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2 settembre 2022
Ridotto il bonus “prima casa” in caso di usufrutto parzialmente ceduto

La decadenza dall'agevolazione fiscale opera proporzionalmente al valore del diritto parziario ceduto.

La Redazione

Con la risposta n. 441 del 30 agosto 2022, l'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla decadenza parziale dalle agevolazioni “prima casa” a seguito della costituzione del diritto di usufrutto sull'immobile agevolato prima che siano trascorsi 5 anni dall'acquisto, specificando la base imponibile ai fini del recupero delle imposte dovute nella misura ordinaria.
Nello specifico, il caso verte sulla donazione da parte dell'istante del diritto di usufrutto su un'abitazione acquistata da meno di 5 anni, usufrutto costituito a tempo determinato.

Ebbene, l'Agenzia delle Entrate condivide la soluzione proposta dall'istante, secondo la quale la decadenza dall'agevolazione opera proporzionalmente al valore del diritto parziario ceduto, dunque, ai fini fiscali, sul valore del diritto che viene alienato deve essere recuperata la differenza tra la tassazione agevolata e quella ordinaria, oltre alla sanzione e agli interessi.
La base imponibile sulla quale calcolare le imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura ordinaria per il recupero della differenza dovuta dovrà quindi essere rapportata al valore dell'usufrutto a tempo determinato, calcolato ai sensi dell'art. 46 TUR.

La sanzione viene calcolata dunque sottraendo dal bonus la parte alienata. Di conseguenza, decade dall'agevolazione “prima casa” il contribuente che una volta acquistato l'immobile alieni a qualsiasi titolo il diritto di usufrutto sul medesimo.

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