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20 maggio 2022
Nuovi parametri forensi: ecco la bozza del DM sottoposto al parere del Parlamento

Tra le modifiche al DM n. 55/2014 vi è anche la fissazione in misura fissa della percentuale con la quale i compensi degli avvocati possono essere aumentati o diminuiti, pari al 50%.

La Redazione

È stato trasmesso alla Presidenza l'11 maggio l'Atto del Governo n. 392 sullo «Schema di decreto ministeriale recante modifiche al regolamento di cui decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense» in attesa del parere parlamentare.

Le modifiche riguardano i compensi relativi all'attività civile, amministrativa, penale, stragiudiziale, agli affari di valore superiore a 520mila euro e ai compensi a tempo.
Tra esse si segnalano le seguenti:

precisazione

  • Fissata in misura fissa al 50% la percentuale con la quale i compensi degli avvocati possono essere aumentati o diminuiti;
  • Introdotta la possibilità per il giudice, qualora venga richiesto, di prevedere un compenso per la fase di studio della controversia in favore del professionista che subentra nella difesa del cliente in un momento successivo alla fase introduttiva;
  • In presenza di responsabilità processuale dell'avvocato ai sensi dell'art. 96 c.p.c., il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto in misura pari al 75% rispetto a quello altrimenti spettante, mentre è ridotto del 50% nei casi di inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni espressamente indicate nella motivazione;
  • Se introdotto il ricorso incidentale, il compenso per la fase introduttiva è aumentato del 20%;
  • In ambito penale, aumenta del 20% il compenso previsto per le indagini difensive quando esse siano particolarmente complesse o urgenti;
  • Previsto un incremento del 30% se la procedura di mediazione o di negoziazione assistita si concluda con un accordo tra le parti, fermo il compenso per la fase conciliatoria;
  • Per quanto concerne le prestazioni stragiudiziali per affari dal valore superiore a 520mila euro, il compenso viene liquidato sulla base di una percentuale progressivamente decrescente del valore dell'affare;
  • In caso di pattuizione del compenso a tempo, il parametro indicativo minimo da tenere in considerazione è quello di 200euro mentre quello massimo è pari a 500euro per ogni ora o frazione di ora superiore a 30minuti.
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