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20 settembre 2022
Riconoscimento del bonus 75% per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche a favore delle associazioni
È possibile fruire della detrazione del 75% per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, prevista dal Decreto Rilancio anche per gli interventi riguardanti immobili posseduti dalle associazioni sportive e di promozione sociale.
La Redazione
In argomento, giova ricordare che la L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022) ha introdotto una nuova agevolazione, valida solo per le spese sostenute nel 2022, per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti. La nuova agevolazione consiste in una detrazione d'imposta del 75% delle spese documentate sostenute nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022 e va ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. 
La detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:
  • 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
  • 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Premesso ciò, l'Agenzia dell'Entrate, con due nuovi interpelli, ha fornito alcune soluzioni utili per il bonus in esame.
  • Associazioni sportive
In tal vicenda, l'Istante, ha posto l'interrogativo della possibilità di accedere, come associazione sportiva dilettantistica, alla detrazione di cui all'articolo 119-ter del Decreto Rilancio per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche sull'impianto sportivo che ha attualmente in concessione.
A tal proposito, il Fisco con la risposta all'interpello n. 455 del 16 settembre 2022 ha evidenziato che nella specie, l'allegata Convenzione, per la gestione dell'impianto sportivo - Palazzetto dello Sport, stipulata con la Provincia, costituiva titolo idoneo a consentire all'Associazione Istante l'applicazione della citata disposizione fiscale. Difatti, ai fini dell'accesso alla detrazione in oggetto, sotto il profilo oggettivo, come chiarito con la recente risposta pubblicata il 6 settembre 2022, n. 444, considerato che la norma richiama gli interventi effettuati su "edifici già esistenti" senza ulteriori specificazioni si ritiene che rientrino nella disciplina agevolativa gli interventi effettuati su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale salvo il rispetto dei criteri previsti dal Decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Conseguentemente, nel caso di specie, l'Istante potrà usufruire, nel rispetto di ogni requisito previsto dalla normativa - per le spese sostenute nel 2022 - dell'agevolazione prevista per gli interventi di cui all'articolo 119-ter del Decreto Legge n. 34 del 2020.
  • Associazioni di promozione sociale
In questo caso, l'Istante, Associazione di Promozione Sociale (APS), intende effettuare sull'unità immobiliare di proprietà esclusiva di categoria catastale C/4 alcuni interventi "trainanti" e interventi "trainati" riconducibili a quelli previsti dall'articolo 119 del Decreto Legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio) ed interventi di abbattimento delle barriere architettoniche di cui al successivo articolo 119-ter D.L. n. 34/2020.  Ciò posto, l'Istante intende sapere se in qualità di APS possa accedere alla detrazione di cui all'articolo 119-ter del Decreto Rilancio per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche sull'immobile di categoria C/4, nel limite di spesa pari a euro 50.000.
In tema, l'Agenzia dell'Entrate con risposta all'interpello n. 456 del 16 settembre 2022, richiamando la circolare 23 giugno 2022, n. 23/E (cfr. paragrafo 3.5), ha precisato che rientrano nel campo soggettivo di applicazione della detrazione in commento le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).
Conseguentemente, a parere del Fisco, l'Istante potrà usufruire, per le spese sostenute nel 2022, della detrazione del 75 per cento per gli interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche sul predetto immobile C/4, nei limiti di 50.000 euro, nel rispetto di ogni requisito previsto dalla normativa.

precisazione

A ciò si aggiunge, per i citati interpelli, che gli interventi in questione devono rispettare «i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236», con il quale è stato emanato il «Regolamento di attuazione dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata».

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