Molte le novità introdotte dal nuovo provvedimento, tra cui lo sviluppo della mobilità elettrica, l'aumento della sicurezza stradale e della mobilità delle persone con disabilità.
Approvato dal Governo nell'ultima riunione (n. 83), è stato pubblicato in G.U. n. 139/2022 il
Il provvedimento in esame prevede una serie di interventi, tra cui:
- misure di accelerazione per la realizzazione delle opere per la viabilità della città di Roma e il Giubileo 2025 (art. 1);
- misure urgenti in materia di costruzione, manutenzione e messa in sicurezza delle dighe, nonchè di controllo sul loro esercizio (art. 2);
- adeguamento infrastrutturale delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza (art. 3);
- misure urgenti in materia di trasporto marittimo di passeggeri, di adeguamenti infrastrutturali portuali e per la laguna di Venezia (art. 4).
Di particolare rilievo sono le novità introdotte in materia di mobilità sostenibile (art. 7). Nello specifico:
- viene attribuita una qualificazione giuridica alle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici in considerazione della tipologia di strada su cui insistono. Nello specifico, le infrastrutture (colonnine) di ricarica che sono collocate nelle aree di servizio vengono ricomprese nelle "pertinenze di servizio";
- nella classificazione dei veicoli vengono inseriti i velocipedi elettrici (biciclette e monopattini);
- sono previste sanzioni specifiche per chi manomette le biciclette a pedalata assistita e le utilizza. Inoltre, in caso di manomissione, le biciclette a pedalata assistita sono equiparate a ciclomotori, con il conseguente assoggettamento agli obblighi previsti per questi ultimi (targa, assicurazione, patentino).
Nell'ottica di migliorare la sicurezza stradale e la mobilità delle persone con disabilità, il Decreto Legge prevede che le macchine elettriche a loro uso possono circolare nelle piste ciclabili, oltre che nelle aree pedonali.
Vengono inoltre stabiliti dei nuovi criteri per l'utilizzazione del Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale (art. 8).
Da ultimo, il provvedimento stabilisce la proroga al 30 settembre 2022 dell'obbligo dell'uso delle mascherine Ffp2 sui mezzi pubblici di trasporto esclusi gli aerei, nelle Rsa e nelle strutture sanitarie (art. 11).