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10 maggio 2022
Lavoro irregolare di uno straniero: il procedimento avviato con l’istanza di emersione deve concludersi entro 180 giorni

Secondo il Consiglio di Stato, la disciplina sui procedimenti riguardanti l'immigrazione e la cittadinanza deve ritenersi esclusa dall'intero sistema dei termini per il procedimento amministrativo previsto dalla Legge numero 241 del 1990.

La Redazione

Con la sentenza n. 3578 del 9 maggio 2022, il Consiglio di Stato ha affermato che «Il procedimento avviato con l'istanza di emersione del rapporto di lavoro irregolare nell'interesse di una persona di cittadinanza straniera deve essere chiuso nel termine di 180 giorni, e ciò in quanto ai sensi dell'art. 2, comma 4, l. 7 agosto 1990, n. 241, la materia dell'emersione deve ritenersi esclusa dall'intero sistema dei termini per il procedimento amministrativo previsto dai tre commi dell'art. 2 e, a maggior ragione, dal termine più breve previsto dal relativo comma 2».

Nelle sue argomentazioni, Palazzo Spada ha ricordato che il termine generale entro il quale il procedimento deve essere concluso, qualora non siano previsti dall'ordinamento giuridico specifici e diversi termini, è quello di trenta giorni come indicato dall'art. 2, c. 2, L. n. 241/1990. Sulla disposizione è stato precisato che: il comma 3 consente l'emanazione di norme regolamentari con la quali possono essere introdotti termini derogatori e il termine massimo dei 180 giorni previsti dal comma 4 costituisce un'eccezione “di secondo grado”.
Da quest'ultimo termine risultano svincolati i procedimenti in materia di immigrazione e di cittadinanza per effetto di una ulteriore previsione normativa solo ad essi riferita e non circoscritta da particolari condizioni limitative («con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione»). In relazione a tali procedimenti, l'ultimo periodo del comma 4 rivela «una immediata e incondizionata portata applicativa», nel senso che non occorre l'emanazione di disposizioni regolamentari affinché si ritenga senz'altro applicabile il termine di 180 giorni per la durata del procedimento.

Pertanto, osserva il Consiglio di Stato, «da tale quadro normativo, emerge come la disciplina dei procedimenti concernenti l'immigrazione e la cittadinanza ‘viaggi su binari normativi' del tutto svincolati da quelli previsti dalla legge n. 241 del 1990 e risponda a logiche ed esigenze organizzative (correlate alla mole e alla complessità dei procedimenti implicati) evidentemente non conciliabili con l'ordinario sistema dei termini».

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