In Gazzetta il Decreto del Ministero del Lavoro del 19 agosto che fissa criteri e modalità per la concessione dell'indennità una tantum in favore di lavoratori autonomi e di professionisti iscritti alle gestioni previdenziali INPS.
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Le domande vanno necessariamente inoltrate all'ente previdenziale di competenza entro il 30 novembre 2022. |
- di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
- di non essere percettore delle prestazioni di cui agli
articoli 31 e32 del D.L. n. 50/2022 ,; - di non aver percepito nell'anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all'importo di 35.000 euro;
- di essere iscritto alla data di entrata in vigore del predetto Decreto-Legge, ad una delle gestioni previdenziali dell'INPS o degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al
D.Lgs. n. 509/1994 e alD.Lgs. n. n. 103 /1996 ; - di non avere presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.
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Cassa Forense ha reso note tramite un comunicato le modalità e la procedura telematica previste per la presentazione della domanda. A partire dalle ore 12 del 26 settembre 2022, l'avvocato interessato dovrà accedere alla propria posizione personale sul sito di Cassa Forense, utilizzando il codice meccanografico ed il pin, e dovrà allegare all'istanza una copia di un documento d'identità e del codice fiscale. Eventuali domande pervenute in forma cartacea o, comunque, con modalità diverse da quelle stabilite, saranno ritenute inammissibili. L'istanza non può essere presentata dagli iscritti alla Cassa già pensionati con decorrenza antecedente al 30 giugno 2022 né iscritti alla Cassa che siano contemporaneamente iscritti ad una gestione previdenziale INPS (in questo caso la domanda andrà presentata presso quest'ultimo istituto). |