rientrante nel rischio coperto dalla polizza infortuni.

A favore delle attrici non depone nemmeno la giurisprudenza giuslavoristica di legittimità nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro laddove prevede che possa costituire causa violenta anche l'azione di fattori microbici o virali che determinano l'alterazione dell'equilibrio anatomo-fisiologico del soggetto quando gli effetti si manifestino in rapporto con lo svolgimento dell'attività di lavoro.
Le pronunce infatti rilevano ai fini dello specifico ambito INAIL e non si estendono al campo delle assicurazioni private.

Nel caso di specie peraltro l'esclusione dell'infezione virale ai fini della copertura assicurativa si desume anche dalle clausole contrattuali.
Alla luce delle suddette argomentazioni, il Tribunale di Reggio Emilia con la sentenza n. 607 del 29 maggio 2024 respinge la domanda proposta dalle attrici.

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