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26 settembre 2022
Bonus 200 euro per avvocati: al via da oggi le domande

In Gazzetta il Decreto del Ministero del Lavoro del 19 agosto che fissa criteri e modalità per la concessione dell'indennità una tantum in favore di lavoratori autonomi e di professionisti iscritti alle gestioni previdenziali INPS. 

La Redazione
Pubblicato in G.U. n.224/2022 il Decreto del 19 agosto 2022 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, recante «Criteri e modalità per la concessione dell'indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza».
 
Il presente Decreto disciplina i criteri e le modalità per la concessione bonus 200 euro previsto dall'art. 33 del D.L. n. 50/2022, quale misura di sostegno al potere d'acquisto dei lavoratori autonomi e dei professionisti conseguente alla crisi energetica e al caro prezzi in corso.
 
Soggetti beneficiari
I lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS nonché i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/1994, e al D.Lgs. n. n. 103 /1996, che abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel periodo d'imposta 2021.
 
Modalità di presentazione della domanda
L'interessato deve presentare istanza istanza agli enti di previdenza cui è iscritto, nei termini, con le modalità e secondo lo schema predisposto dagli stessi.
 
Requisito per accedere all'indennità è l'aver effettuato, entro la data di entrata in vigore del D.L. 50/2022, almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta con competenza a decorrere dall'anno 2020.

attenzione

Le domande vanno necessariamente inoltrate all'ente previdenziale di competenza entro il 30 novembre 2022.

L'stanza deve essere corredata dalla dichiarazione del lavoratore interessato, rilasciata ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità:
  1. di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione; 
  2. di non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del D.L. n. 50/2022,; 
  3. di non aver percepito nell'anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all'importo di 35.000 euro; 
  4. di essere iscritto alla data di entrata in vigore del predetto Decreto-Legge, ad una delle gestioni previdenziali dell'INPS o degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/1994 e al D.Lgs. n. n. 103 /1996
  5. di non avere presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.

precisazione

Cassa Forense ha reso note tramite un comunicato le modalità e la procedura telematica previste per la presentazione della domanda. 

A partire dalle ore 12 del 26 settembre 2022, l'avvocato interessato dovrà accedere alla propria posizione personale sul sito di Cassa Forense, utilizzando il codice meccanografico ed il pin, e dovrà allegare all'istanza una copia di un documento d'identità e del codice fiscale. Eventuali domande pervenute in forma cartacea o, comunque, con modalità diverse da quelle stabilite, saranno ritenute inammissibili.

L'istanza non può essere presentata dagli iscritti alla Cassa già pensionati con decorrenza antecedente al 30 giugno 2022 né iscritti alla Cassa che siano contemporaneamente iscritti ad una gestione previdenziale INPS (in questo caso la domanda andrà presentata presso quest'ultimo istituto).

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