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28 settembre 2022
Spetta anche ai soggetti IRES la detrazione del bonus 75% per interventi finalizzati all'eliminazione di barriere architettoniche
Il Fisco conferma che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dell'agevolazione le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d'impresa.
La Redazione
La Società istante, in virtù di un contratto di locazione, detiene un immobile posto all'interno di fondi ad uso commerciale, nel quale esercita la sua attività caratteristica di commercio al minuto e all'ingrosso. Nell'ambito del miglioramento dell'accessibilità ai locali commerciali in uso, la Società intende effettuare un intervento rientrante nel disposto dell'articolo 119-ter D.L. n. 34/2020 che prevede una detrazione fiscale del 75% per le spese documentate e sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento ed all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.Premesso ciò, l'Istante ha posto l'interrogativo della possibilità di usufruire della detrazione di cui all'articolo 119-ter del decreto anche nei confronti dei soggetti IRES; in caso affermativo, quindi, di poter optare per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali ai sensi di quanto previsto da successivo articolo 121 D.L. n. 34/2020.

precisazione

In argomento, giova ricordare che la detrazione in commento, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

  • euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
  • euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
  • euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
Ebbene, l'Agenzia dell'Entrate, con la risposta all'interpello n. 475 del 27 settembre 2022, in merito al quesito interpretativo proposto dall'interpellante soggetto IRES, ha precisato che la soluzione della misura agevolativa in esame trova risposta nella recente circolare n. 23/E del 23 giugno 2022 (paragrafo 3.5), secondo cui rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione della nuova disposizione le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).Al riguardo, ai fini della soluzione del caso in esame, il Fisco sottolinea che la norma ex art. 119-ter D.L. n. 34/2020 prevede espressamente che la detrazione spetta per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici "già esistenti"; pertanto, l'agevolazione non compete per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell'edificio preesistente inquadrabili nella categoria della "ristrutturazione edilizia”.Premesso ciò, in risposta al quesito della Società istante, il Fisco ha confermato che:
  • l'Istante (soggetto IRES), nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla norma in esame, potrà fruire della detrazione prevista dall'articolo 119-ter del Decreto Rilancio per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche;
  • l'Istante potrà, altresì, avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 121 del Decreto Rilancio, ai sensi del quale potrà optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per le summenzionate modalità alternative della cessione o dello sconto.

precisazione

In sintesi, in base al tenore letterale dell'articolo 119-ter e stante l'assenza di qualsiasi richiamo all'articolo 16-bis del TUIR, l'agevolazione può riguardare sia i soggetti IRPEF che i soggetti IRES e che, di conseguenza, il credito generato dagli interventi possa essere ceduto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 121 del Decreto Rilancio.

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