Se l'indennizzo basato sulle tariffe del trasporto pubblico è di importo pari o inferiore a quello determinato in base alle tabelle ACI, esso si considera non imponibile ai sensi dell'art. 51, comma 5, TUIR. Al contrario, la differenza dovrà essere considerata quale reddito di lavoro dipendente.
Con la risposta n. 405/2022, l'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito all'applicabilità dell'
L'istanza proviene da un Comune, il quale aveva chiesto l'autorizzazione in via eccezionale ai propri dipendenti all'utilizzo di un mezzo proprio per effettuare delle trasferte, in presenza di esigenze particolari di servizio e di determinate condizioni che favorivano un espletamento migliore dell'attività lavorativa, riconoscendo loro un indennizzo corrispondente alla somma che essi avrebbero speso se solo avessero preso i mezzi di trasporto pubblico.
In tal senso, il Comune chiede all'Agenzia delle Entrate se tale indennità debba concorrere interamente alla formazione del reddito di lavoro dipendente ovvero se possa applicarsi il regime delle trasferte previste dal suddetto comma 5.
L'Agenzia delle Entrate osserva innanzitutto come nel caso in esame l'indennità riconosciuta per le trasferte svolte al di fuori del Comune sia stata parametrata al costo di percorrenza stabilito sulla base delle tariffe del trasporto pubblico, non invece al costo chilometrico relativo al veicolo utilizzato dal dipendente, il quale costituisce parametro di riferimento ai fini della detassazione.
Ciò detto, l'Ente ritiene che ove l'indennizzo basato sulle tariffe del trasporto pubblico risulti di importo pari o inferiore a quello determinato in base alle tabelle ACI, allora esso si considera non imponibile ai sensi dell'