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8 aprile 2022
Non fondate le questioni sollevate in relazione alle sanzioni penali introdotte per contrastare la diffusione del Covid-19

In attesa del deposito della sentenza, la Corte costituzionale fa sapere che la quarantena obbligatoria e le relative sanzioni penali non incidono sulla libertà personale, bensì solo su quella di circolazione, pertanto non è necessaria alcuna convalida delle misure.

La Redazione

Infondate le questioni sollevate dal Tribunale penale di Reggio Calabria sulle disposizioni contenute nel D.L. n. 33/2020 in tema di restrizioni per contrastare la diffusione del Covid-19. Nello specifico, le censure vertevano sulle sanzioni penali introdotte nei confronti di chi lasci la propria dimora o abitazione pur essendo positivo al Covid-19 e sottoposto a quarantena obbligatoria.
Il Tribunale riteneva, in particolare, che la misura della quarantena obbligatoria incidesse sulla libertà personale dei cittadini (art. 13 Cost.), e non sulla libertà di circolazione (art. 16 Cost.), dunque i relativi provvedimenti sarebbero dovuti essere adottati dall'autorità giudiziaria competente oppure, in caso di impossibilità, sarebbe stata necessaria la convalida.

La Consulta, invece, dichiara che tanto la quarantena obbligatoria quanto le sanzioni penali oggetto delle norme censurate incidono solamente sulla libertà di circolazione, non comportando alcuna costrizione fisica ma essendo disposte in via generale per motivi di sanità e rivolgendosi ad una pluralità indistinta di persone accomunate dall'essere positive al virus da Covid-19.

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