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6 febbraio 2025
Le modalità di approvazione del bilancio finale di liquidazione
Il Tribunale di Venezia illustra le quattro modalità alternative di approvazione del bilancio finale di liquidazione: tacita, giudiziale, espressa e implicita.
di La Redazione
Tizia impugna la delibera assembleare con la quale è stato approvato, col suo voto dissenziente e con quello favorevole degli altri due soci, il bilancio di liquidazione della società Alfa, chiedendo contestualmente la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto. I convenuti si costituiscono eccependo l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'infondatezza dell'iniziativa avversaria sotto molteplici profili.
 
Con sentenza 14 novembre 2024, il Tribunale di Venezia dichiara le eccezioni sollevate dai convenuti non del tutto prive di fondamento e respinge le domande attoree, facendo anche una precisazione in tema di modalità di approvazione del bilancio di liquidazione.
 
Innanzitutto, l'approvazione può avvenire con quattro modalità alternative:
  • con la mancata proposizione da parte dei soci del reclamo avverso tale bilancio entro novanta giorni dall'iscrizione del deposito del medesimo nel Registro delle imprese (approvazione tacita);
  • con sentenza dell'autorità giudiziaria, a seguito della proposizione dei reclami e del rigetto delle doglianze dei singoli soci (approvazione giudiziale);
  • con il rilascio, da parte dei singoli soci, della quietanza senza riserve all'atto del pagamento della quota di riparto (approvazione implicita);
  • con deliberazione unanime dei soci di approvazione espressa (approvazione espressa).
Venendo al caso di specie, è fortemente in dubbio che si sia al cospetto di una delibera assembleare suscettibile di essere impugnata e sospesa, in quanto l'approvazione del bilancio finale di liquidazione è assoggettata alle regole speciali ex artt. 2492 e 2493 c.c., che prescindono dall'adozione del procedimento assembleare; quand'anche questo sia adottato, sarebbe comunque richiesta l'unanimità di tutti i soci e non si sarebbe al cospetto di una vera e propria manifestazione di volontà attribuibile all'organo assembleare, ma di una pluralità di manifestazioni di volontà dei singoli soci che confluiscono in un atto all'interno del quale tali volontà rimangono pur sempre distinte.
 
Infatti, all'esito della predisposizione del bilancio di liquidazione non viene più in rilievo l'interesse della società, ma quello dei soci a conseguire la quota di liquidazione, giacché la sua approvazione segna la fine della vicenda societaria e del vincolo di destinazione sui beni costituenti il patrimonio sociale, cosicché serve la volontà concorde e unanime di tutti i soci a porre fine a tale vincolo.
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