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21 luglio 2022
Nessun giudizio di compatibilità paesaggistica se l’opera né è esclusa

Per il Consiglio di Stato, anche a fronte della richiesta di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, se l'amministrazione verifica preliminarmente che l'intervento per il quale è richiesto il titolo sia precluso in assoluto, il procedimento deve arrestarsi ad una fase preliminare rispetto al vero e proprio giudizio di compatibilità.

La Redazione

La controversia trae origine dall'appello proposto da un proprietario di un terreno avverso la sentenza con cui era stata respinta la sua istanza di autorizzazione paesaggistica per cambio di destinazione d'uso, previa demolizione, di preesistente manufatto. Nello specifico, la richiesta era stata avanzata ai sensi dell'art. 146 D.Lgs. n. 42/2004, a corredo di una s.c.i.a. in variante rispetto alle prescrizioni contenute nella concessione in sanatoria.
Il primo Giudice riteneva corretta la determinazione del Comune in quanto basata sull'inammissibilità di un intervento di ristrutturazione, cui deve essere ricondotto quello del caso di specie. L'immobile non poteva essere considerato “edificio rurale”, trattandosi di una baracca, e pertanto non destinato ad uso abitativo. L'appellante lamenta il difetto di motivazione del diniego di autorizzazione paesaggistica, in quanto priva di ogni riferimento a valutazioni di impatto ambientale.

Con la sentenza n. 6180 del 18 luglio 2022, il Consiglio di Stato rigetta il gravame. Nelle sue argomentazioni, ricorda anzitutto il procedimento diretto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica precisando che, una volta ricevuta l'istanza, l'amministrazione verifica preliminarmente la necessità del titolo, accertando che non si versi in quelle tipologie di interventi per le quali l'art. 149, c. 1, cit. la esclude.
Pertanto, prosegue il Palazzo Spada, laddove l'intervento per il quale è richiesto il titolo sia precluso in assoluto nell'area di riferimento, il procedimento deve arrestarsi ad una fase preliminare rispetto al vero e proprio giudizio di compatibilità.
Sulla questione aggiunge che «l'accertamento di conformità di cui all'art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001 non può essere subordinato all'esecuzione di ulteriori opere edilizie, anche se finalizzate a ricondurre il manufatto nell'alveo della legalità, ponendosi ciò in contrasto con gli elementi strutturali dell'istituto, che presuppongono la già avvenuta esecuzione delle opere e la loro attuale conformità alla disciplina urbanistica».

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