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26 maggio 2022
Dubbi sulla legittimità della quarantena per Covid-19? Per la Consulta la misura non limita la libertà personale

La Corte costituzionale mette a tacere ogni dubbio circa un eventuale contrasto della misura rispetto all'articolo 13 della Carta. La quarantena, introdotta per ragioni sanitarie, limita la libertà di circolazione ma non quella personale, non essendo così necessaria alcuna convalida del giudice.

La Redazione
La quarantena imposta ai malati di Covid-19 è una misura restrittiva dal carattere generale, adottata per ragioni di sanità, che limita la libertà di circolazione (articolo 16 della Costituzione) ma non quella personale (articolo 13). Lo strumento, infatti, non comporta alcun giudizio sulla personalità morale e dignità sociale della persona risultata positiva, né tantomeno è permesso l'uso della coercizione fisica nell'applicazione dell'isolamento poiché, salve le eventuali ricadute in ambito penale, chi è stato posto in quarantena può liberamente sottrarsi alla misura senza che sia possibile impedirglielo fisicamente. 

È questo uno dei passaggi più importanti della sentenza n. 127 pronunciata in data 26 maggio 2022 dalla Consulta, con cui sono state escluse violazioni alla libertà personale di chi, destinatario di provvedimenti restrittivi dell'autorità sanitaria, sia stato incriminato per aver violato gli obblighi di isolamento domiciliare.
 
La questione è stata sollevata dal Tribunale di Reggio Calabria, a detta del quale l'articolo 1, sesto comma, e 2, terzo comma, del D.L. n. 33 del 2020, convertito nella Legge n. 74/2020, sarebbe illegittimo poiché non provvede che l'atto restrittivo sia convalidato entro 48 ore dal giudice, come richiesto dall'articolo 13 della Costituzione sulla libertà personale, in applicazione della c.d. riserva di giurisdizione. Censura che è stata fermamente respinta dalla Consulta, la quale ha anche negato che la quarantena sia in alcun modo paragonabile agli arresti domiciliari e alla detenzione domiciliare, così come paventato dal Tribunale rimettente.
 
Va dunque, con fermezza, affermato che la previsione nella norma incriminatrice per cui l'isolamento consegue ad un provvedimento “sanitario” non comporta la necessità costituzionale che lo stesso sia convalidato dal giudice ai sensi dell'articolo 13 sopracitato. Ma anzi, vi è di più. Poiché trattasi di libertà di circolazione, la norma penale avrebbe anche potuto – legittimamente - introdurre un fattispecie di reato che prevede la circolazione nella consapevolezza di essere positivi al Covid-19, senza necessità che l'obbligo dell'isolamento sia prescritto da un apposito provvedimento amministrativo. 
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