La legittimazione passiva dell'Ente è estesa anche alla richiesta di accertamento delle condizioni sanitarie utili all'ottenimento del ticket sanitario.
Decidendo sul procedimento di opposizione per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario necessario per conseguire l'esenzione dal ticket e l'assegno mensile di invalidità, il Tribunale di Cagliari dichiarava la carenza di legittimazione passiva dell'ASL, accertava il requisito dell'invalidità civile e condannava l'INPS alla...
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 616 del 2016, decidendo in sede di accertamento tecnico preventivo sulle domande proposte con separati ricorsi, poi riuniti, per l'accertamento del requisito sanitario necessario per conseguire l'esenzione dal ticket e l'assegno mensile di assistenza in contraddittorio, rispettivamente, con l'ASL N. 8 di Cagliari e l'INPS, e all'esito del dissenso avverso le conclusioni sfavorevoli formulate dall'ausiliare officiato in giudizio, in accoglimento dell'eccezione svolta dalla ASL dichiarava la predetta azienda sanitaria carente di legittimazione passiva per essere il giudizio di opposizione incentrato unicamente sull'accertamento del requisito sanitario con conseguente inammissibilità della domanda di accertamento del diritto alle prestazioni invocate e di condanna al pagamento o erogazione delle medesime, e l'INPS l'unico soggetto legittimato alla verifica delle condizioni sanitarie per le prestazioni invocate e, dunque, l'unico legittimato nel procedimento di opposizione ad ATP, con conseguente difetto di legittimazione passiva delle altre amministrazioni o enti.
2. Riteneva, poi, fondata l'opposizione, e riconosceva, pertanto, la sussistenza del requisito sanitario per il diritto all'assegno di invalidità, dalla data di presentazione della domanda amministrativa nella misura del 76% dalla data della domanda amministrativa e fino al 29.7.2012, dell'88% fino al 26.9.2013 e del 91% dal 27.9.2013 in avanti.
3. Ricorre l'INPS avverso tale sentenza, con ricorso affidato a due motivi, ulteriormente illustrato con memoria, avverso il quale Perra Stefano ha proposto controricorso, ulteriormente illustrato con memoria.
4. L'Azienda sanitaria n. 8 di Cagliari è rimasta intimata.
Motivi della decisione
5. L'INPS chiede l'annullamento della sentenza sopra indicata, nella parte in cui lo ha condannato al pagamento delle spese processuali relative al procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445-bis c.p.c., all'esito del quale il Tribunale, dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell'ASL 8, l'inammissibilità delle domande di accertamento del diritto alle prestazioni invocate e di condanna al pagamento delle medesime, avrebbe errato nel dichiarare il difetto di legittimazione passiva della ASL, titolare esclusiva del rapporto obbligatorio relativo alla domanda di esenzione dal ticket sanitario, censura per la quale illustra il relativo interesse all'impugnazione con il secondo motivo, avverso il capo regolatorio delle spese, per avere il giudice rapportato il valore della causa alla pretesa complessiva, inclusiva della domanda di esenzione del ticket, stimando come indeterminabile il valore anziché ricomprenderlo nello scaglione tra 5.000 e 26.000 (il procedimento per ATP è ricompreso tra i procedimenti di istruzione preventiva).
6. Il ricorso è infondato.
7. L'originaria ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. chiedendo l'accertamento del requisito sanitario (invalidità del 74%) utile per il conseguimento dell'assegno di invalidità, ovvero della invalidità pari al 67% ed utile a conseguire l'esenzione delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria (c.d. ticket sanitario).
8. La ricorrente ha chiamato in giudizio l'Inps e l'Azienda Sanitaria Locale, in quanto enti preposti, rispettivamente, alla erogazione di ciascuna delle prestazioni di interesse e, in sede di opposizione, il tribunale ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva della ASL e accertato il requisito della invalidità civile e condannato l'Inps alla liquidazione delle spese del procedimento.
9. Quanto al profilo della legittimazione va riconosciuto che una lettura sistematica e complessiva delle diverse disposizioni rilevanti in materia di accertamento sanitario dello stato di invalidità civile induce ad affermare che unico soggetto legittimato è l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
10. Questa Corte di cassazione con la sentenza n. 24953 del 2021, in tema di autonomo rilievo dello status di handicap psico fisico, ha avuto occasione di esaminare i caratteri, rilevanti in sede giurisdizionale, del procedimento finalizzato al riconoscimento delle tutele connesse all'invalidità civile.
11. Si è evidenziata l'autonomia della ricostruzione sistematica del modello processuale di accertamento dello stato psico fisico, necessario ai fini delle tutele assistenziali riconosciute agli invalidi civili. In particolare, si è messo in evidenza che, con l'art. 20 della legge n. 102/2009, è stato modificato il disposto dell'art. 10, comma 6, d. I. 30 settembre 2005, n. 203 (collegato alla finanziaria per il 2006) convertito in legge 2 dicembre 2005, n. 248, con ciò concentrando sull'Inps la gestione e la responsabilità per ogni attività connessa al riconoscimento dell'handicap, giacché l'istituto viene individuato quale unico legittimato passivo nei procedimenti giurisdizionali in materia di accertamento sanitario e amministrativo delle condizioni sanitarie dell'invalidità civile essendo venuto meno ogni riferimento normativo ad organi o istituzioni diversi dall'Inps in ordine alla notificazione degli atti introduttivi del giudizio, nonché la soppressione della previsione legislativa che, nei giudizi previdenziali, qualificava l'Inps come litisconsorte necessario del Ministero dell'economia e delle finanze.
12. Recita il novellato art. 10, comma 6, cit., «a decorrere dalla data di effettivo esercizio da parte dell'Inps delle funzioni trasferite, gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di (... ) handicap e disabilità, nonché le sentenze ed ogni provvedimento reso in detti giudizi devono essere notificati (in via esclusiva) all'Inps», presso le sedi provinciali territorialmente competenti.
13. A questo contesto normativo va agganciato il disposto dell'art. 38 della legge 15 luglio 2011, n 111, che, al fine rendere maggiormente economica l'azione amministrativa e di deflazionare il contenzioso contenendo la durata dei processi previdenziali, ha introdotto l'istituto processuale dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
14. L'art. 445-bis c.p.c. prevede, come è noto, che «nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente [ ... ] istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere». Tale accertamento costituisce «condizione di procedibilità della domanda» eccepibile dal convenuto e/o rilevabile d'ufficio dal giudice a pena di decadenza entro e non oltre la prima udienza.
15. La novella (a far tempo dal 1° gennaio 2012) riguarda le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento dei diritti in materia di invalidità in via preventiva, attraverso una consulenza tecnica a fini conciliativi al fine di evitare l'instaurazione del contenzioso ordinario. Dunque, l'ambito di operatività dell'art. 445-bis c.p.c. risulta circoscritto alle sole ipotesi in cui la domanda sia volta ad accertare le condizioni sanitarie dell'handicap o della disabilità, mentre, qualora la contestazione tra il privato e l'Inps (unico legittimato passivo) sorga in merito all'accertamento di un requisito diverso da quello sanitario, la soluzione della controversia seguirà la comune via del giudizio ordinario.
16. Rileva, qui, la ratio dello strumento processuale che non è avulsa dalla scelta organizzativa compiuta dal legislatore di concentrare sull'INPS, dotato di una complessa articolazione amministrativa e sanitaria, la titolarità passiva dei procedimenti di accertamento tecnico preventivo obbligatorio in materia di invalidità civile.
17. Corte Cost. n.243 del 2014, nel respingere il dubbio di costituzionalità sollevato sull'art. 445 bis c.p.c., ha pure attribuito pregnanza, richiamando l'art. 10, comma 6-bis del d.l. n. 203 del 2005, conv. in legge n. 248 del 2005 e succ. modif., alla circostanza che, in deroga a quanto stabilito dall'art. 201, primo comma, cod. proc. civ.< [...]il giudice non assegna all'INPS un termine entro il quale nominare un proprio consulente tecnico, ma è lo stesso CTU a dover chiedere la nomina del medico legale dell'ente e a dover comunicare al direttore della competente sede provinciale dell'INPS l'avvio delle operazioni di consulenza. Attraverso questa modalità procedurale, rientrante nel legittimo esercizio della discrezionalità del legislatore, quest'ultimo non ha inteso attribuire al consulente di parte INPS una posizione privilegiata in violazione del principio del contraddittorio, ma garantire il contraddittorio anche tecnico fin dall'inizio delle operazioni processuali. Ciò in considerazione degli interessi pubblici di cui il detto ente è portatore e dei quali, quindi, va garantita la tutela, peraltro senza che la realizzazione di tale esigenza incida sul libero espletamento dell'attività difensiva della parte privata>.
18. Il procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, dunque, ha innovato il modello processuale di settore, anche perché ha individuato nell'INPS l'unico contraddittore tecnico necessario. L'oggetto del procedimento, invero, non è il riconoscimento del diritto al singolo beneficio o alla specifica prestazione, ma è il solo accertamento dello stato psicofisico utile a fungere da presupposto per il riconoscimento di un beneficio assistenziale al medesimo correlato.
19. Tale opzione interpretativa non è quindi smentita dalla considerazione che l'Istituto non è titolare di competenze in tema di esenzione del cittadino dal concorso alla spesa sanitaria, sul piano dell'amministrazione attiva, come rilevato dalla difesa dell'INPS. L'indicazione del diritto sotteso alla richiesta di accertamento, infatti, è finalizzata a giustificare l'interesse all'accertamento sanitario che forma oggetto del procedimento, ma tale accertamento non può mai condurre né confondersi con l'accertamento del diritto al beneficio (Cass. n. 17787 del 2020; Cass. n. 27010 del 2018; Cass. n. 1360 del 2022).
20. Consegue, dunque, alla interpretazione qui affermata che non può darsi seguito ai precedenti di questa Corte richiamati dall'INPS nella propria memoria (Cass. nn. 23899 del 2021 e gli altri richiamati).
21. In definitiva, quanto al procedimento delineato dall'art. 445 bis c.p.c., unico soggetto legittimato passivo deve ritenersi l'INPS, anche là dove l'interessato, come nel caso di specie, intenda poi far valere l'accertamento sanitario omologato nei riguardi di altro soggetto tenuto a riconoscere un beneficio assistenziale in favore dell'invalido civile (nel caso, l'ASL al fine di essere esonerato dal costo del ticket sanitario).
22. Per quanto detto e affermata, dunque, la legittimazione passiva dell'INPS anche quanto alla richiesta di accertamento delle condizioni sanitarie utili all'ottenimento dell'esenzione dal ticket sanitario ai sensi della I. n. 537 del 1993, la parte ricorrente va riconosciuta soccombente nel procedimento e quindi obbligata alla rifusione delle spese, come correttamente statuito con la sentenza impugnata.
23. La novità delle questioni trattate all'epoca della proposizione del ricorso consiglia la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; spese compensate.
Ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.p.r.n.115/2002, sussistono presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.