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16 luglio 2024
Lotta agli abusi edilizi: il requisito della doppia conformità si applica anche alle regioni a statuto speciale

Per la Corte costituzionale, il requisito edilizio-urbanistico trova applicazione su tutto il territorio nazionale, a tutela dell'uniformità delle condizioni per ricondurre a legittimità gli abusi edilizi.

di La Redazione
Con sentenza n. 125 del 15 luglio 2024, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 135, comma 7, della Legge della Provincia autonoma di Trento 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), per contrasto con il requisito della cosiddetta “doppia conformità”, sancito dall'art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

In base a tale requisito, il permesso di costruire in sanatoria si può ottenere se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

Nell'ottica di assicurare, sull'intero territorio nazionale, l'uniformità delle condizioni per ricondurre a legittimità gli abusi edilizi, il requisito della “doppia conformità” riveste un'importanza cruciale nel nostro ordinamento, a tal punto da rendere necessaria la sua applicazione sia in relazione alle regioni a statuto ordinario, sia in relazione alle regioni a statuto speciale.

Anche alla luce delle recenti modifiche di semplificazione della disciplina statale apportate dal D.L. n. 69/2024 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica), la Corte ha ribadito che «spetta comunque allo Stato il compito di stabilire, a tutela dell'effettività della disciplina urbanistica ed edilizia su tutto il territorio nazionale, i casi in cui il requisito della “doppia conformità” debba trovare necessaria applicazione ai fini del rilascio del permesso in sanatoria, nonché i casi in cui possano ammettersi circoscritte limitazioni alla sua concreta operatività».
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