È, inoltre, legittima la presunzione di attribuzione ai soci o familiari degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà per il contribuente di offrire la prova contraria.
Svolgimento del processo
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Gorizia, inviava alla Società "aaaaa Srl" un questionario con il quale chiedeva la documentazione contabile degli esercizi 2013 e 2014.
I soci, bbbbb e ccccc comunicavano di non essere in grado di produrre la documentazione richiesta in quanto nel 2014 la società era stata messa in liquidazione e il liquidatore era il Signor ddddd amministratore e responsabile della documentazione fiscale, deceduto l'11/02/2016".
L'Ufficio procedeva quindi a ricostruire il volume d'affari e il reddito d'impresa dell'anno 2013 sulla base della documentazione contabile disponibile ed in base ai dati a presenti nel sistema dell'Anagrafe Tributaria, verificava l'operatività della società per l'anno oggetto del controllo. In particolare emergeva che il valore imponibile delle operazioni passive per l'anno 2013, ammontavano a complessivi Euro 50.085,00. L'Ufficio di Gorizia procedeva, quindi, alla determinazione induttiva del reddito d'impresa ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. a) del D.P.R. 600/73, in Euro 19.256,00 nonché alla determinazione induttiva dell'IVA dovuta, ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 633/72, in Euro 14.735,00.
L'Ufficio di Gorizia, notificava alla Società "aaaaa Srl" l'avviso di accertamento per omessa presentazione delle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette, dell'Irap e dell'Iva per l'anno d'imposta 2013.
Conseguentemente l'Agenzia delle Entrate di Udine notificava ai due soci bbbbb e ccccc gli avvisi di accertamento per i redditi di partecipazione, tenendo conto che la società "aaaaa Srl" era qualificata come società di capitali a ristretta base azionaria in quanto, nell'anno d'imposta 2013, le quote di partecipazione al capitale sociale risultavano detenute dal signor bbbbb e dalla signora ccccc.
La Società ed i soci compartecipi impugnavano i rispettivi atti impositivi radicando i ricorsi, quanto alla Società avanti la CTP di Gorizia, quanto ai soci avanti la CTP di Udine.
I ricorrenti assumevano la mancata prova da parte dell'Amministrazione Finanziaria della distribuzione extracontabile degli utili. Evidenziavano, inoltre, di non essere tra loro parenti e di non aver mai partecipato alla gestione della società.
Infine, rilevavano l'illegittimità della pretesa in quanto l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società "aaaaa Srl" era stato annullato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Gorizia con la sentenza n. 8/18 emessa il 10/01/2018 e dep. il 31/01/2018.
Con sentenza n. 237/19, pronunciata dalla sezione n. 3 il 20/09/2019 e depositata in Segreteria il 02/12/2019, la Commissione Tributaria Provinciale di Udine, previa riunione dei ricorsi, li accoglieva, compensando le spese.
Secondo il Collegio di prime cure, stante l'annullamento in primo grado dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società, era venuto a mancare l'effettivo accertamento e distribuzione extracontabile degli utili "in quanto gli accertamenti in capo ai soci si fondano sull'accertamento emesso nei confronti della società aaaaa SRL che però è stato annullato dai giudici di prime cure della CTP di Gorizia sez. 1 con sentenza n. 8/18 (¿) le cui conclusioni in motivazione sono: "Ne deriva che gli odierni ricorrenti non possono essere chiamati a rispondere dei debiti sociali, in quanto si tratta di una società a responsabilità limitata e non sono stati distribuiti utili (¿)". Conseguentemente, secondo la CTP di Udine è "venuto meno il presupposto di base del reddito di partecipazione".
Entrambi gli Uffici, Udine e Gorizia, hanno proposto separati appello concludendo per la riforma delle sentenze di primo grado.
Non si costituiscono i Contribuenti appellati.
Motivi della decisione
Preliminarmente il Collegio dispone la riunione al presente procedimento rubricato al RGA 364/16 con quello rubricato al RGA 191/20 sussistendo connessione.
Gli appelli degli Uffici sono fondati.
Va osservato che secondo la giurisprudenza di legittimità (Sent. Corte di Cassazione n. 9094/2017), i soci succedono nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata anche se non abbiano goduto di alcun riparto in base al bilancio finale di liquidazione, e l'interesse dell'Erario ad agire nei confronti dei soci di una società estinta ha natura dinamica e, pertanto, sussiste l'interesse ad agire nei confronti dei soci anche in vista di potenziali sopravvenienze attive future. "Non può per conseguenza essere condiviso l'orientamento di recente espresso da questa Corte, (Cass. ord. 23 novembre 2016, n. 23916 e, in precedenza. 26 giugno 2015, n. 13259: ancora più esplicita Cass. 31 gennaio 2017, n. 2444), secondo cui si può ritenere che gli ex soci siano subentrati dal lato passivo nel rapporto d'imposta solo se e nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, di modo che l'accertamento di tali circostanze costituisce presupposto della assunzione, in capo a loro, della qualità di successori e, correlativamente, della legittimazione ad causam ai fini della prosecuzione del processo. Queste conclusioni non sono difatti in linea con i principi affermati dalle sezioni unite, che individuano, invece, sempre nei soci coloro che sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata, indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione e ciò non è dirimente neanche ai fini dell'esclusione dell'interesse ad agire del fisco creditore».
"La possibilità di sopravvenienze attive o anche semplicemente la possibile esistenza di beni e diritti non contemplati nel bilancio non consentono di escludere l'interesse dell'Agenzia a procurarsi un titolo nei confronti dei soci ".
Ne consegue che, a differenza di quanto ritenuto dai giudici di primo grado, con l 'avviso di accertamento emesso nei confronti della SRL estinta possono essere chiamati a rispondere anche i soci che, dal bilancio finale di liquidazione, risultino non aver goduto di alcun riparto; peraltro risulterebbe irrealistico ritenere che redditi non dichiarati affluiscano nel bilancio finale di liquidazione.
Quanto al merito circa la ricostruzione del reddito d'impresa della Società, in assenza di contabilità, le censure sviluppate dalla ricorrente nel primo grado di giudizio non sono state affrontate dai giudici di primo grado in quanto assorbite e, la mancata riproposizione di tali questioni nel presente grado di appello impedisce la valutazione.
Quanto alla posizione del maggior reddito attribuito a cascata ai due soci, va osservato che i Giudici di Udine non sono entrati nel merito della controversia, limitandosi a prendere atto dell'annullamento dell'avviso di accertamento della società operato (in via non definitiva) dal Collegio di prime cure di Gorizia.
Va evidenziato che l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società era stato notificato anche ai soci per permettere loro la sua impugnazione al fine di formulare eccezioni e/o doglianze rivolte alla legittimità ed alla correttezza in punto di merito.
Va ribadito che La Suprema Corte anche recentemente (ordinanza n. 1970 del 29/01/2020) ha riaffermato che "in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci o familiari degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà per il contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati oggetto di distribuzione, ma siano stati invece accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti, non essendo tuttavia a tal fine sufficiente la mera deduzione che l'esercizio sociale si sia concluso con perdite contabili (cfr. Cass., sent. 30069/2018; 27778/2017; 17928/2012; 5076/2011)."
In conclusione gli appelli riuniti degli Uffici vanno accolti.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno interamente compensate avuto riguardo al cambio di orientamento della Suprema Corte in relazione ai rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ed ai soci.
P.Q.M.
In riforma delle impugnate decisioni accoglie gli appelli dell'Agenzia delle entrate e conferma gli avvisi d'accertamento impugnati. Compensa integralmente le spese processuale per entrambi i gradi di giudizio.