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1 luglio 2024
Perde l’assegno di invalidità chi non ripresenta la domanda dopo il primo triennio

Nel caso di specie, l'assicurato aveva continuato a percepire l'assegno per parecchi anni a causa di un errore dell'INPS e della mancata segnalazione da parte sua, quindi l'Ente ora intende recuperare la somma indebitamente percepita.

di La Redazione

Il Giudice di seconde cure riformava la sentenza di primo grado e quindi rigettava la domanda dell'interessato che aveva chiesto di accertare l'illegittimità del recupero da parte dell'INPS di una somma pari ad oltre 175mila euro per ratei di assegno di invalidità indebitamente percepiti tra il 2011 e il 2019.
A fondamento della decisione, il fatto che l'assicurato avesse avanzato solo una domanda di rinnovo alla scadenza del primo triennio, senza ripetere l'adempimento alla scadenza del secondo triennio, e quindi nemmeno del terzo, come era stato chiaramente indicato nel modello predisposto ai fini del riconoscimento della prestazione che chiariva che solo dopo tre rinnovi consecutivi il riconoscimento dell'assegno sarebbe stato automatico.
Allo stesso tempo, i Giudici accertavano che l'erogazione della prestazione non dovuta era riconducibile ad un errore dell'INPS, ma restava comunque fermo il fatto che fosse rimasto inadempiuto l'onere in capo all'assicurato di segnalarlo, omissione che la Corte ha qualificato come dolosa.
L'assicurato propone ricorso in Cassazione.

Chiarito che la domanda amministrativa di rinnovo è necessaria per la reiterazione della prestazione per altri tre anni e che era provato che il ricorrente non vi avesse adempiuto, la Cassazione rigetta il suo ricorso, evidenziando che l'assegno di invalidità costituisce una prestazione temporanea che va confermata per tre trienni di seguito su domanda del titolare, essendo la legge stessa a regolamentare termini ed effetti.
Inoltre, gli Ermellini affermano che ai fini della irripetibilità dell'indebitoprevidenziale sono necessarie quattro condizioni:

  • Il pagamento delle somme sulla base di un formale e definitivo provvedimento;
  • La comunicazione di detto provvedimento all'interessato;
  • L'errore di qualsiasi natura imputabile all'Ente erogatore;
  • L'insussistenza del dolo di quest'ultimo, cui è equiparata quoad effectum l'omessa o incompleta segnalazione di fatti che incidono sul diritto o sulla misura della pensione che non siano conosciuti dall'Ente.

Se manca anche solo una delle suddette condizioni, allora opera la regola della ripetibilità ai sensi dell'art. 2033 c.c..

ildiritto

Stante quanto sopra, la Cassazione ritiene che nel caso di specie si versi in un caso di indebito oggettivo poiché è mancata del tutto dopo la prima scadenza la domanda che avrebbe legittimato il riconoscimento della prestazione per altri tre anni, non essendosi quindi mai costituito il rapporto previdenziale necessario ai fini dell'applicazione della disciplina speciale sull'indebito.

Preso atto di ciò, gli Ermellini rigettano il ricorso.

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