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16 maggio 2022
Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza: via libera dal Consiglio di Stato

La Commissione speciale del Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole sullo schema di Decreto Legislativo avente ad oggetto le modifiche al Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza con alcuni suggerimenti.

La Redazione

La Commissione speciale del Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole sullo schema di Decreto Legislativo sulle modifiche al Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della Direttiva 2019/1023/UE (parere n. 832 del 13 maggio 2022).
Tale Direttiva si pone quale obiettivo quello dell'armonizzazione delle procedure nazionali in materia di ristrutturazione preventiva e di insolvenza delle imprese in deficit di liquidità, in modo tale da assicurare il funzionamento corretto del mercato interno nonché l'esercizio delle libertà fondamentali di stabilimento e di circolazione di capitali.
A fronte di ciò, l'Italia ha provveduto ad adeguare la normativa interna con il D. Lgs. n. 14/2019 ed un primo intervento correttivo con il D. Lgs. n. 147/2020, oltre all'approvazione da parte del Governo dello schema di Decreto Legislativo che è stato sottoposto al parere in oggetto, rispettando così la data di scadenza prevista dalla direttiva (17 luglio 2022).

Se, da un lato, il Consiglio di Stato ha condiviso numerose delle scelte adottate dal Governo, d'altra parte ha espresso specifiche osservazioni che riguardano, a titolo meramente esemplificativo, i seguenti punti:

precisazione

  • In relazione alle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati, la Commissione speciale ritiene piuttosto bassi gli importi dei crediti che assumono rilievo, criticando il mancato collegamento alle dimensioni dell'impresa ed invitando il Governo a valutare la portata attuale del criterio in vista del raggiungimento dell'obiettivo di allerta dello stato di crisi;
  • Con riferimento al ruolo del PM nella composizione negoziata, escluso dall'art. 38 del Codice, la Commissione speciale invita il Governo a precisare alcuni passaggi allo scopo di evitare contenziosi;
  • Rilevato un difetto di coordinamento tra le misure cautelari chieste in sede di composizione negoziata e quelle invece già concesse nell'ambito del procedimento di apertura di liquidazione giudiziale, il quale risultava già pendente al momento della presentazione dell'istanza di composizione negoziata. In tal senso, la Commissione speciale rileva che non è chiaro quale sia la sorte delle misure già concesse in tal caso;
  • Poca chiarezza evidenziata anche in relazione alla distinzione tra esiti favorevoli delle trattative svolte durante la procedura negoziata che si concludono con un accordo extragiudiziario ed esiti negativi delle medesime;
  • Svariate criticità sono poi state segnalate dalla Commissione speciale con riferimento alla procedura semplificata per accedere alla composizione negoziata delle imprese minori, invitando il Governo a riformulare la disposizione, a rivalutare la scelta della doppia strada per l'accesso alla composizione negoziata mediante la nomina di un esperto e a coordinare gli esiti della procedura con quelli previsti dall'art. 23;
  • Ancora, profili di criticità sono emersi in relazione al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, il quale non troverebbe supporto nell'art. 11 Direttiva.

In ultimo, si evidenzia che l'art. 390 del Codice prevede che ai procedimenti di insolvenza pendenti alla data di entrata in vigore del Codice debba applicarsi il R.D. n. 267/1942. A tal proposito, la Commissione speciale suggerisce una sospensione della procedura e l'apertura di una finestra temporale volta alla verifica della possibilità di superare lo stato di crisi tramite le procedure disciplinate dal Codice. In ogni caso, la Commissione ritiene opportuno introdurre norme transitorie da applicare solo alle procedure già in corso alla data di entrata in vigore del Codice.

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