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3 gennaio 2022
Legge di bilancio 2022: le novità del Superbonus 110%
Il Presidente della Repubblica ha firmato la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante «Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e Bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» che è stata pubblicata sul supplemento ordinario n. 49/L alla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 e che dà il via libera definitivo alle proroghe e alle modifiche previste per le detrazioni fiscali del 110%.
La Redazione
Il testo finale del provvedimento, originariamente suddiviso in 219 articoli risulta composto da un unico articolo, frazionato in 1013 commi. Il valore complessivo della manovra aumenta di un paio di miliardi di euro, passando da 30 a 32. Oltre all'“inglobamento” dei contenuti dei decreti 157/2021 e 209/2021, sono tante le novità introdotte durante l'iter parlamentare. Di particolare importanza la materia del Superbonus.
In primo luogo, cambia il calendario delle scadenze:
La norma | I beneficiari | L'aliquota | La scadenza |
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Interventi effettuati dai condomìni, dalle persone fisiche proprietarie (o comproprietarie) di edifici composti fino a 4 unità immobiliari e da ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, compresi gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto. |
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art. 119, comma 9, lettera b) del D.L. n. 34/2020 | Interventi effettuati dalle persone fisiche su unifamiliari (villette) o unità immobiliari funzionalmente autonome |
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IACP e cooperative |
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Comuni dei territori colpiti da eventi sismici |
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Quanto allo sconto in fattura/cessione del credito e controlli:
- estesa fino al 31 dicembre 2025, relativamente alle spese agevolabili con il superbonus (interventi trainanti e trainati), la possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del corrispondente credito d'imposta, in luogo della detrazione fiscale in dichiarazione;
- il visto di conformità, già necessario in caso di utilizzo del superbonus mediante cessione del credito o sconto in fattura, diventa necessario anche nell'ipotesi di fruizione della detrazione nella dichiarazione dei redditi, tranne quando questa è presentata direttamente dal contribuente, sfruttando la precompilata predisposta dall'Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale;
- per la congruità dei prezzi, occorre fare riferimento, oltre ai prezzari individuati dal decreto Mise 6 agosto 2020, anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto della Transizione ecologica, da adottare entro il 9 febbraio 2022 per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici dal 1° aprile 2009, laddove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater del citato art. 119 del “decreto Rilancio” spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, nella misura del 110%.
- riproposti i poteri dell'Agenzia delle entrate nell'ambito dei controlli su Superbonus, sconto in fattura e cessione del credito nonché sulle agevolazioni e i contributi a fondo perduto erogati per l'emergenza Covid-19.
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