L'assistito, che ha revocato il mandato e non intende pagare il rappresentante originario, non deve provare le attività svolte dall'avvocato subentrante. Spetta, infatti, al professionista sostituito provare se e a che titolo abbia svolto successiva attività difensiva.
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
1. L'avv. MB ha adito il tribunale di Pescara, chiedendo la liquidazione del compenso per il patrocinio svolto in favore del ricorrente, pari ad € 14.886,58, sostenendo che, al netto degli acconti, era ancora dovuto il minor importo di € 3547,21. G D ha contestato la domanda, evidenziando che l'attività professionale era stata prestata con riferimento ad una procedura di espropriazione immobiliare, alla successiva opposizione e al procedimento di reclamo; che, quanto all'espropriazione, l'avv. MB era stata sostituita dall'avv. e a far data dal 21.2.2016; che nessun compenso poteva esser riconosciuto per la fase istruttoria e di trattazione del procedimento di espropriazione, per la partecipazione all'udienza del 14.2.2012 del giudizio di opposizione e per la discussione orale relativamente al giudizio di reclamo. Il tribunale ha riconosciuto al difensore l'importo residuo di € 2300,00, sostenendo che: a) la circostanza che la ricorrente fosse stata ca-difensore unitamente all'Avv. B sia nel procedimento di pignoramento immobiliare n. 417/2011 RG, che nell'opposizione al pignoramento n. 2024/2011 RG. non faceva venire meno, né poteva comportare alcuna riduzione del credito professionale; b) riguardo all'espropriazione immobiliare, nonostante l'intervenuta revoca del mandato, competeva al difensore l'intero importo richiesto, non essendo provata l'attività professionale espletata dal nuovo difensore; c) quanto al procedimento di opposizione al pignoramento immobiliare, il difensore non aveva partecipato all'unica udienza celebrata e non gli competevano gli importi relativi ai diritti ed agli onorari, calcolati secondo il D.M. 127/2004; d) nel giudizio di reclamo, la ricorrente aveva partecipato all'udienza di discussione, pur essendosi semplicemente riportata alle proprie difese. La cassazione dell'ordinanza è chiesta da G D ricorso in due motivi. L'avv. MB resiste con controricorso. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva esser definito ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.
2. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 2697 c.c., 87 e 115 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 e 5 c.p.c., lamentando che il tribunale abbia erroneamente riconosciuto il compenso per la fase istruttoria del pignoramento, benché lo svolgimento di tale attività fosse contestata ed il difensore fosse stato sostituito da altro professionista, ritualmente costituitosi in giudizio nel febbraio 20916, essendo venuta meno anche l'originaria procura. Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. e l'omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 c.p.c., sostenendo che il tribunale, pur ritenendo non dovuto il compenso per la partecipazione all'unica udienza nel giudizio di opposizione al pignoramento, abbia decurtato esclusivamente le somme richieste a titolo di diritti e non anche gli onorari per la discussione svoltasi a detta udienza, richiesti in un importo pari ad € 1177,50.
3. Il primo motivo è fondato. È pacifico che il ricorrente sia stato difeso -a partire dal febbraio 2016 - dall'avv. C in sostituzione dell'avv. MB, cui era stato revocato il mandato. La pronuncia impugnata, pur dando atto di tale circostanza (cfr. ordinanza, pag. 1) ha riconosciuto all'avv. MB, il compenso per l'attività successiva, ritenendo che fosse onere dell'assistito di dar prova di quali attività avesse svolto l'avvocato subentrante. Tuttavia, essendo stato revocato il mandato all'originario difensore, con costituzione del nuovo difensore, non si versava in un'ipotesi di co-difesa, ma di difesa esclusiva del difensore successivamente nominato in sostituzione. Il tribunale ha - quindi - fatto mal governo del criterio di riparto dell'onere della prova, non avendo considerato che la resistente era stata revocata dall'incarico ed era stata sostituita da altro difensore, sicché era quest'ultima a dover provare se e a che titolo avesse svolto la successiva attività difensiva, pur essendo venuto meno il patrocinio e lo stesso esercizio, da parte dell'avv. MB ,, della rappresentanza in giudizio, non potendosi richiedere dal cliente la prova di quali attività avesse svolto il nuovo difensore, trattandosi di accertamento che - nella descritta situazione - non poteva comunque giustificare il riconoscimento del compenso al difensore arami sostituito.
4. Anche il secondo motivo è fondato, dato che, accertato che il difensore non aveva partecipato all'unica udienza di discussione nel giudizio di opposizione (cfr. ordinanza, pagg. 1-2), andavano decurtati dal compenso non solo i diritti ma anche gli onorari per la discussione orale, dovendo il tribunale esplicitamente provvedere sul punto, date le contestazioni del ricorrente. Sono quindi accolti entrambi i motivi di ricorso. L'ordinanza impugnata è cessata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa al tribunale di Pescara, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
accoglie entrambi i motivi di ricorso, cassa l'ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al tribunale di Pescara, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.