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In materia di Superbonus 110%, l'art. 14 comma 1, lettera a) del D.L. n. 50/2022 (a seguito della conversione) ha prorogato di tre mesi la realizzazione del 30 per cento dei lavori effettuati sulle unità immobiliari dalle persone fisiche, soglia necessaria per avvalersi nel 2022 dell'applicazione della detrazione. La norma precisa altresì che il conteggio del 30 per cento va riferito all'intervento nel suo complesso, comprensivo anche dei lavori non agevolati al 110 per cento. Quindi, il Superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 (anziché |
Attestazione del 30%
- autodichiarazione del Direttore Lavori di avvenuto completamento del 30% dei lavori complessivi dell'intervento (sia bonus ordinari che superbonus) entro il 30.09.2022;
- ricevuta PEC dell'avvenuto inoltro entro il 30.09.2022 dell'autodichiarazione del Direttore Lavori di avvenuto completamento del 30% dei lavori complessivi dell'intervento (sia bonus ordinari che superbonus) al committente ed all'impresa o alle imprese esecutrici (la PEC non deve essere inviata a Deloitte).
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Lo Stato di Avanzamento Lavori (SAL) è uno strumento nato per assicurare la maturazione di un credito fiscale prima della conclusione dei lavori. |
Deloitte ha inoltre stabilito che, oltre al rispetto delle tempistiche richieste per l'invio dei documenti, questi devono essere accompagnati da una dimostrazione video degli stessi. Invero, la documentazione della piattaforma riporta che «Il tecnico che rilascia le asseverazioni dovrà effettuare un breve video descrittivo dell'intervento». Con l'occasione, in vista della scadenza prevista per le unifamiliari, secondo Deloitte, il video potrà essere girato velocemente (60 secondi) con il proprio telefonino anche successivamente alla scadenza del 30 settembre essendo finalizzato a riassumere e documentare l'intervento ai fini dell'analisi eseguita per conto dei cessionari.
Mancato raggiungimento del 30% dei lavori
Secondo il ragionamento dei tecnici, per i lavori iniziati prima del 30 giugno 2022 che al 30 settembre non superano il 30%, è possibile detrarre al 110% solo le spese sostenute fino al 30 giugno 2022; diversamente, per i lavori iniziati dopo il 30 giugno 2022 che al 30 settembre 2022 non superano il 30% non è possibile detrarre nulla al 110%. Ciò non toglie, però, che gli utenti possono considerare gli interventi alla luce degli altri bonus edilizi.
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In conclusione, per fruire della proroga al 31 dicembre non è necessario il pagamento dell'importo corrispondente al 30% dei lavori se lo stesso non corrisponde allo stato effettivo degli interventi ma ciò che rileva è esclusivamente che entro il 30 settembre 2022 siano stati effettivamente realizzati interventi in misura pari ad almeno il 30% dell'intervento complessivo. |